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Rateazione delle cartelle di pagamento: come funziona?

La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

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La rateazione delle cartelle di pagamento: una soluzione per chi ha difficoltà a pagare i debiti fiscali. Come richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento: tutte le informazioni necessarie.

La rateizzazione delle cartelle di pagamento può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere mediante apposita istanza presentata all’Agente della riscossione. Se l’importo del debito è superiore a 120.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateazione del pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili. In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili.

Con un comunicato del 18 luglio 2022, Agenzia delle Entrate riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito istituzionale, i modelli per richiedere la rateazione delle cartelle di pagamento. Di seguito, andiamo ad analizzare la normativa sulla rateazione delle cartelle di pagamento attualmente in vigore.

La disciplina generale sulla dilazione dei ruoli

La rateazione dei ruoli presenti nella cartella di pagamento è una possibilità concessa al contribuente, in presenza di specifici requisiti, di ripartire il versamento delle somme nel tempo. Secondo quanto previsto dall’art. 19 del DPR n. 602/73, la rateazione, viene concessa da Agenzia delle Entrate riscossione con atto amministrativo e:

  • Può essere accordata senza limiti di importo e garanzie, in via ordinaria, fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) che possono aumentare sino a 120 rate (12 anni), qualora vi siano i requisiti per la c.d. “dilazione straordinaria“;
  • Per gli importi superiori a 120.000 euro è necessario che il contribuente dimostri di trovarsi in una situazione obiettiva difficoltà economica (es. cessata attività lavorativa, crisi economica, etc);
  • Decade dopo un mancato versamento di 8 rate anche non consecutive.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore al minimo previsto di 50 euro. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di chiedere l’applicazione di un piano di rateazione in rate variabili (al posto di quello a rate costanti) crescenti anno per anno.

Per quali atti è ammessa la dilazione dei ruoli?

La dilazione è applicabile in tutte le fattispecie di riscossione a mezzo ruolo, non essendo circoscritta a quella delle imposte. La rateazione opera dunque per i ruoli straordinari, per le somme consegnate ad Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di accertamenti esecutivi, per gli importi oggetto di riscossione frazionata e per i ruoli formati a causa di decadenza da dilazioni relative a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso (adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale).

Relativamente ai ruoli (o avvisi di addebito) formati dall’INPS, l’Istituto ha specificato che la rateazione, anche in tal caso, deve essere chiesta ad Agenzia delle Entrate riscossione, unico soggetto competente per le dilazioni.

La presentazione dell’istanza di rateazione delle cartelle

La rateazione delle somme iscritte a ruolo avviene attraverso la presentazione di un’istanza da parte del contribuente. Si tratta di un documento scaricabile dal sito di Agenzia delle Entrate riscossione (che riportiamo anche di seguito) che (art. 19 del DPR n. 602/73):

  • Può essere presentato mediante consegna allo sportello, servizio postale oppure, per gli importi sino a 120.000 euro, trasmesso per via telematica direttamente dal sito internet dell’Agenzia;
  • Deve contenere obbligatoriamente il domicilio eletto per il procedimento di dilazione, i documenti necessari ai fini della dimostrazione dello stato di difficoltà economica e copia di un documento di riconoscimento;
  • Non deve essere corredata da alcuna garanzia, può essere presentata anche quando la procedura di esecuzione forzata è già stata avviata;
  • Comporta la debenza degli interessi di dilazione, ex art. 21 DPR n. 602/73.

La trasmissione può avvenire anche mediante PEC unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante. L’elenco delle caselle PEC a cui inviare l’istanza è presente in calce alle bozze di domanda.

Modulistica rateizzazione

Come chiedere la rateazione

Per situazioni debitorie di importo fino a 120.000 euro, è possibile ottenere la rateizzazione:

  • Direttamente on-line tramite il servizio Rateizza adesso presente nell’area riservata, accendendo con le credenziali SPID, CIE e CNS al servizio, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale servizio non è ancora disponibile e vi aggiorneremo quando sarà pubblico;
  • Compilando il modello R1 da inviare via PEC agli indirizzi presenti nel modello stesso.

