Home Fisco Internazionale Ristrutturazione edilizia su immobile all’estero: come funziona

Ristrutturazione edilizia su immobile all’estero: come funziona

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Non è possibile beneficiare di bonus edilizi nel caso in cui vi sia un soggetto fiscalmente residente che effettua lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili esteri. L’immobile oggetto degli interventi agevolabili deve essere situato in Italia. I lavori, invece, possono essere eseguiti anche da imprese non residenti (C.M. 57/1998).


In quest’ultimo periodo sono numerosi i bonus messi a disposizione dallo stato per ristrutturare casa, come ad esempio il superbonus 110%, il bonus facciate, ma anche il bonus verde e il bonus mobili e elettrodomestici. Per poter ristrutturare un’abitazione in Italia è possibile richiedere particolari agevolazioni fiscali per le spese effettuate, che danno origine ad altrettante detrazioni.

Ma cosa accade quando l’immobile da ristrutturare si trova in un paese estero? O quando il soggetto che chiede accesso alla detrazione risiede fuori dai confini italiani? Sulla questione spesso sorgono diversi dubbi, e i pareri possono essere discordanti. In generale la normativa che regola alcuni bonus edilizi, come il superbonus 110% sugli immobili, prevede che la detrazione spetti a contribuenti, residenti e non residenti in territorio italiano, che coprono le spese per gli interventi di ristrutturazione previsti.

Nel caso di superbonus 110% possiamo dire che non è discriminante la residenza del soggetto che chiede l’accesso all’agevolazione tramite lavori di ristrutturazione, se può beneficiarne. Vediamo in questo articolo cosa accade per ristrutturazioni edilizie con residenza all’estero su immobili in Italia, e alcune ipotesi sugli immobili all’estero.


Superbonus 110% anche per chi risiede all’estero

Una buona notizia viene data da alcune risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui un soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali proposte dal superbonus 110% anche nel momento in cui si trova a vivere all’estero. Può infatti capitare di essere cittadini italiani ma con residenza all’estero, e in questo caso comunque è consentito accedere al superbonus 110% se si rientra nelle specifiche condizioni per i lavori di miglioramento dell’abitazione. Una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 500 del 27/10/2020, chiarisce proprio questo:

In base a quanto detto, quindi, ad un contribuente residente all’estero, proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio quindi, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus

In questo caso il soggetto risulta regolarmente iscritto all’AIRE, residente all’estero e proprietario di un appartamento di un condominio per cui si è ricorso ad alcuni lavori di miglioramento dell’abitazione, con accesso alle agevolazioni previste dal superbonus 110%.

Immobile all’estero: come funzionano le tasse

Nel caso invece in cui il soggetto sia residente in Italia, e ha delle proprietà immobiliari all’estero, è tenuto comunque a dichiarare i redditi derivati da questo tipo di immobile. Esiste un’imposta, l’IVIE, che fa riferimento alla tassazione sugli immobili all’estero, e nello stesso tempo eventuali forme di reddito derivate da immobili all’estero devono essere dichiarate dal contribuente italiano.

Questo perché chi compra un immobile situato all’estero, sia da utilizzare come seconda casa che da mettere a rendita, fa comunque riferimento al sistema fiscale italiano, nel momento in cui risiede in Italia. Per chi risiede in Italia quindi vengono tassati i redditi anche se prodotti all’estero, attraverso la rendita dagli immobili. Per chi invece non risulta residente all’estero, subirà una tassazione solamente dai redditi prodotti in Italia.

Per chi risiede all’estero e ha un appartamento in Italia su cui vuole svolgere lavori di miglioramento che garantiscono l’accesso alle agevolazioni fiscali, è consentito mantenere tali agevolazioni, in quanto l’immobile si trova nel suolo italiano e i lavori fanno riferimento al soggetto che li ha svolti.

Cessione del credito anche per chi risiede all’estero

Per chi risiede all’estero è confermata anche la possibilità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, e sono ammesse detrazioni anche per lavori svolti da aziende estere. Su queste particolari situazioni ci sono molti dubbi sull’applicazione delle agevolazioni fiscali, tuttavia vi sono alcune norme e alcune risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate che possono fare chiarezza.

Ricordiamo che tramite la cessione del credito il soggetto può trasferire il credito di imposta ad un altro soggetto, tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Lo sconto in fattura invece determina uno sconto direttamente nella fattura emessa dall’azienda che svolge i lavori di ristrutturazione.

Queste due possibilità non sono sempre contemplate da tutti i bonus per l’edilizia disponibili, ma ogni bonus prevede la possibilità di scelta oppure la nega. Per il superbonus 110% è possibile accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura anche se fiscalmente si ha residenza all’estero. Da qui si deduce che le agevolazioni sono strettamente connesse ai lavori di miglioramento e all’immobile su cui vengono svolti, in base al proprietario. Tuttavia rimane necessario che l’italiano residente all’estero sia iscritto all’AIRE.

Risposta a interpello n. 596 dell’Agenzia delle Entrate

Un altro caso che conferma l’applicabilità delle detrazioni fiscali per un italiano residente all’estero che svolge lavori di ristrutturazione specifici su immobili entro i confini italiani è dato dalla risposta a interpello n.596 dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso si parla di una italiana residente all’estero che vuole procedere all’acquisto di un immobile in Italia con il marito che ha residenza italiana, e applicando poi lavori di ristrutturazione accedendo alle agevolazioni fiscali previste.

La premessa specifica che ci sarebbero differenze fiscali di cui tenere conto che differenziano i due soggetti, uno residente e l’altro non residente:

L’Istante ritiene che, nel caso in cui la casa venisse acquistata in co-intestazione con il marito, non producendo la medesima alcun reddito imponibile in Italia, per la parte di sua proprietà, non avrebbe diritto ad alcuna detrazione

Questo perché le detrazioni ricordiamo, vengono erogate in base alla tassazione sul reddito, ovvero l’IRPEF prodotto dal soggetto. Anche in questo caso si parla di agevolazione tramite superbonus 110%, con lavori di ristrutturazione volti a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate a questo proposito dichiara:

“Nel caso di specie, l’Istante se proprietaria di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, alla stessa non sarà precluso l’accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste”

Questa e altre risposte ad interpello confermano che per un italiano residente all’estero è possibile accedere alle detrazioni fiscali sui lavori presso immobili in Italia. Non ci sono invece casi che riguardano immobili all’estero su cui vengono richieste le agevolazioni, perché in linea generale le detrazioni fiscali spettano solo nel momento in cui si provvede a svolgere lavori di miglioramento su edifici presso suolo italiano.

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