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Rottamazione Quater, il nuovo calendario e le proroghe

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Il decreto-legge n. 51/2023 ha formalizzato la proroga della rottamazione quater e ha rivoluzionato il calendario delle scadenze fissato in precedenza dalla Legge di Bilancio.

Le novità possono essere riassunte in 3 punti principali:

  • la presentazione della richiesta di adesione da parte dei contribuenti è slittata al 30 giugno 2023, anziché al 30 aprile 2023 come stabilito dalla Legge di Bilancio;
  • il termine ultimo per inviare la risposta al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate è prorogato al 30 settembre 2023, al posto del 30 giugno 2023;
  • la prima o unica rata per sistemare la propria posizione dovrà essere pagata entro il 31 ottobre 2023 e non più al 31 luglio 2023, con riferimento rispettivamente alla scelta del pagamento rateale o in un’unica soluzione.

Restano invece confermate le scadenze delle rate successive al 30 novembre 2023 (seconda rata).

I contribuenti che decideranno di aderire alla rottamazione quater potranno godere di importanti vantaggi: pagheranno solo la quota capitale dei debiti iscritti al ruolo, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione

L’Agenzia dell’Entrate ha aggiornato le FAQ, ovvero le risposte alle domande più frequenti, in merito alle novità introdotte dalla proroga rottamazione quater. Scopriamo insieme come cambia la rottamazione quater.

Rottamazione quater, a chi si rivolge

La Legge di Bilancio 2023 ha inserito la possibilità di accedere alla rottamazione quater nella parte relativa alla cosiddetta tregua fiscale. Questa sanatoria permette la definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il Consiglio dei ministri n. 33 del 04.05.2023 ha approvato il decreto-legge n. 51/2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 maggio 2023, che introduce importanti proroghe in relazione alla rottamazione quater. Inoltre, specifica quali sono i debiti che possono essere rottamati. A completare il quadro, arriva in nostro soccorso l’aggiornamento delle FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le risposte alle domande più frequenti degli utenti.

Il decreto-legge n. 51/2023 indica che coloro che aderiranno alla rottamazione quater dovranno pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese, per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione.

Si tratta sicuramente di un bel vantaggio per i contribuenti, ma capiamo bene quali sono i debiti che rientrano in questa nuova sanatoria.

Quali debiti si possono rottamare

Come precisato nella riposta n. 2 nelle FAQ dell’Agenzia dell’Entrate, i debiti che rientrano nella misura della rottamazione quarter sono quelli con le seguenti caratteristiche:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I debiti che non rientrano nel beneficio della definizione agevolata sono presenti alla FAQ n. 3:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le “risorse proprie tradizionali” dell’Unione europea e l’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse ed enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

È necessario aprire una parentesi in merito alle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada. Ad oggi la rottamazione delle multe cambia da Comune a Comune e prevede che non siano pagate le somme dovute a titolo di interessi di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. Lega e Fratelli d’Italia hanno proposto una nuova sanatoria per le multe stradali, al fine di limitare le differenze di trattamento tra le diverse amministrazioni locali

Rottamazione Quater,  il nuovo calendario

Il decreto-legge n. 51/2023 ha introdotto importanti proroghe a favore dei contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata dei debiti.

La presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater è stata prorogata fino al 30 giugno 2023. In precedenza, il termine era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Contestualmente, le risposte da parte dell’Agenzia dell’Entrate slittano al 30 settembre 2023, anziché il 30 giugno 2023. Difatti, saranno comunicati ai contribuenti i carichi per i quali sarà possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione quater, entro fine settembre, con l’indicazione dell’importo dovuto e l’elenco dei pagamenti, in riferimento al codice fiscale intestatario della richiesta.

Nell FAQ emerge che è possibile ritrovare nel prospetto informativo anche i debiti oggetto di stralcio alla data del 30 aprile, come lo stralcio dei debiti fino a mille euro. In questo caso, è possibile presentare domanda di rottamazione quater anche per debiti già ricompresi in precedenti rottamazioni e il contribuente dovrà indicare anche i debiti oggetto di stralcio. Ciò che farà poi fede saranno i conteggi finali del debito da pagare che effettuarà l’Agenzia di riscossione.

Debiti da rottamare, quando si pagano

È essenziale ricordare che esistono due modalità di pagamento dei debiti:

  • in un’unica soluzione;
  • in massimo 18 rate in 5 anni con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

Il decreto prevede il posticipo della scadenza per il pagamento della prima o unica rata al 31 ottobre 2023, anziché il 31 luglio 2023.

In conclusione, il pagamento in un’unica soluzione dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2023. Se invece il contribuente opterà per la rateizzazione: il pagamento delle prime due rate, pari al 10% delle somme complessivamente dovute, è stato posticipato rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre 2023.

Le restanti rate saranno ripartite nei successivi 4 anni e dal 1° novembre 2023 scatteranno gli interessi al tasso del 2% annuo. A decorrere dal 2024, il saldo delle rate è previsto nelle seguenti date di ciascun anno: 28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre. È fondamentale sottolineare che i benefici derivanti dalla definizione agevolata decadranno se il contribuente non paga, anche solo una rata, entro 5 giorni successivi alla scadenza. Dovrà quindi pagare l’intero debito senza l’agevolazione prevista dalla sanatoria.

Rottamazione Quater, come presentare la domanda

La domanda di definizione agevolata avviene in via telematica sul sito dell’Agenzia dell’Entrate secondo due modalità:

  • accesso alla propria area riservata con le proprie credenziali digitali, ovvero SPID, CIE e CNS;
  • area pubblica attraverso la compilazione di un form e la documentazione di riconoscimento allegata.

La presentazione diventa piuttosto semplice in quanto il contribuente può selezionare direttamente dall’elenco presente online i debiti ‘definibili’, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza indicare i dati identificativi degli atti. È possibile, inoltre, fare richiesta del prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare.

Una volta inviatala domanda, l’Agenzia dell’Entrate manderà ai contribuenti, che hanno fatto richiesta di rottamazione quater, una comunicazione entro il 30 settembre 2023. Il contribuente dovrà attendere entro fine settembre per scoprire se la sua domanda è stata accolta oppure no.

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