Per gli importi superiori a 12.000 euro il contribuente deve utilizzare, invece, il modello R2 in cui deve andare a dimostrare la sua situazione di temporanea difficoltà economica. È possibile presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi PEC presenti nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario (vedi il paragrafo dedicato alla situazione di temporanea ed oggettiva difficoltà economica).

Momento di presentazione dell’istanza di rateazione

La domanda di dilazione può essere presentata a decorrere dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento, in quanto, da un lato, non è necessario attendere che spirino i 60 giorni dalla notifica (momento a decorrere dal quale il debitore è ritenuto inadempiente ex art. 25 del DPR n. 602/73). Come detto, tuttavia, non è prevista alcuna inibizione alla dilazione nemmeno in caso di inizio della procedura espropriativa.

Se la prima rata del piano viene pagata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, oltre agli importi iscritti a ruolo il debitore deve corrispondere, ai sensi degli artt. 17 del DLgs. n. 112/99 e 30 del DPR n. 602/73, anche gli aggi di riscossione nell’intera misura del 6% delle somme iscritte a ruolo e gli interessi di mora, calcolati sempre sulle somme iscritte a ruolo esclusi sanzioni e interessi, i quali retroagiscono alla notifica della cartella.

Il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateazione deve contenere:

  • Il piano di ammortamento del debito con indicazione della scadenza della prima e delle successive rate;
  • L’importo complessivo da versare nonché quello delle rate, con evidenziato l’importo degli interessi di mora, degli aggi e delle spese esecutive.

L’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza, invece, deve sempre contenere i motivi che impediscono l’accoglimento della richiesta di rateazione.

Gli effetti della presentazione dell’istanza

È importante conoscere gli effetti che sono legati all’accoglimento dell’istanza di dilazione dei ruoli In particolare, nel momento in cui l’istanza viene presentata per il debitore:

  • L’ipoteca e il fermo dei beni mobili possono essere adottati solo in caso di mancato accoglimento della domanda o di decadenza dalla dilazione, ma rimangono validi quelli disposti in un momento antecedente;
  • La rateazione non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73;
  • Non possono esserci nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto.

Relativamente alla fase esecutiva, se la domanda è accolta, il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Attenzione al blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione

Nel momento in cui si presenta un’istanza di dilazione è necessario tenere presente il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. Infatti, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro devono verificare presso l’Agente della riscossione se il debitore risulta moroso (art. 48-bis del DPR n. 602/73). In caso positivo l’ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Gli allegati all’istanza di rateazione

I documenti da allegare all’istanza sono indicati nei modelli di domanda. La produzione della documentazione varia in base alla natura del soggetto richiedente, a seconda del fatto che questi sia una persona fisica o una società. È necessario allegare alla domanda copia di un documento di riconoscimento.

Il piano di ammortamento

Il piano di ammortamento viene predisposto, di regola, mediante il metodo francese, e l’importo della singola rata deve essere arrotondato all’euro. Le rate possono al massimo essere 72, di importo non inferiore a 50 euro, salvo indigenza. Esse possono essere pagate mediante domiciliazione bancaria, presso il conto indicato dal debitore, o tramite una delle modalità previste. Il contribuente, in luogo della rata costante, può chiedere che il piano preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

In base ad una certa prassi degli Agenti della Riscossione, se il contribuente ha ottenuto una rateazione e risulta notificatario di un’ulteriore cartella o accertamento esecutivo/avviso di addebito INPS, è ammessa la richiesta di un nuovo piano solo se si è in regola con i pagamenti delle rate precedenti. Il debitore, di conseguenza, dovrebbe pagare tutte le rate insolute del piano per essere ammesso ad una ulteriore dilazione.

Tardivo versamento delle rate

Le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione (art. 19 co. 4 del DPR n. 602/73). Ove il contribuente versi in ritardo una rata, sull’importo di essa sono dovuti:

  • Gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente;
  • La differenza tra l’importo dell’intero aggio di riscossione e quello pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, ove la dilazione sia stata chiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella.

