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Sospensione dei termini delle attività di accertamento solo per gli enti impositori

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

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Il Decreto Cura Italia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, ha adottato alcune misure per fronteggiare l’emergenza economica e sanitaria provocata dal Covid-19, tra le misure adottate appare la sospensione dei termini delle attività di accertamento, soltanto per, gli enti impositori.

In particolare, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini

La conseguenza di tale previsione è che il periodo d’imposta 2015 potrà essere accertato, per qualsiasi contribuente, entro il 31 dicembre 2022.

Tale previsione determina una disparità di trattamento tra enti impositori e contribuenti riguardo alla sospensione dei termini processuali.

Infatti, per gli enti impositori i termini processuali sono sospesi fino al 31 maggio, per i contribuenti i termini sono sospesi fino al 15 aprile.

Sospensione dei termini delle attività di accertamento

Più nel dettaglio, la norma citata, sospende, dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di:

  • Liquidazione
  • Controllo
  • Accertamento
  • Riscossione e contenzioso.

Inolte, il co. 1 dell’art. 67  prevede che la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate.

Inoltre, sono stati sospesi i termini riguardanti le procedure di cui all’art. 1, co. da 37 a 43, L. 190/2014.

Il medesimo periodo di sospensione è applicato anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze ex art. 3 D.Lgs. n. 156/2015.

Il co. 2 stabilisce che, laddove la presentazione delle stesse avvenga durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

I termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione risultano sospesi i termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio riguardanti:

  • Cartelle emesse dagli agenti della riscossione;
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi da enti previdenziali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sono stati differiti al 31 maggio il termine di versamento degli importi per:

  • Rottamazione ter del 28 febbraio
  • Saldo e stralcio del 31 marzo.

Sospensione dei termini delle attività soltanto per gli enti impositori

Effettuando un’interpretazione letterale della disposizione, che fa riferimento alle attività “da parte degli uffici degli enti impositori”, deve ritenersi che la sospensione dei termini operi esclusivamente in favore degli enti impositori.

La relazione illustrativa non offre alcun chiarimento al riguardo, non sembra esserci alcun dubbio sul fatto che la sospensione non ricomprende i termini relativi alle attività difensive del contribuente.

Ad esempio, pensiamo alle memorie al PVC di cui all’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000 o l’stanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 218/1997.

In una tale situazione di emergenza, mancando dei chiarimenti, è stato ritenuto che questa sia l’interpretazione da preferire, dove si voglia assumere un atteggiamento prudenziale a tutela dei contribuenti, attese le inevitabili conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto dei termini amministrativi, anche per le difficoltà di coordinamento di questi con quelli processuali.

Presentazione istanze di Interpello e di consulenza giuridica

Si precisa che per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione le relative risposte dovranno essere fornite a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso.

La presentazione delle istanze potrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica tramite:

  • Invio per PEC per i residenti nel territorio dello stato;
  • Invio per i non residenti ma domiciliati nel territorio dello Stato, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo:

 div.contr.interpello@agenziaentrate.it 

Sospensione risposte alle Istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria

Sono sospese anche le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli art. 492-bis c.p.c.155-quater155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazionedi accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria.

E’ compreso l’archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, formulate ex art. 22 L. n. 241/1990 e 5 D.Lgs. n. 33/2013. La disposizione non si applicano nei casi di indifferibilità e urgenza.

termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi, il 2015 è accertabile sino al 2022).

Anche questa previsione conferma come la disposizione in esame sia fortemente sbilanciata in favore degli enti impositori.

Essendo prevista una proroga di due anni a fronte di una sospensione delle attività di soli 84 giorni.

Infatti, la stessa relazione tecnica, con riferimento all’art. 67, ha precisato che: 

“La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione”

In definitiva, a rimetterci da queste disposizioni sono i professionisti ed i contribuenti.

I contribuenti dovranno rispettare i termini amministrativi in una situazione emergenziale sanitaria ed economica come questa, mentre i professionisti dovranno patire una ingiustificata proroga dei termini di accertamento. Oltre al danno, pure la beffa.

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