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L’erede nelle detrazioni di ristrutturazione edilizia

Se il de cuius godeva di detrazioni per ristrutturazione edilizia, in dichiarazione dei redditi, con suddivisione del credito in 10 anni, il credito residuo entra a far parte del patrimonio del de cuius, per passare agli eredi per successione testamentaria o legittima. Tuttavia, la detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che detenga materialmente e direttamente un immobile. Diversamente, il possesso mediato del bene locato o in comodato non dà diritto alla detrazione.

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Le detrazioni d’imposta per lavori di ristrutturazione sono agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana per incentivare interventi di recupero del patrimonio edilizio e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

In particolare, le detrazioni fiscali sono riconosciute per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e per l’adozione di misure volte al risparmio energetico.

Il de cuius e la dichiarazione dei redditi 

A seguito del decesso del soggetto, titolare effettivo delle detrazioni d’imposta, si aprono degli scenari importanti a seconda della situazione familiare in cui versa il soggetto. Andiamo, quindi, a vedere cosa accade alle detrazioni per ristrutturazione edilizia in caso di decesso del soggetto beneficiario della detrazione.

Chi potrà usufruire delle detrazioni fiscali in caso del decesso del beneficiario?

Innanzitutto l’erede o gli eredi del soggetto deceduto devono comprendere gli obblighi legati alle imposte sui redditi. Infatti, gli eredi potrebbero essere chiamati a dover presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. La presentazione può avvenire attraverso un modello Redditi PF oppure attraverso il modello 730.

L’erede può dover presentare la dichiarazione dei redditi se ha ricevuto redditi da fonti diverse, come ad esempio la vendita di beni immobili o mobili ricevuti in eredità, o se ha ricevuto redditi da lavoro dipendente o autonomo. 

In caso di eredità, il reddito derivante dalla vendita di beni ereditati viene considerato come plusvalenza e può essere tassato in base alle norme fiscali del paese di residenza dell’erede. Inoltre, l’erede potrebbe essere tenuto a pagare l’imposta sulle successioni, che è una imposta dovuta sul valore dell’eredità ricevuta.

In caso di decesso, quindi, l’intero patrimonio viene suddiviso tra i suoi eredi legittimi, ovvero i parenti più stretti come i figli, il coniuge superstite e i genitori. Se il contribuente godeva di detrazioni per la ristrutturazione, in dichiarazione dei redditi, questi entrano a far parte del patrimonio del de cuius, che diventa oggetto di successione testamentaria o legittima. Ricordiamo che, in linea generale, le detrazioni per ristrutturazione edilizia consentono una detrazione che è ripartita in un arco temporale di 10 anni.

Gli oneri dei lavori di ristrutturazione in dichiarazione dei redditi

Le detrazioni fiscali vengono indicate nella dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto, attraverso il modello 730 o il modello Redditi PF, presentato dall’erede.  

In particolare, le detrazioni per lavori di ristrutturazione devono essere indicate nella sezione “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio” del modello 730 o nella sezione “Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio” del Modello Redditi.

Come sappiamo le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione sono pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. L’agevolazione fiscale è ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è soggetta ad alcuni limiti e condizioni che variano a seconda dell’intervento eseguito.

Per cui se il de cuius aveva iniziato i lavori nel 2018, le quote annuali residue sono ancora 4.  In tal caso sarà opportuno verificare lo stato di disponibilità dell’immobile al momento del decesso. 

Spese di intervento dei lavori di ristrutturazione a carico al 100% del de cuius

Per portare in detrazione i lavori di ristrutturazione è necessario conservare tutti i documenti che attestano le spese sostenute, sia esse sostenute da entrambi i coniugi che dal de cuius, in particolare, i documenti necessari sono i seguenti:

  1. Fatture o documenti di pari valore fiscale emessi dal fornitore dei beni o servizi. Questi documenti devono contenere i dati dell’impresa che ha eseguito i lavori (nome, indirizzo, partita IVA), i dati dell’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori (indirizzo, catastale, identificativo del fabbricato), la descrizione dettagliata dei lavori effettuati, l’importo totale della spesa sostenuta.
  2. Ricevute dei bonifici bancari o postali che attestano il pagamento delle fatture.
  3. Certificazione energetica dell’edificio, se si intendono portare in detrazione le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.
  4. Eventuali autorizzazioni amministrative o permessi di costruire necessari per l’esecuzione dei lavori.
  5. Eventuali attestati di qualificazione professionale degli artigiani o delle imprese che hanno eseguito i lavori.

