Home News Sospensione dei contributi

Sospensione dei contributi

0

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato la proposta di modifica al ddl A.C. 2461 di conversione al Decreto Liquidità, richiedendo la sospensione dei contributi anche per il mese di giugno e prevedere una ripresa dei pagamenti da settembre 2020 o da gennai 2021 in 24 rate.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato le sue proposte di modifica al ddl A.C. 2461, di conversione del Decreto Liquidità, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati. 

Il Decreto liquidità prevede una sospensione di imposte e contributi differenziate secondo i ricavi compensi prodotti nel periodo di imposta precedente.

Sospensione dei contributi

Sospensione dei contributi

L’art. 18 del Decreto Liquidità, trova applicazione nei confronti di:

  • Esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • Domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
  • Ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
  • Che abbiano avuto una diminuzione del fatturato, o dei corrispettivi, del 33% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.

Per i soggetti aventi ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro la soglia del 33% viene aumentata al 50%.

La sospensione trova attuazione anche nei confronti dei soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019, senza comparazione di fatturato, compensi o corrispettivi.

I versamenti relativi alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa a condizione che subiscano le riduzioni di fatturato o dei corrispettivi previsti in relazione all’ammontare di ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente.

I termini dei versamenti in autoliquidazione

La sospensione trova applicazione anche per i versamenti in autoliquidazione relativi:

  • Alle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/1973;
  • Alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Entro quando devono essere effettuati i versamenti sospesi?

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • In un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
  • Mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese. 

Sospensione dei contributi: proposte dei consulenti del lavoro

Sono state diverse le proposte effettuate dai consulenti del lavoro mirate a semplificare e ampliare la predetta misura.

Sospensione dei contributi anche per il mese di giugno

La prima proposta riguarda l’estensione della sospensione del pagamento dei contributi anche per il mese di giugno e prevedere che il pagamento delle imposte e contributi possa essere effettuato in 24 rate a decorrere dal mese di gennaio 2021 o, in subordine, dal mese di settembre 2020.

Sospensione dei contributi in presenza di riduzione di ricavi o compensi

La seconda proposta riguarda la sospensione in presenza della riduzione di ricavi o compensi anche solo in uno dei mesi di marzo, aprile e maggio (sempre facendo la comparazione con i corrispondenti mesi con l’anno precedente).

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version