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Sospensione dei termini delle attività di accertamento

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2020, Sospensione dei termini delle attività di accertamento.

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Sospensione dei termini delle attività di accertamento: l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E/2020, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità.

Il Decreto Cura Italia prevede, all’art. 67, la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) delle attività di accertamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Sospensione dei termini

Sospensione dei termini di adempimenti fiscali e procedimenti amministrativi

Per quanto riguarda la sospensione dei termini degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e che devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni rientrano:

  • Dichiarazione annuale IVA;
  • Modello TR;
  • Comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • Esterometro del primo trimestre 2020.

In assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, e non è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi è stato chiarito che, insieme alla memorizzazione, costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi.

E’, quindi, una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

Modello EAS e INTRA 12

Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS e anche la presentazione del modello INTRA 12, che deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti.

Con riferimento ai controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, per la trasmissione telematica dei corrispettivi e successive integrazioni, possono essere eseguiti, durante l’emergenza COVID-19, in proprio dai produttori tramite autocertificazione dell’esecuzione e dell’esito positivo dei controlli.

L’autocertificazione della effettuazione e dell’esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.

Autorizzazioni di idoneità biglietterie automatizzate

Inoltre è stato chiarito che le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La sospensione degli adempimenti tributari prevista per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Tale soluzione è coerente con la finalità della norma, tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

Pertanto, anche i soggetti esteri possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

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