La dimostrazione delle situazioni di temporanea oggettiva difficoltà

L’individuazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà rappresenta il problema maggiormente complesso dell’istituto della rateazione dei ruoli. Questo requisito vari in modo differentemente a seconda che l’istante sia persona fisica o società.

Importi sino a 120.000 euro

Per i debiti di importo sino a 120.000 euro la rateazione viene accordata senza la dimostrazione di difficoltà finanziaria. Nell’identificazione della soglia devono essere considerate le somme residue, al netto di sgravi, pagamenti parziali e senza interessi di mora, aggi, spese esecutive e di notifica. La soglia dei 120.000 euro comprende le rate residue oggetto di dilazioni in corso; “se si beneficia già di una o più dilazioni, il limite … è da intendersi comprensivo dell’importo oggetto di questa e di quello residuo relativo alla/e altra/e rateizzazione/i” (nota 1 modello “R2”).

Fermo restando il numero massimo di rate, pari a 72 mensili, il contribuente, nella domanda di dilazione stessa, propone il numero di rate cui intende fruire.

Situazione di difficoltà per le persone fisiche

Le persone fisiche che presentano istanza di rateazione devono prendere in considerazione la propria situazione ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore) e l’entità del proprio debito, considerando le somme a ruolo residue, al netto di sgravi/pagamenti parziali, senza interessi di mora, aggi e spese esecutive.

Qualora i parametri derivanti dall’ISEE non consentano la concessione della dilazione, il contribuente può fare valere condizioni che abbiano cagionato una modifica della situazione reddituale/patrimoniale risultante dall’ISEE stesso. Tali situazioni potrebbero essere riscontrabili nei seguenti casi:

  • Cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
  • Insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia comportato ingenti spese mediche;
  • Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento in autoliquidazione di tributi e contributi.

Situazione di difficoltà per le società (in contabilità ordinaria)

Per le società la situazione di difficoltà obiettiva deve essere tradotto con quello di “temporanea difficoltà ad adempiere“, ovvero uno stato di reversibile incapacità ad adempiere le proprie obbligazioni finanziarie. In particolare, questo tipo di fattispecie viene esaminata attraverso l’analisi del c.d. “indice di liquidità“. I soggetti interessati dai suddetti parametri sono in sostanza le società di capitali, le società di persone, le cooperative e mutue assicuratrici, gli enti non commerciali e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

L’indice di liquidità è l’indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti. Deve essere precisato che:

  • Se tale indice è uguale o superiore ad uno (con ciò significando che l’impresa è in grado di far fronte alle uscite future, derivanti dall’estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti), non sussiste il requisito della temporanea difficoltà;
  • In presenza di un indice inferiore ad 1 è possibile la dilazione.

Per le rate, occorre procedere al calcolo del c.d. “indice Alfa“, dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione, dovrebbe essere la seguente:

La decadenza dalla rateazione della cartella

L’efficacia del provvedimento di rateazione viene meno nel caso di mancato versamento di 8 rate del piano, anche non consecutive. Le decadenza dal beneficio della rateazione opera di diritto e non occorre venga accertata con specifico atto amministrativo. In tale circostanza, l’intero importo iscritto a ruolo non ancora versato “è automaticamente e immediatamente riscuotibile in unica soluzione“, con la conseguenza che viene iniziata (o ripresa) l’azione di recupero coattivo delle predette somme.

Deve essere evidenziato che dalla lettura dell’art. 19 del DPR n. 602/73 non emerge in modo palese se, ai fini della decadenza, l’omesso pagamento delle 8 rate debba riguardare la singola dilazione concessa o tutte le dilazioni in essere.

Beneficio della riammissione alla rateazione

In caso di decadenza dalla rateazione il ruolo può essere nuovamente rateizzato se, all’atto di presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data risultano integralmente saldate (art. 19 co. 3 lett. c) del DPR n. 602/73). In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Quindi, il contribuente se onora le rate non pagate, può beneficiare ulteriormente della dilazione. Deve essere evidenziato che rimangono validi i fermi e le ipoteche disposti dopo la decadenza dalla dilazione o in un momento antecedente. Tuttavia, quando il contribuente presenta la domanda, se le rate scadute sono pagate sembra potersi sostenere che non siano legittime ulteriori misure cautelari (fermi, ipoteche) come nuove azioni esecutive.

