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Il reato di autoriciclaggio

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Il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. n. 186/2014, viene commesso da chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

L’autoriciclaggio è un attività illecita realizzata da chi ha commesso un delitto, per dissimulare i proventi o i beni ottenuti illegalmente. Molto spesso accade che, le risorse, illecitamente ottenute, vengano investite in attività economiche lecite per produrre “frutti ulteriori” che, tuttavia, sono “inquinati” data la loro provenienza illecita. Chi commette un delitto, ha la necessità di fare ripulire i soldi sporchi. Lo scopo è quello di rendere difficile rintracciare i proventi illeciti.

Accade anche che, l’autore del reato non sia lo stesso soggetto che si occupa di riciclare i proventi. Quando, chi ricicla i proventi è anche l’autore del reato dal quale proviene il denaro o il bene, si parla di autoriciclaggio. L’art. 648-bis c.p, punisce il reato di riciclaggio, ovvero chi occulta i beni provenienti da azioni criminali.

Può commettere il reato di riciclaggio soltanto colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato. Nell’autoriciclaggio a commettere il reato può infatti essere esclusivamente colui che ha commesso il delitto presupposto. Le differenze tra i due reati attengono anche alla condotta.

Riciclaggio e autoriciclaggio

Il codice penale punisce con la reclusione da e a 12 anni e una multa da 5 mila a 25 mila euro, chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da delitti per ostacolare la loro provenienza commette:


Art. 648-bis c.p.
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.”

L’art. 648-bis c.p. punisce il cosiddetto riciclaggio.

Il reato di autoriciclaggio previsto dal successivo art. 648-ter 1 c.p. afferma invece:


Art. 648-ter 1 c.p.
“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.”

Quindi, quando, chi ricicla è anche l’autore del delitto dal quale proviene il denaro o il bene, si parla di autoriciclaggio. Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto piuttosto di recente nel nostro ordinamento, ovvero con la Legge n.186 del 15 dicembre 2014, con l’obiettivo di punire chi autoricicla ciò che ha ottenuto da delitti commessi. Prima dell’introduzione di questo reato il nostro codice penale puniva soltanto il delitto di riciclaggio.

La principale differenza con il riciclaggio riguarda, quindi l’autore del reato, può commettere riciclaggio solo chi non ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto da cui derivano i proventi del reato, nell’autoriciclaggio chi ricicla è anche l’autore del delitto dal quale proviene il denaro o il bene

La condotta, nel riciclaggio, consiste nel sostituire o trasferire i proventi del reato o compiere altre operazioni, mentre nell’autoriciclaggio essa può consistere nella sostituzione, nel trasferimento o nell’impiego. Le modalità della condotte si somigliano, anche se nell’autoriciclaggio è stato utilizzato l’avverbio “concretamente”. Tale scelta sta a significare che il legislatore ha voluto sanzionare le sole condotte dotate di una particolare capacità ingannatoria.

Il reato di autoriciclaggio

Il reato di autoriclaggio è un reato proprio, ossia, può essere commesso solamente dall’autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo. La condotta deve essere idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione dell’origine delittuosa dei beni.

La condotta deve consistere nell’impiego, sostituzione, trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Non è punibile chi si limita alla mera utilizzazione o al mero godimento del denaro o del bene.

Lo scopo della norma è di scoraggiare l’impiego delle risorse ottenute tramite il delitto presupposto in attività economiche lecite.

Costituisce elemento soggettivo il dolo, L’autore del reato deve avere la coscienza e la volontà di impiegare, di sostituire o di trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità che provengano dalla commissione di un delitto non colposo precedentemente commesso e le attività realizzate devono essere idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita.

L’aspetto determinante è quello che riguarda la concreta capacità di queste azioni ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. E’ un reato procedibile d’ufficio ed è possibile il tentativo secondo quanto previsto dall’art. 56 c.p..

Sanzioni

L’art. 648 ter 1 prevede che la condotta sopra esaminata viene punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso “con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni”.

I commi successivi prevedono l’applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli ultimi commi sanciscono che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Prescrizione

Il reato si estingue decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.

Reato di reimpiego

L’art. 648 ter, prevede che:


Art. 648-ter c.p.
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.”

Nel delitto di cui all’art. 648-ter la condotta è solamente quella di impiego, mentre nell’autoriciclaggio può essere l’impiego, la sostituzione o il trasferimento.

La clausola, contenuta nell’art. 648-ter c.p. “fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis”, comporta che non può rispondere del reato di reimpiego il soggetto che ha concorso nel commettere il reato presupposto, da cui derivano i proventi illeciti, o che abbia commesso, i reati di ricettazione e di riciclaggio.

La destinazione dei proventi illeciti circa il reimpiego riguarda soltanto le attività economiche o finanziarie, mentre nell’autoriciclaggio si parla anche di attività imprenditoriali o speculative. Secondo alcuni “l’attività economica” ricomprende anche l’attività finanziaria, imprenditoriale e speculativa.

Inoltre, nell’art. 648-ter, la condotta è soltanto di impiego mentre nell’art. 648-ter 1 la condotta può essere perpetrata mediante impiego, sostituzione, o il trasferimento.

La dottrina ritiene che la condotta dissimulatoria di cui all’art. 648 ter 1 deve essere realizzata anche nel reimpiego. Ciò è avallato anche dalla Cassazione, i quali, nonostante l’art. 648-ter non faccia alcun riferimento alla condotta dissimulatoria, ritengono che, la finalità dissimulatoria deve essere necessaria anche con riferimento al reato di impiego di denaro, beni e altre utilità.

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