Home Fisco Internazionale Monitoraggio fiscale e quadro RW Finanziamenti a società estera e quadro RW

Finanziamenti a società estera e quadro RW

I finanziamenti a società estera (fruttiferi ed infruttiferi) e l'indicazione nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Le implicazioni reddituali legate alla tassazione degli interessi sui finanziamenti fruttiferi.

0

Indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei finanziamenti effettuati da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali nei confronti di società estere. Criteri di collegamento per la tassazione degli interessi attivi.

Tra le fattispecie legate al monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere una casistica particolare da indicare nel quadro RW è data dai finanziamenti a società estera. Può accadere, sovente, infatti, che un soggetto fiscalmente residente (persona fisica, società semplice o ente non commerciale) in Italia eroghi finanziamenti a società estera, generalmente quella in cui detiene una partecipazione al capitale sociale. In questo caso, tale soggetto, è obbligato ad adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale dell'investimento finanziario effettuato prestando particolare attenzione alla distinzione tra finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi a società estera effettuati da parte del socio italiano. In particolare, infatti, in caso di finanziamento fruttifero si devono gestire anche le implicazioni reddituali, legate alla compilazione del quadro RL (per gli interessi) e al quadro CE (per il credito per imposte estere).

Il regime di tassazione degli interessi su finanziamenti a società estera

Gli interessi attivi percepiti da parte di un soggetto fiscalmente residente sono generalmente soggetti a tassazione in Italia. Questo, in base al principio della "worldwide taxation" di cui all'art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). Tuttavia, per evitare fenomeni di doppia tassazione giuridica del reddito il nostro ordinamento ammette la possibilità di fruire di un credito per imposte pagate all'estero. Questo è quanto prevede l'art. 165 del TUIR.

Proviamo a chiarire la situazione con un esempio pratico. Ipotizziamo una società Aco residente nello Stato A, che eroga interessi ad un soggetto Bco residente nello Stato B (Italia). Ipotizziamo che, gli interessi scontino nello Stato della fonte (A) una ritenuta convenzionale in uscita del 10%.

DescrizioneImportoInteressi di competenza del socio€ 1,000Ritenuta alla fonte (10%) Stato A€ 100Interessi erogati al socio Bco€ 9,000Dati relativi allo Stato A in caso di erogazione di interessi

DescrizioneImportoInteressi imponibili€ 1,000Tassazione IRPEF (23%)€ 230Credito per imposte estere€ 100Tassazione netta per il socio€ 130Dati relativi allo Stato B di residenza fiscale del socio percettore

Come emerge dalle due tabelle precedenti gli interessi devono essere soggetti a tassazione in Italia dopo aver subito ritenuta in uscita dallo Stato estero. Ritenuta che deve essere applicata nella misura prevista dalla normativa tributaria dello Stato estero, o in misura convenzionale (se più favorevole). In Italia tale reddito viene tassato al lordo della ritenuta subita all'estero. Tuttavia, è possibile beneficiare di un credito per imposte estere, per attenuare la doppia imposizione.

Gli interessi di fonte estera devono essere dichiarati al rigo RL2, codic...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login
Exit mobile version