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Contributo a fondo perduto perequativo: scadenza al 28 dicembre

Contributo a fondo perduto perequativo: scade il 28 dicembre il termine ultimo per presentare istanza di accesso all'ultimo indennizzo di una stagione di aiuti a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19.

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Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.
Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento.

L’istanza può essere presentata:

  • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021 tramite l’applicazione desktop telematico
  • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021 tramite il servizio web web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente o, in alternativa e su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere richiesto come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Per maggiori informazioni: “Contributo a fondo perequativo: domande fino al 28 dicembre”

Cos’è il contributo a fondo perduto perequativo?

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021. Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.
Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento.

È un incentivo che è erogato in base al peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019.

Al fine di verificare qual è il reddito, non si terrà conto degli altri contributi a fondo perduto già percepiti per l’emergenza Covid. Anche il “perequativo” può essere accreditato su conto corrente o “trasformato” in credito d’imposta, e rientra tra gli aiuti di Stato limitati dal Temporary Framework.

A seguito dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito le modalità con le quali accedere al contributo, potrà essere presentato dal 29 novembre al 28 dicembre 2021.

Quindi, si invita a presentare l’istanza celermente, prima della scadenza, così da poter ricevere, entro il minor tempo possibile l’importo spettante, così come calcolato applicando le regole del decreto sopra menzionato.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 sono stati definiti i campi delle dichiarazione dei redditi dei periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio.

Successivamente, il decreto MEF 12 novembre 2021 ha definito anche le modalità di determinazione del contributo.

L’ultimo atto di questo lungo percorso, che ha condotto all’attivazione dell’incentivo, è stato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui viene approvato il modello di istanza e, soprattutto, si apre il canale per la trasmissione.

A chi è rivolto l’incentivo?

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento.

Possono accedere al contributo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e comunque entro il 30 settembre 2021.

Il contributo consistente nel fondo perequativo è un sostegno economico come indennità rispetto alle perdite economiche avvenute nel 2020 rispetto a quelli che erano i guadagni dell’anno precedente, ovvero del 2019.

Dunque, l’incentivo si inserisce nell’ambito degli strumenti volti a favorire la ripresa economica, dopo l’emergenza sanitaria che ha comportato una drastica diminuzione delle aspettative reddituali.

Come previsto dal Decreto Sostegni bis, si introduce uno strumento che ha come obiettivo principale di sostenere le attività che a causa dell’emergenza sanitaria sono rimaste chiuse a lungo e hanno subito una perdita economica non indifferente.

Uno dei requisiti essenziali, dunque, è aver subito delle perdite. E’, infatti, necessario procedere ad individuare il reddito dello scorso anno, e raffrontarlo a quello del 2019.

In questa operazione non si terrà in considerazione di quella parte del reddito che provengono dai bonus erogati in sostengo all’economia.

La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.”

Una delle prime condizioni per beneficiare del contributo riguarda i contribuente con ricavi o compensi tipici (ricavi ex art. 85, co. 1 lett. a) e b) – compensi ex art. 54, co. 1 TUIR) inferiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto (26 maggio 2021).

Nel caso in cui questi requisiti vengano rispettati, per ottenere il nuovo contributo perequativo, è necessario anche:

  • Avere presentato entro il 30 settembre 2021 una dichiarazione dei redditi sul periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il contributo non spetta per le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente;
  • Il risultato economico di esercizio del periodo di imposta al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore del 30% almeno, rispetto all’anno precedente, al periodo di imposta al 31 dicembre 2019. Si tratta di un risultato economico rilevato con un numero in negativo.

Pertanto, la percentuale di perdita economica da rilevare al fine di poter accedere al contributo perequativo deve essere almeno del 30%. Il contributo non spetta a chi ha aperto la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto. Inoltre, per poter richiedere questo sostegno, l’attività non deve essere stata chiusa alla data del 26 maggio 2021. Infine, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, non possono accedere in nessun caso a questo tipo di contributi.

Ricapitolando:

CONDIZIONENORMATIVA
Avvenuto calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019, nella misura minima stabilita da apposito
provvedimento
Provvedimento Direttore AdE n. 227357 del 4 settembre 2021
Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021D.P.C.M. 7 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2021
Entro il 30 settembre 2021

Per maggiori informazioni: “Contributo a fondo perequativo: domande fino al 28 dicembre”

Come si calcola il contributo consistente nel fondo perduto perequativo

Per procedere a calcolare il reddito che consente all’accesso al fondo perduto perequativo si procede a decurtare dal reddito complessivo i bonus ricevuti.

Dunque, dal valore della riduzione del risultato economico 2020 si sottrae l’importo degli altri aiuti a fondo perduto già incassati dal richiedente. Poi si applica una percentuale variabile in base al livello dei ricavi e compensi del 2019:

  • 30% se sono inferiori o pari a 100mila euro;
  • 20% se compresi tra 100mila e 400mila euro;
  • 15% se compresi tra 400mila e un milione;
  • 10% se compresi tra 1 e 5 milioni;
  • 5% se compresi tra 5 e 10 milioni.
    Il contributo non ha un importo minimo, tuttavia può al massimo arrivare ad un tetto di 150mila euro.

Dati che devono essere indicati nella domanda

Nella domanda per accedere al fondo perduto perequativo sono i seguenti:

  • il settore di attività;
  • il non essere un soggetto escluso (soggetto con partita IVA cessata, ente pubblico, intermediario finanziario, ecc.);
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.Inoltre, occorre riportare alcune informazioni utili al calcolo del contributo tra cui:- l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis sono inferiori o uguali a 100.000 euro, superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; tale informazione, come si dirà meglio in seguito, è utile per determinare la fascia percentuale di fruizione del contributo, come definita dal D.M. 12 novembre 2021;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L’invio deve essere effettuato a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

In particolare, potrai impiegare i seguenti canali:

  • le piattaforme telematiche Entratel/Fisconline;
  • la procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.

2 COMMENTI

  1. Sono abbastanza d’accordo in riferimento ai soggetti che hanno diritto al fondo perequativo.
    Tuttavia, i soggetti titolari di reddito agrario, che determinano il loro reddito in funzione delle rendite catastali del terreno (Reddito Dominicale e/o Reddito Agrario), nonostante che a pagina 5 delle istruzioni per l’istanza al fondo perduto perequativo si dice che ” in luogo dell’amontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (Campo VE50 dichiarazione IVA), è una incongruenza, in quanto il modello (l’istanza vera e propria), parla di risultato economico al periodo d’imposta 2019 e 2020.
    In merito a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha messo le mani in avanti dicendo, con la solita circolare, di fare esclusivo riferimento al quadro A della dichiarazione dei redditi (dei due anni).
    Quindi, i coltivatori diretti, in sostanza, non hanno diritto a niente ! …. e così non va affatto bene! E’ una presa in giro per tutti coloro che lavorano la terra, e vi assicuro che la fatica ed il sudore sono la nostra compagnia perenne; altro che giacca e cravatta e tutti belli e profumati.

    Saluti F.to Flavio

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