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Proroga INPS scadenze rinviate per Covid-19

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Proroga INPS scadenze rinviate per Covid-19. Con la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020 l’INPS ha fornito, le istruzioni, sulle scadenze rinviate dalle misure del Governo. Nella Circolare, sono stati riepilogati, i destinatari delle sospensioni del Decreto Cura Italia, del Decreto Liquidità e del Decreto Rilancio.

La Circolare n. 64 del 28 maggio 2020, fa il punto sulle sospensioni delle misure economiche dell’esecutivo.

L’INPS ha chiarito quali sono i destinatari delle misure e fornisce le istruzioni da seguire e i termini da rispettare per le scadenze.

Indicazioni per i datori di lavoro privati e i committenti della Gestione separata.

Proroga INPS

Proroga INPS le scadenze rinviate per Covid-19

La Circolare n. 64 del 28 maggio 2020 fa il punto su quanto previsto dagli interventi del Governo sulle scadenze rinviate.

Le sospensioni sono contenute in ognuna delle tre misure economiche dell’esecutivo:

Proroga INPS: Sospensione versamenti contributi previdenziali ed assistenziali

La platea più numerosa della proroghe di cui si dà conto nella circolare INPS è quella prevista dall’articolo 61, comma 2, del Decreto Cura Italia.

Tale norma, prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per diverse categorie di soggetti.

A tale platea si sono aggiunte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Con le modifiche della legge di conversione sono state inoltre, incluse, le librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali gestite direttamente dalle stesse.

I destinatari della sospensione

Dopo le varie modifiche i soggetti interessati sono dunque i seguenti:

  • Le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
  • I soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • I soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • I soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • I soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • Le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • Soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • I soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • I soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • Gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La sospensione prevista inizialmente dal 2 marzo al 30 aprile è stata poi spostata in avanti al 31 maggio ed è infine stata rinviata al 16 settembre 2020 per effetto di quanto previsto dal Decreto Rilancio.

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