Suddivisione degli oneri in dichiarazione dei redditi

Se prendiamo l’esempio tipo della coppia di coniugi, proprietari di un immobile al 50%, possiamo dire che le spese possono essere sostenute da entrambi al 50% oppure da uno solo dei coniugi al 100%. Ognuna di queste scelte non preclude la possibilità di portare in detrazione l’immobile e godere delle agevolazioni previste.  Sarà opportuno a quel punto impostare una dichiarazione dei redditi sulla base della documentazione attestante.

Ovvero, nel caso in cui i coniugi siano interessati a suddividere le spese dei lavori sostenute al 50%, esse andranno suddivise in dichiarazione dei redditi al 50%. Qualora le spese siano sostenute da una sola parte, gli oneri potranno essere dichiarati da un solo coniuge che indicherà le spese sostenute al 100%.

È importante conservare tutti questi documenti per almeno dieci anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che include le spese sostenute. 

Il dichiarante e il bonifico parlante

Nella suddivisione delle spese tra i coniugi, è opportuno verificare che i documenti presentati siano corretti, per cui che ci siano le fatture intestate e i bonifici parlanti. 

Nel caso di morte del soggetto che ha dichiarato per intero i lavori di ristrutturazione, nel bonifico parlante sarà indicato il suo codice fiscale come soggetto beneficiario. Oltre al codice fiscale per essere parlante un bonifico deve contenere la norma di riferimento dei lavori di ristrutturazione, per ogni lavoro eseguito si indica il codice di riferimento:  Articolo 16 bis del Dpr n. 917 del 1986. La normativa è possibile visionarla sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Decesso del beneficiario delle detrazioni d’imposta

Vediamo adesso che cosa succede nel caso di lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile adibito ad abitazione principale di due contribuenti coniugati, in caso di decesso del contribuente.

La regola generale prevede che gli eredi possono godere in parti uguali della detrazione spettante, ogni anno, nel caso in cui l’immobile sia disponibile. 

Ma cosa succede invece se l’immobile è abitato dalla moglie che gode del diritto di abitazione sull’immobile stesso?

Gli eredi e la detenzione materiale e diretta del bene

Secondo un criterio generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto detentore dell’immobile al 31 dicembre dello stesso anno.

In tal caso si trasferisce all’erede, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso anche nel caso in cui quest’ultimo avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa. In questo modo la detrazione spetta solo all’erede che possa disporre immediatamente e liberamente dell’immobile ereditato prescindendo dal fatto che esso sia adibito ad abitazione principale o meno. 

Per cui nell’esempio sopra riportato possiamo dire che nell’anno d’imposta la detrazione non utilizzata dal de cuius si trasferisce per intero, a decorrere dal medesimo anno del decesso, solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Vediamo quali casi particolari in cui non spetta la detrazione

La detrazione non spetta nei seguenti casi:

  • Nel caso di immobile locato al momento del decesso, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
  • Nel caso di immobile a disposizione e di più eredi questo spetta in parti uguali agli eredi; 
  • Nel caso ci siano più eredi e solo uno abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a chi abita l’immobile, perdendo gli altri eredi la disponibilità dell’immobile;
  • Nel caso in cui ci sia la rinuncia all’eredità del coniuge superstite, ma mantiene solo il diritto di abitazione, quest’ultima perde la possibilità di poter detrarre le spese residue in quanto rinunciataria dell’eredità. 

