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Disponibilità liquide e Cash Pooling: aspetti contabili

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Le disponibilità liquide in bilancio rappresentano l’ammontare di denaro che un’azienda ha a disposizione in forma liquida, ovvero in contanti o in depositi bancari immediatamente disponibili.

Le disponibilità liquide rappresentano una delle voci del bilancio d’esercizio. Il codice civile, all’art. 2427, si limita ad indicarne una rigida rappresentazione nello Stato Patrimoniale, prevedendo che esse, costituite dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal danaro e valori in cassa, vadano collocate nella sezione dell’attivo sotto la classe C) Attivo Circolante alla voce IV – Disponibilità liquide. Il principio contabile nazionale OIC 14 specifica più compiutamente la loro disciplina, indicando le regole da seguire per la corretta classificazione negli schemi di bilancio, per le rilevazioni iniziali del loro valore, per le valutazioni successive e per l’informativa da riportare nella Nota Integrativa.

L’attuale edizione del principio risale a dicembre 2016 ed è aggiornata alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal D.LGS. n. 139/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Rispetto alle precedenti edizioni, nella versione aggiornata l’OIC si sofferma in modo particolare sul sistema della gestione accentrata della tesoreria aziendale, che si realizza principalmente mediante la stipulazione di contratti di cash pooling, in base ai quali, nell’ambito di un gruppo societario, un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità per conto di tutte le altre società, attraverso un conto corrente comune (c.d. “pool account”) sul quale vengono fatte confluire le disponibilità liquide di ciascuna società aderente all’accordo. Attraverso tale gestione vengono a generarsi, a seguito delle movimentazioni di liquidità da una società all’altra del gruppo, dei trasferimenti interni di risorse che presentano alcune problematiche in relazione alla loro corretta classificazione dei rapporti creditori nascenti tra le parti. 

Principio contabile OIC 14

Il principio contabile OIC 14 stabilisce una serie di regole finalizzate alla corretta rilevazione contabile, classificazione in bilancio e valutazione delle disponibilità liquide presenti nell’Attivo Circolante dello Stato Patrimoniale, nonché alle informazioni da riportare nella Nota Integrativa quando è necessario rendere i relativi dati contabili più chiari e l’informativa che da essi deriva più completa.

Le disposizioni contenute nel principio si applicano a tutte le società che redigono i bilanci in conformità alle normative indicate nel codice civile e nei principi contabili nazionali, ed hanno carattere vincolante residuale, nel senso che trovano applicazione per le fattispecie relative alle disponibilità liquide non disciplinate in modo specifico da altri OIC.

L’edizione attualmente in vigore è stata pubblicata a dicembre 2016 sostituendo quella precedente dell’agosto 2014, a sua volta pubblicata per aggiornare la versione del principio risalente a luglio 2005. La necessità, dopo circa due anni dalla precedente edizione, di emanare un nuovo e aggiornato principio sul trattamento contabile delle disponibilità liquide, è sorta a seguito delle novità introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale dal D.LGS. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci d’esercizio e consolidati.

Una delle più rilevanti modifiche apportate ha riguardato la disciplina sui crediti che sorgono in quelle circostanze in cui vi è una gestione accentrata della tesoreria aziendale, che si realizza principalmente mediante contratti di cash pooling, vale a dire accordi per mezzo dei quali, nell’ambito di un gruppo societario, un unico soggetto giuridico (identificato generalmente nella società capogruppo o in una specifica società finanziaria interna allo stesso gruppo) gestisce la liquidità per conto di tutte le altre società, attraverso un conto corrente comune (c.d. “pool account”) sul quale vengono gestite le movimentazioni delle disponibilità liquide di ciascuna società aderente all’accordo. Come si avrà modo di vedere, la gestione della tesoreria che si basa su questa o altra similare forma contrattuale, ha da sempre rappresentato alcune problematiche circa la giusta classificazione dei rapporti, in termini di crediti/debiti, nascenti tra le parti. 

Definizione di disponibilità liquide

Il concetto di “disponibilità liquide”, intuitivo in pratica, presenta accezioni diverse in ambito imprenditoriale. In linea generale, sul piano della gestione aziendale si intendono liquide tutte quelle risorse che l’impresa può impiegare in un arco di tempo relativamente breve, di cui cioè può usufruirne nell’immediato per qualsiasi esigenza gestionale. In questo senso, sono da intendersi liquide non solo risorse tangibili di cui si ha immediata percezione della loro disponibilità in forma liquida (come il denaro, per intenderci), ma anche tutte quelle che, seppur nella forma esprimano un’oggettiva indisponibilità, potranno rendersi liquide, se non soggette a specifici vincoli, in poco tempo. Si pensi, ad esempio, a tutti gli strumenti finanziari che l’azienda può prontamente smobilizzare, cioè dismettere (vendere) sui relativi mercati e realizzare il controvalore in denaro liquido subito disponibile per l’impresa. 

