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Soci STP senza partita iva 

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Le società tra professionisti, comunemente denominate Stp, costituiscono una nuova forma di modello societario, prevista per la prima volta in Italia, dal nostro legislatore, nel 2011. 

A che cosa serve la stp? Perché i professionisti utilizzano questo nuovo modello societario? Quali differenze con lo studio associato? 

Solitamente quando più professionisti vogliono creare una rete di collaborazione, si affidano molto spesso alla forma dello studio associato. Questo perché risultano ancora poco conosciute, essendo prive di una solida normativa che le disciplina. 

La Legge n. 183/2011 art.10, consente l’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate e dispone il principio dell’esecuzione personale della prestazione del professionista, mantenendo, alla società, la titolarità nel rapporto d’opera professionale, tuttavia il modello delle STP, permette l’esercizio delle attività professionali seguendo le normative delle discipline societaria ai Titoli V e IV del libro V del codice civile. 

Nello studio associato, ciascun socio, risponde personalmente della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente, ed il compenso per la prestazione svolta deve essere effettuato dall’associazione stessa. 

Per la Società tra professionisti, la situazione è un pò diversa; per costituirla uno dei requisiti, come precedentemente detto, è quello di scegliere una forma societaria già presente nel libro V del Codice civile, ai titoli V e VI: 

  • Società di persone (s.s , s.n.c., s.a.s.) 
  • Società di capitali (s.r.l, s.p.a., s.a.p.a.) 
  • Cooperative.

Si evince da questo, che sorge la possibilità, di creare una Stp in cui la responsabilità dei soci sia limitata, ovvero con una responsabilità patrimoniale perfetta. In questo modo il socio non risponderà con il proprio patrimonio personale, ma sarà la società ad avere una responsabilità nei confronti del cliente, intaccando il patrimonio della società stessa.

Il patrimonio personale del socio è protetto ed egli risponderà solo in funzione della quota apportata. Questo accade se la scelta della stp ricade ad esempio nella forma tipica della Srl (forma più utilizzata). 

Per cui la differenza con uno studio associato, è intrinseca nella responsabilità individuale che ogni professionista custodisce all’interno di una associazione, a differenza di una stp che come abbiamo visto potrebbe optare per un regime di autonomia patrimoniale perfetta. 

L’opinione secondo la quale, il rapporto d’opera professionale si instaura tra il cliente e la società appare confermata dalla previsione dell’iscrizione all’ordine professionale. 

In tal senso la stp è assoggettata al relativo regime disciplinare che prevede la possibilità che sia la società a scegliere il professionista che eseguirà la prestazione (in mancanza di una specifica designazione da parte del cliente), e soprattutto dall’obbligo, previsto dalla legge a carico della società, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale. 

STP e studio associato aspetti fiscali 

Un ulteriore aspetto che contrappone le stp alle forme di studi associati è sotto l’aspetto fiscale; il reddito prodotto da un’associazione è inteso come reddito da lavoro autonomo

Ogni associato sarà soggetto a tassazione Irpef, in proporzione al reddito prodotto all’interno dell’associazione.  Lo studio invece sarà soggetto al pagamento dell’IRAP.

Invece per quanto riguarda il reddito prodotto dalle Stp, la normativa di riferimento sarà quella specifica del modello societario prescelto. 

Per questo, nelle società commerciali il reddito viene considerato reddito d’impresa per cui sarà assoggettato all’IRES con aliquota al 24% e all’IRAP. Nelle forme di società semplice tra professionisti, il reddito rientra in quello di lavoro autonomo, sulla quale verrà pagato l’IRPEF ai rapporto ai relativi scaglioni.

Per quanto concerne invece la tassazione dei compensi dei soci delle Stp questi verranno considerati come reddito da lavoro autonomo e verranno erogati come prestazione d’opera. 

Mentre la divisione degli utili spettanti sia nella forma societaria delle società di capitali che in quelle di persona saranno assoggettati all’imposta del 26% applicata a ciascun socio nella propria dichiarazione dei redditi. 

Soci professionisti e soci non professionisti 

Un ulteriore requisito della Stp, oltre quello della denominazione societaria è l’iscrizione agli Ordini di Albi e Collegi regolamentati

Ci sono numerose professioni in Italia, che possono essere esercitate nella veste di professionisti, solo se godono dell’iscrizione all’Ordine o Albi di appartenenza. Si pensi ad esempio agli avvocati, consulenti del lavoro, medici, veterinari, psicologi etc. 