Il diritto alla detrazione si perde se il coniuge rinuncia all’eredità, ma anche nel caso in cui il deceduto abbia deciso nell’atto di vendita di mantenere in capo al sè la detrazione relativa agli interventi relativi all’immobile in oggetto di cessione, in tal caso non sarà possibile per gli eredi portare in detrazione le rate residue non avendo più la disponibilità del bene. 

Come abbiamo visto la disponibilità del bene è requisito necessario che determina in taluni casi la spettanza o meno della detrazione agli eredi. La disponibilità è requisito fondamentale in alcuni casi, senza la quale si perde completamente la possibilità di usufruire della detrazione residua.

La concessione in locazione o comodato dell’immobile oggetto di ristrutturazione

Difatti qualora l’erede decida di concedere in comodato l’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, perde il beneficio di poter continuare a fruire delle detrazioni, venendo meno il requisito della detenzione materiale e diretta. La detenzione materiale e diretta è una condizione che deve sussistere a prescindere dall’anno d’imposta. 

Non solo è necessario detenere l’immobile nell’anno d’imposta in cui il de cuius lascia la sua eredità, ma tale condizione va mantenuta per gli anni successivi, fino a che il soggetto vorrà usufruire delle rate residue maturate. 

Il termine del contratto di locazione o comodato

Tuttavia, in caso di concessione in comodato dell’immobile il beneficiario, potrà usufruire delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, acquisendo nuovamente la detenzione materiale e diretta del bene.

La perdita della detenzione sussiste anche qualora l’immobile sia stato concesso in locazione o comodato per brevi periodi, quindi per una sola parte dell’anno. In tal caso l’erede beneficiario per quell’anno d’imposta perde il diritto di portare in detrazione la quota spettante. 

Ricordiamo che in caso di vendita o donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue non si trasferiscono all’acquirente o al donatario, e non permangono in capo all’erede stesso. Per cui anche l’erede con la vendita dell’immobile, perde le detrazioni spettanti.

Come abbiamo chiarito nei seguenti paragrafi, la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ovvero la disponibilità dello stesso, è una condizione necessaria affinché sussista la possibilità di poter portare in detrazione le quote ereditate per i lavori di ristrutturazione di un immobile.

Conclusioni

La trasmissione delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia in sede di successione è un argomento che riveste una particolare importanza per gli eredi. La normativa italiana prevede che il credito d’imposta residuo per lavori di ristrutturazione, suddiviso in 10 anni, faccia parte del patrimonio del de cuius e quindi possa essere ereditato. Tuttavia, è fondamentale comprendere che tale diritto è strettamente legato al possesso diretto e materiale dell’immobile ristrutturato. Gli eredi che non detengono direttamente l’immobile, ma che ne fruiscono indirettamente, ad esempio tramite locazione o comodato, non hanno diritto alla detrazione. Questo aspetto sottolinea l’importanza di una pianificazione successoria accurata e la necessità di una chiara comprensione dei diritti e delle responsabilità degli eredi in relazione al patrimonio immobiliare.

Domande frequenti

Chi può ereditare le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia?

Solo gli eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile oggetto di ristrutturazione possono ereditare le detrazioni fiscali.

Cosa succede alle detrazioni fiscali se l’immobile viene affittato o dato in comodato?

Se l’erede non detiene direttamente l’immobile (ad esempio, l’immobile è locato o dato in comodato), non ha diritto a ereditare le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia.

Il credito d’imposta per ristrutturazione edilizia può essere suddiviso tra più eredi?

Sì, il credito può essere suddiviso tra gli eredi, ma solo quelli che detengono direttamente l’immobile possono beneficiarne.

Cosa accade al credito d’imposta residuo se nessuno degli eredi detiene l’immobile?

Se nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, il credito d’imposta residuo non può essere ereditato e quindi si perde.

Gli eredi devono fare qualcosa di specifico per ottenere queste detrazioni fiscali?

Gli eredi devono dimostrare il loro diritto al credito d’imposta attraverso la successione e devono detenere materialmente e direttamente l’immobile. Potrebbe essere necessaria una dichiarazione dei redditi modificata per includere il credito d’imposta.

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