Se questo rappresenta uno dei più comuni significati di disponibilità liquide sotto il profilo della gestione aziendale, altro è il loro significato sul piano giuridico e contabile, rispetto al quale occorre  fare riferimento alle disposizioni del codice civile contenute nell’art. 2424, secondo cui tali risorse sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni, dal denaro e dai valori in cassa, e sono rappresentati in bilancio nella sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, nella classe C) Attivo circolante, alla voce IV – Disponibilità liquide.

Disponibilità liquide secondo il codice civile

Il codice civile fornisce un’elencazione rigida delle disponibilità liquide. Secondo quanto previsto dall’articolo 2424, esse sono rappresentate:

  • dai depositi bancari e postali: sono le disponibilità tenute presso un istituto di credito bancario o postale, caratterizzate dal fatto che possono essere incassate nell’immediato (c.d. “incasso a pronti”);
  • dagli assegni: sono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili), nazionali ed esteri, caratterizzati da esigibilità a vista (vale a dire che fanno sorgere il diritto all’incasso nel momento in cui vengono presentati al debitore);
  • dal denaro e dai valori in cassa: sono costituiti da moneta avente corso legale e dai valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).

Rappresentazione delle disponibilità liquide nello Stato Patrimoniale e il Sistema del Cash Pooling

Società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Come anticipato, ai sensi dell’art. 2424 cod. civ., le disponibilità liquide trovano collocazione nella sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, nella classe C) Attivo circolante, alla voce IV – Disponibilità liquide, e, in mancanza di specifiche indicazioni, si presumono essere nella piena disponibilità della società ed essere immediatamente utilizzate .

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
31/12/n31/12/n
C) Attivo circolante
  I – Rimanenze        ………….
  II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo        ………….
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni        ………….
IV – Disponibilità liquidedepositi bancari e postaliassegnidanaro e valori in cassaTotale

Le disponibilità liquide che presentano vincoli in relazione al loro immediato utilizzo, devono essere, invece, indicate tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, a seconda del tipo del vincolo su di esse gravanti.

Un caso particolare che merita una trattazione più approfondita, e che rappresenta una delle più rilevanti novità dell’odierna versione dell’OIC 14, riguarda la gestione accentrata della tesoreria aziendale, che si realizza principalmente mediante i contratti di cash pooling, vale a dire accordi attraverso cui, nell’ambito di un gruppo societario, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria appartenente al gruppo), gestisce la liquidità per conto di tutte le altre società, attraverso un conto corrente comune (c.d. “pool account”) sul quale vengono gestite le movimentazioni delle disponibilità liquide di ciascuna società aderente all’accordo.

La liquidità, in tal modo, viene fatta confluire dalle società appartenenti al gruppo verso il soggetto individuato come unico gestore della tesoreria aziendale, il quale si impegna a gestirla e a ridistribuirla in base alle necessità di ciascuna società collegata. Vengono così a generarsi flussi di trasferimenti interni di risorse che determinano crediti e debiti tra le società del gruppo. Ciò, come chiaramente si evince, crea problemi nell’esatta determinazione delle disponibilità liquide appartenenti alle società, che il principio OIC 14 cerca di risolvere dettando alcune regole generali per la loro corretta contabilizzazione. Innanzitutto viene precisato che tali crediti presentano chiaramente una natura finanziaria e quindi hanno caratteristiche di liquidità diverse rispetto alle disponibilità liquide, per cui, considerata anche la rigidità dell’elencazione prevista dall’art. 2424 cod. civ., viene esclusa la possibilità di classificarli tra le disponibilità liquide. Inoltre, dato il loro carattere finanziario, non possono essere indicate nella voce CII – Crediti, in cui sono espressamente previsti in specifiche sotto voci i crediti verso società del gruppo, in quanto questi ultimi hanno natura commerciale e non finanziaria come quelli che si generano con la gestione accentrata della tesoreria aziendale di gruppo.

Nello specifico, relativamente ai crediti viene stabilito che:

  • se l’esigibilità delle risorse è a breve termine, nel bilancio di ciascuna società aderente all’accordo sulla gestione accentrata della tesoreria, i crediti che a seguito dei trasferimenti interni di liquidità vengono a determinarsi devono essere rilevati in una specifica voce da aggiungersi, conformemente a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 2423-ter, alla classe C) Attivo circolante, alla voce III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, e che deve essere denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della relativa controparte (ad esempio controllante o controllata);
  • se l’esigibilità delle risorse è a medio/lungo termine, i suddetti crediti devono essere iscritti nella classe B) Immobilizzazioni in una delle specifiche e relative sottovoci della voce III – Immobilizzazioni finanziarie.

Inoltre, qualora questi crediti dovessero essere oggetto di svalutazioni e rivalutazioni, i relativi valori vanno rilevati in specifiche voci del Conto Economico alla sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, denominate rispettivamente “svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”, con indicazione della relativa controparte (ad esempio controllante, controllata).

