Versamenti e adempimenti INAIL sospesi. La Circolare n. 23 del 2020 dell’INAIL è intervenuta sulla ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva, a seguito della sospensione dovuta all’emergenza COVID-19.
L’INAIL ha fornito le istruzioni per effettuare il versamento, in unica soluzione o in quattro rate, a partire dal 16 settembre 2020.
La Circolare n. 23 del 27 maggio 2020 è intervenuta in materia di versamenti sospesi, a causa dell’emergenza Covid-19, ai sensi del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica asoluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Versamenti e adempimenti INAIL sospesi: ripresa dei versamenti
L’INAIL ha confermato i numeri indicati nella Circolare n. 21 del 2020, per il Modello F24 alla ripresa dei versamenti:
- 999186 per il pagamento in unica soluzione e 999187 per il pagamento rateale, per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 DPCM del 1° marzo 2020;
- 999188 per il pagamento in unica soluzione e 999189 per il pagamento rateale, per i soggetti indicati alle lettere a) – t) dell’art. 61, decreto- legge 17 marzo 2020, escluse:
- Le federazioni sportive nazionali;
- Gli enti di promozione sportiva;
- Le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
- 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento rateale, per le:
- Sportive nazionali;
- Gli enti di promozione sportiva;
- Le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- 999190 per il pagamento in unica soluzione e 999191 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 999192 per il pagamento in unica soluzione e 999193 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- 999194 per il pagamento in unica soluzione e 999195 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- 999196 per il pagamento in unica soluzione e 999197 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
- 999198 per il pagamento in unica soluzione e 999199 per il pagamento rateale, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Versamenti e adempimenti INAIL sospesi: ripresa degli adempimenti
La sospensione degli adempimenti riguarda i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
Per i suddetti soggetti, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, per:
- Gli interventi consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019;
- Autoliquidazione 2019/2020;
- Presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, a per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nel 2019;
era stata fissata entro il 31 maggio 2020 in base alle disposizioni emergenziali in vigore prima del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tali adempimenti sospesi dovevano essere effettuati, rispettivamente tramite il servizio “Alpi online” e il servizio “Riduzione per prevenzione”, dal 4 al 20 maggio 2020.