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Anticipo Cassa integrazione in deroga banche: non occorre il Modello SR41

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Per l’anticipo cassa integrazione in deroga da parte delle banche, non è necessario il modello SR41 per la domanda. E’ sufficiente una dichiarazione firmata da azienda e lavoratore. Chiarimenti della Circolare Abi del 23 aprile 2020.

La Circolare ABI del 23 aprile 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sull’anticipo della Cassa Integrazione in deroga da parte delle banche.

In particolare, l’associazione bancaria italiana ha affermato che per presentare la domanda di anticipo di cassa integrazione in deroga alle banche, non è necessario il modello SR41. E’ sufficiente una dichiarazione di impegno firmata dal lavoratore e azienda.

La richiesta del documento (modello SR41) allungherebbe i tempi di attesa per i beneficiari della Cassa integrazione in deroga, per la quale è già previsto un iter a doppio binario: Regione e INPS.

Non è, quindi richiesta al lavoratore la presentazione del modello SR41 all’atto di presentazione della domanda di anticipazione, essendo sufficiente l’impegno ad indicare l’accredito sul conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto e a fornire in Banca copia del documento o una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro come attestazione di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.

Anticipo cassa integrazione in deroga

Anticipo Cassa integrazione in deroga

L’Associazione Bancaria Italiana ha chiarito che non è necessario essere già in possesso del Modello SR41, solitamente richiesto per la richiesta della Cassa integrazione in deroga, e presentarlo alla banca di riferimento nel momento in cui si chiede l’anticipo di cassa integrazione in deroga.

Una volta trasmesso il modello SR41 all’INPS, l’iter di domanda si è quasi concluso, mentre la possibilità di richiedere l’anticipo della cassa integrazione alle banche nasce proprio dall’esigenza di accorciare i tempi.

Per effettuare la richiesta della cassa integrazione in deroga, occorre:

  • La presentazione delle domande alle Regioni;
  • Nuovo decreto con la lista di aziende beneficiarie della cassa integrazione in deroga da parte delle Regioni;
  • L’Azienda può presentare domanda all’INPS.

Lo stesso presidente INPS Pasquale Tridico, durante l’audizione con la Commissione Lavoro della Camera dei deputati del 21 aprile, segnalava le differenze dei tempi di attesa tra i beneficiari dell’assegno FIS e della Cassa integrazione ordinaria per coronavirus e quelli della CIG in deroga.

Per i primi, sono circa 2,5 milioni coloro che devono ricevere l’anticipo INPS, l’Istituto si è impegnato a rispettare la data del 30 aprile.

Tuttavia, il 30 aprile è una scadenza impossibile da rispettare per i beneficiari della Cassa integrazione in deroga, in quanto ci sono alcune Regioni che non hanno ancora presentato alcun dato all’INPS e altre che devono integrare i documenti già trasmessi.

Le Regioni hanno accettato poco più di 64 mila domande e ne hanno trasmesse all’INPS circa 60 mila. Ma fino al 22 aprile l’INPS ne aveva approvate 23 mila e pagate 2038.

Anticipo Cassa integrazione in deroga: è sufficiente una dichiarazione

A causa delle problematiche elencate di sopra, l’associazione bancaria italiana ha chiarito che non è necessaria l’attesa per il Modello SR41, essendo sufficiente una dichiarazione firmata del datore di lavoro e del lavoratore.

Quindi, all’atto di presentazione della domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, essendo sufficiente l’impegno ad indicare l’accredito sul conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto e a fornire in Banca copia del documento o una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro come attestazione di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.

Secondo quanto stabilito, infatti, il richiedente deve:

“indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell’INPS (mod.INPS SR41), l’accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento del trattamento di integrazione salariale in deroga per l’emergenza COvid 19 e a favorire alla Banca tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tali comunicazioni inviate per via telematica all’INPS”.

Un impegno che si può rispettare con una lettera firmata dal lavoratore che richiede l’anticipo Cassa integrazione in deroga inviata al proprio datore di lavoro, alla Banca e all’INPS.

Nel testo della circolare si legge, infatti, che basta una dichiarazione per procedere:

“Tuttavia, al fine di agevolare il processo di presentazione delle domande, le banche possono ragionevolmente ritenere sufficiente – coerentemente con quanto sopra menzionato – che l’impegno in parola sia contenuto in una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro e presentata dal richiedente al momento della domanda di anticipazione del trattamento di integrazione salariale”

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