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Aliquota IVA zero per disinfettanti e soluzioni idroalcoliche

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Aliquota IVA zero per disinfettanti e soluzioni idroalcoliche. Il Decreto Rilancio stabilisce l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, per la cessione di specifici beni, necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il Decreto Rilancio ha previsto, quindi, un regime IVA di favore per la cessione di “materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia”.

L’elencazione dei beni, di cui all’art. 124 del Decreto Rilancio e nel n. 1-ter.1 della Tabella, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 è da considerarsi tassativa.

Aliquota IVA zero

Aliquota IVA zero per disinfettanti e soluzioni idroalcoliche

Sussistono, delle difficoltà, nell’individuare, esattamente, i prodotti agevolabili, anche alla luce del tenore letterale della disposizione.

Fra i beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19 sono, annoverati, ad esempio, i “detergenti disinfettanti per mani”, la “soluzione idroalcolica in litri” e il “perossido al 3% in litri”.

Alcuni dubbi potrebbero sorgere con riferimento al fatto che l’agevolazione possa riguardare qualsiasi tipo di prodotto igienizzante per le mani o solo beni dotati di specifici requisiti.

Facendo riferimento alle definizioni presenti sul portale dell’Istituto superiore della sanità, occorre sottolineare che i termini detergente e disinfettante non dovrebbero essere confusi tra loro, posto che “mentre il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, e/o virus (disinfettare)”.

Questi ultimi, inoltre, sono soggetti a una “procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale ed europeo per la messa a disposizione sul mercato”.

Un’interpretazione restrittiva potrebbe portare a dedurre che l’esenzione possa riguardare soltanto i prodotti classificabili come “presidio medico chirurgico”.

Soluzioni idroalcoliche e al perossido

Altra questione concerne la locuzione in litri con riferimento alle soluzioni idroalcoliche e al perossido al 3%.

Non è chiaro, se questo riferimento possa escludere dall’agevolazione la vendita di tali prodotti se contenuti in confezioni di dimensione ridotta (ad es. 100 o 250 ml).

Laddove, ci siano i requisiti per beneficiare dell’agevolazione di cui al Decreto Rilancio, è opportuno descrivere con dettaglio la natura del bene ceduto in fattura o nel documento commerciale, al fine di prevenire contestazioni sulla spettanza del regime di aliquota zero.

Un ulteriore aspetto da valutare è quello delle cessioni con posa in opera di alcuni dei beni inclusi nella disposizione (si pensi ai sistemi di aspirazione o agli umidificatori).

In tale ipotesi, il regime di aliquota zero spetterebbe in tutti i casi in cui il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera è esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura.

Ventilazione dei corrispettivi

Per quanto riguarda la ventilazione dei corrispettivi, occorre fare riferimento al fatto che, i commercianti al minuto che cedono beni con aliquote IVA diverse possono applicare tale procedura, disciplinata dal DM 24 febbraio 1973 e riservata alcune specifiche categorie di commercianti fra cui si annoverano le farmacie o parafarmacie che cedono prodotti per l’igiene personale o farmaceutici.

Il metodo della ventilazione dei corrispettivi, consiste nell’annotare i corrispettivi senza distinzione di aliquota, con successiva ripartizione effettuata sulla base della percentuale di composizione riferita alle merci acquistate durante l’anno.

Anche in assenza di precisazioni al riguardo, gli acquisti dei beni in esame, successivamente oggetto di rivendita, dovrebbero concorrere nel computo del rapporto di composizione, necessario per determinare la ripartizione dei corrispettivi tra le diverse aliquote.

Nel caso in cui, i prodotti in analisi siano ceduti mediante distributori automatici, vige l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e non è dovuto il rilascio del documento commerciale.

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