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Polizza vita estera: tassazione e quadro RW

La polizza vita estera è un investimento finanziario effettuato con una compagnia di assicurazione non residente in Italia al fine di ottenere, in futuro dei proventi legati al verificarsi dell'evento assicurato. Tale investimento estero deve essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale nel quadro RW ed è dovuto il versamento dell'IVAFE. I proventi dell'investimento sono imponibili come redditi di capitale da indicare nel quadro RM del modello Redditi.

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Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto in base al quale un soggetto (l'assicuratore), in relazione ad alcuni eventi della vita dell'assicurato si impegna, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ad erogare una rendita o un capitale. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è possibile individuare:

Contratti con finalità di copertura di rischi specifici (caso di morte, invalidità permanente, non autosufficienza);

Contratti con finalità prevalentemente finanziarie (polizze linked).

La polizza vita è uno strumento che viene in aiuto in caso di tutela del patrimonio familiare contro le aggressioni esterne ed interne. La polizza assicurativa, secondo quanto indicato dall'art. 1882 c.c. consiste in un contratto in base al quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare una rendita o un capitale ad un beneficiario, al verificarsi di un evento connesso alla vita umana.

Di seguito, quindi, andrò ad analizzare le modalità di tassazione della polizza sulla vita stipulata con una compagnia di assicurazione non residente da parte di un contribuente residente fiscalmente in Italia. Cominciamo!

Le compagnie di assicurazione estere in Italia

Nel caso in cui un soggetto residente abbia stipulato un contratto di assicurazione con un'impresa estera operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, l’articolo 26-ter, comma 3, del DPR n. 600/73 prevede che sia quest'ultima ad operare il prelievo sostitutivo del 26% sui redditi di capitale percepiti. Al contrario, tutti gli altri casi è necessario distinguere a seconda della tipologia di compagnie assicurative. In particolare, nel prosieguo saranno, quindi, utilizzate le seguenti:

Compagnie Equivalenti: le compagnie di assicurazione estere con stabile organizzazione in Italia (che in linea di principio si comportano come le compagnie residenti in Italia);

Le compagnie LPS: le compagnie di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi;

Compagnie LPS optate: le Compagnie LPS che hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi, direttamente o tramite un rappresentante fiscale;

Le compagnie LPS bi-optate: rispetto alle precedenti hanno in più optato anche per il versamento virtuale dell’imposta di bollo;

Intermediari residenti: si tratta essenzialmente delle società fiduciarie che amministrano le polizze per conto dei loro clienti e degli altri soggetti di cui all’art. 23 DPR n. 600/73 che intervengono nelle vicende delle polizze con particolare riferimento alle banche attraverso le quali sono riscossi i flussi finanziari e i redditi.

Polizze unit e index linked

La maggior parte dei contratti di assicurazione sulla vita collocati sul mercato sono costituiti da contratti c.d. unit linked e index linked. Si tr...

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