Coloro che svolgono una tipologia lavorativa, per alcuni aspetti simile o strettamente collegata tra loro, si pensi ad un avvocato, un commercialista e un consulente del lavoro. potrebbero costituire una stp. 

La costituiscono in quanto soci professionisti, rispettando ognuno il proprio codice deontologico. 

Tuttavia è prevista la possibilità all’interno della stp di far figurare anche soci non professionisti, o meglio tutti quei lavoratori anche autonomi che per esercitare la propria attività lavorativa, non hanno l’obbligo di iscriversi ad alcun Ordine, come per esempio l’amministratore di condominio, il quale privo di carattere professionale, non può costituire una stp, ma può entrare a farne parte per lo svolgimento di attività in ambito tecnico, o funzione di investimento escludendolo dalle partecipazioni delle decisioni amministrative. 

Il fatto di essere una società tra professionisti non determina il fatto che la Stp debba necessariamente avere una pluralità di soci. 

In caso di presenza di soci non iscritti all’albo, è necessario che il capitale dei soci professionisti sia pari a 2/3 della compagine sociale

Può entrare a far parte di una stp, anche un professionista privo di partita iva. Ciò accade nel caso in cui la sua attività professionale si esaurisca nella società stessa. 

Il socio professionista senza partita iva 

I soci professionisti delle Società tra professionisti (STP), i quali adottano il modello societario delle società di capitali, possono non essere titolari di partita Iva individuale nel caso in cui la loro attività professionale si esaurisca nella società stessa. 

Ad affermarlo è stata la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, la quale a seguito di un interpello si è così pronunciata. 

Il caso in esame comprendeva una società di professionisti che svolge consulenza del lavoro, ma ha interessato una platea di professionisti più ampia, che in seguito alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ha potuto dar vita a realtà simili. 

Si parla di Stp nelle quali possono essere compresi, non solo soci professionisti con partita iva personale, ma anche tutti quei professionisti iscritti ad un Ordine o Albo che fino ad ora esercitavano la loro attività sotto forma di lavoratore dipendente. 

Questo permette il rilancio dell’attività delle Stp anche a soggetti non titolari di partita iva. 

Quanto conferma l’Ade è che le società tra professionisti non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società regolamentate dalla normativa societaria, da questo si evince che il reddito complessivo delle stp prodotto da tutti i professionisti che ne fanno parte sarà considerato reddito d’impresa. 

Conseguentemente nel caso di compensi erogati dalla stp al socio non titolare di partita iva per l’attività di amministratore saranno qualificati come reddito assimilato ai redditi di lavoro di dipendente

Ricordiamo che la disciplina generale in materia di società, pone l’obbligo che la società stessa debba essere costituita da almeno tre soci. 

I soci come abbiamo già detto possono essere soci professionisti, oppure non professionisti.

La maggioranza dei soci professionisti e non professionisti 

E’ opportuno precisare che nel caso di una società tra professionisti formata da 3 soci, 2 professionisti e 1 non professionista, i 2/3 del capitale sociale deve appartenere ai soci professionisti, considerati “per teste” questo è quanto deciso dal Tribunale di Treviso con l’ordinanza 3438 del 24 settembre 2018, a seguito dell’interpretazione dell.art.10 Legge 183/2011. 

Si deve considerare che il legislatore nel cercare di dare una disciplina alle stp ha dovuto tenere presente le discipline che regolano tutti i tipi societari, cercando di far calzare ogni stp con il tipo societario prescelto, da questo derivano i vuoti normativi e le diverse interpretazioni. 

E’ proprio per questo motivo che la disciplina rimane ancora molto farraginosa, come nel caso precedentemente esposto, riguardante l’interpretazione dell’art. 10 legge 183/2011. 

Il Tribunale di Treviso si è pronunciato, dando la sentenza precedentemente esaminata, per la quale il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci. 

Decidere di creare una stp, o uno studio associato è sicuramente vantaggioso in termini di spesa, per tutti i professionisti che ne fanno parte, permettendo di ammortizzare i costi, e di offrire servizi completi ai propri clienti nel caso di stp multidisciplinari. 

Nonostante siano ancora poco diffuse le stp godono di una versatilità e adattabilità a varie situazioni, permettendo di modellare, secondo la realtà e l’idea di business dei professionisti, una società che più si adatti alle loro esigenze, questo è ciò che le contraddistingue da altre forme di collaborazione tra professionisti.

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