Quanto ai debiti che sorgono a seguito dell’adozione del sistema del cash pooling, l’OIC stabilisce che la loro classificazione deve essere fatta sulla base delle indicazioni fornite dal principio OIC 19 – Debiti.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, l’art.  2435-bis cod. civ. prevede una serie di semplificazione, stabilendo in particolare al comma 2 che lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri romani. Pertanto, le società che partecipano al sistema del cash pooling e che presentano i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata, nel caso:

  • di esigibilità a breve termine delle risorse, sono tenute ad iscrivere i crediti che si generano alla voce C III) – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, senza alcuna specificazione da aggiungersi con altre voci o sottovoci; 
  • di esigibilità a medio/lungo termine delle risorse, devono iscrivere i suddetti crediti nella classe B) Immobilizzazioni alla voce III – Immobilizzazioni finanziarie, anche in tal caso senza alcuna specificazione da aggiungersi con altre voci o sottovoci. 

Per le svalutazioni e rivalutazioni valgono le stesse indicazioni fornite per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, con la sola ulteriore specificazione che le voci D18) Rivalutazioni e D19 Svalutazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2435-bis, possono essere raggruppate.

Medesime disposizioni valgono anche per i debiti.

Società che redigono il bilancio in forma semplificata

Per le micro-imprese, che redigono il bilancio in forma semplificata secondo le previsioni dell’art. 2435-ter cod. civ., la normativa civilistica stabilisce che gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione devono essere determinati secondo le indicazioni dell’articolo 2435-bis dettate per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Rilevazioni contabili

Come già precisato, con la gestione della tesoreria attraverso il sistema del cash pooling si verificano trasferimenti di fondi dai conti delle singole società del gruppo al soggetto giuridico che li gestisce per loro conto (e viceversa), per cui, per ciascuna società aderente all’accordo, verranno a determinarsi specularmente poste creditorie o debitorie a seconda si ci si trova in presenza di un saldo positivo o negativo.

Di seguito le scritture contabili da effettuarsi per le società che trasferiscono o ricevono fondi dal gestore unico della tesoreria e viceversa.

SCRITTURE CONTABILI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO

  • Trasferimento fondi al gestore della tesoreria
Crediti v/capogruppo1.000
Banca c/c1.000
  • Ricezione fondi dal gestore della tesoreria
Banca c/c1.000
Debiti v/capogruppo1.000

SCRITTURE CONTABILI DEL GESTORE UNICO DELLA TESORERIA

  • Ricezione fondi dalle società del gruppo
Banca c/c1.000
Debiti v/controllate1.000
  • Trasferimento fondi alle società del gruppo
Crediti v/controllate1.000
Banca c/c1.000

Rilevazioni iniziali e le valutazioni successive

Ai fini della rilevazione in bilancio delle disponibilità liquide, l’OIC 14 stabilisce le seguenti regole contabili:

  • i movimenti in entrata e in uscita che fanno riferimento alle disponibilità liquide devono essere rilevati nei rispettivi conti, che accoglieranno tutti i valori generatisi entro la data di chiusura del bilancio;
  • nei saldi dei conti accesi alle movimentazioni bancarie e postali devono essere inclusi, oltre alla gestione del denaro contante, anche le operazioni di emissione di assegni e di disposizione di bonifici avvenute entro la data di chiusura dell’esercizio, nonché gli incassi ricevuti dagli istituti di credito che risultano accreditati sempre entro la stessa data;
  • le operazioni con data posteriore a quella di chiusura del bilancio, anche se hanno valuta con data anteriore, devono essere rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo;
  • la compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se hanno la stessa natura e sono tenuti presso lo stesso istituto di credito, non è consentita, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività.

Per la valutazione delle disponibilità liquide valgono i seguenti criteri:

  • il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
  • le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio;
  • i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni devono essere  valutati al presumibile valore di realizzo in quanto costituiscono crediti. Tale valore è di solito coincidente con il loro valore nominale. Nei casi in cui risulti difficile determinarne l’esigibilità, deve essere indicato in bilancio il valore netto di realizzo stimato.

Informazioni da riportare nella Nota Integrativa

Società che redigono il bilancio in forma ordinaria

In conformità alle previsioni contenute nel comma 1 dell’art. 2427 cod. civ., l’OIC 14, in riferimento alle disponibilità liquide, specifica che occorre indicare nella Nota Integrativa le seguenti informazioni:

  1. la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
  2. i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause;
  3. l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Stesse indicazioni valgono anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis cod. civ., a meno che, relativamente al precedente punto 3), le società non si avvalgano della specifica limitazione informativa in tal caso prevista dall’art. 2435-bis, comma 6.

Società che redigono il bilancio in forma semplificata

Il comma 2 dell’art. 2435-ter c.c, che disciplina le micro-imprese, dispone per queste l’esonero, tra gli altri, anche dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dall’art. 2427 cod. civ., riguardanti l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, e l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci. In caso contrario, saranno tenute a redigere la Nota Integrativa secondo quanto disposto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, per cui, in relazione alle disponibilità liquide andranno fornite le stesse informazioni analizzate al punto precedente.

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