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Istanza contributo a fondo perduto: al via da oggi

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Al via la presentazione dell’istanza contributo a fondo perduto, da oggi pomeriggio, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Da oggi, 15 giugno fino al 13 agosto 2020, i soggetti beneficiari, potranno presentare l’istanza per ottenere il pagamento del contributo direttamente sul proprio conto corrente. Nel caso di eredi, che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza potrà essere presentata dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Le modalità per predisporre l’istanza sono esclusivamente, elettroniche.

A tal fine, è possibile utilizzare un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate (l’istanza sarà poi inviata tramite il canale telematico Entratel/Fisconline) o una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Istanza contributo a fondo perduto

Istanza contributo a fondo perduto: al via da oggi

L’Istanza è predisposta esclusivamente in modalità elettronica.

Sono stabiliti, criteri specifici, per la determinazione del contributo a fondo perduto, da parte dei soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 o abbiano sede in territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza al 31 gennaio 2020.

Le informazioni richieste per predisporre l’istanza, sono:

  • Codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • Il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • Indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono:
    • Inferiori o uguali a 400.000 euro,
    • Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
    • Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • Indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • Se il soggetto il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
  • Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
  • Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
  • IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • Codice fiscale del soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del “Cassetto fiscale” del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, ovvero con delega specifica per la sola trasmissione dell’istanza (in questo caso l’intermediario deve inserire la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza).

Occorre ricordare che nel caso di ammontare del contributo superiore a 150.000 euro il modello dell’istanza è predisposto in formato pdf ed è firmato digitalmente dal soggetto richiedente, includendo anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, e va inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Errore

In caso di errore, è possibile presentare una nuova Istanza, in sostituzione della precedente.

Rinuncia

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Ricevuta di presa in carico

A seguito della presentazione dell’Istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ovvero il rigetto motivato della stessa.

Erogazione del contributo a fondo perduto

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza

Controlli

Per ogni istanza, il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali.

A seguito della presentazione dell’istanza, prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli formali per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati presenti nell’istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

Viene, pertanto, rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dopo la prima ricevuta di presa in carico, l’Agenzia effettua controlli più approfonditi, come, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato.

Contributi a fondo perduto

Nella Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, viene indicato come individuare la soglia massima dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019, che non deve superare i 5 milioni di euro.

La soglia dei ricavi deve essere determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione, soprattutto se si tratta di soggetti che non hanno obbligo di fatturazione.

Per coloro che esercitano, contestualmente, più attività ovvero producano nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, dovrà essere tenuto conto di tutte le attività esercitate.

Inoltre, il contributo a fondo perduto:

  • Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette dei soggetti beneficiari;
  • Non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile Irap;
  • Inoltre, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili;
  • Non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi;

Pertanto, non è soggetto alla ritenuta d’acconto.

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