Il decesso del debitore causa la revoca del beneficio, e la rateazione potrà essere concessa all’erede che ne faccia richiesta e dimostri, per i debiti superiori a 120.000 euro, di versare in uno stato di temporanea difficoltà economica.

Proroga della rateazione delle cartelle

L’Agente della riscossione, in alcuni casi, ha la possibilità di concedere al debitore la proroga rispetto alla rateazione già accordata. Le condizioni richieste per la proroga variano a seconda che il debito sia una persona fisica o una società.

Proroga della dilazione per le persone fisiche

Per le persone fisiche la proroga può essere concessa se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

  • Il peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria dimostrato;
  • L’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi. In ogni caso, per l’ottenimento della dilazione è necessario presentare della documentazione giustificativa del peggioramento della situazione di difficoltà. In particolare, le persone fisiche e i titolari di regimi fiscali semplificati devono produrre una nuova dichiarazione ISEE, di valore inferiore alla precedente, e il numero delle rate viene determinato in base alla nuova classe ISEE.

Proroga della dilazione per le società

Nel caso delle società e degli imprenditori in contabilità ordinaria, per l’ottenimento della proroga è necessario dimostrare un peggioramento dell’indice di liquidità.

La procedura di dilazione “straordinaria

Agenzia delle Entrate riscossione ha la possibilità di concedere al contribuente una rateazione straordinaria fino ad un massimo di 120 rate mensili (art. 19 co. 1-quinquies del DPR n. 602/73). L’ottenimento di questo tipo di rateazione necessita del fatto che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all’attuale congiuntura economica. Oltre a ciò, devono ricorrere, unitamente, due condizioni:

  • L’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
  • Una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione della dilazione sono contenute nel DM 6.11.2013. Tale documento prevede degli elementi peculiari, ovvero, la dilazione straordinaria:

  • Può essere chiesta all’atto della prima domanda di dilazione;
  • Può essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute, sia nel caso di dilazioni ordinarie, anche prorogate.

Il numero delle rate concedibili è determinato in base alla Tabella “A” (per le società e soggetti equiparati) ovvero alla Tabella “B” (per le persone fisiche), allegate al DM 6.11.2013.

Deve essere evidenziato che se non viene accolta la dilazione straordinaria, il debitore può presentare domanda per la ordinaria, o per la sua proroga. Inoltre, dai modelli di dilazione si evince che per la dilazione straordinaria non è possibile chiedere rate di importo variabile crescente per ogni anno.

Persone fisiche

Per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati, occorre produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione ordinaria è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’indicatore della situazione reddituale (ISR), evincibile dall’ISEE.

Società in contabilità ordinaria

Relativamente alle società di persone (snc e sas), alle società di capitali (spa, sapa e srl), alle società cooperative e mutue assicuratrici, agli enti commerciali, agli enti non commerciali e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria (in sostanza, per i debitori diversi dalle persone fisiche non imprenditori e dagli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati), l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione ordinaria deve essere superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile. Inoltre, l’indice di liquidità deve essere compreso tra 0,50 e 1.

La compensazione delle cartelle esattoriali con crediti nei confronti della PA

Il citato Decreto Aiuti ha introdotto la possibilità per il contribuente di compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in modo stabile. Il provvedimento normativo, inoltre, prevede anche la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali

Ad esempio, un professionista (architetto, geometra, avvocato, commercialista, etc) che deve ricevere il pagamento di un compenso professionale dalla Pubblica Amministrazione, ha la possibilità di compensare il suo debito con il credito a suo titolo. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per procedere con la compensazione è indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui ha svolto la propria attività, certifichi il credito. Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Una volta ottenuta la certificazione è possibile presentarsi agli uffici territoriali dell’Agente della riscossione per procedere con l’attuazione della compensazione.

Assistenza per la rateazione delle cartelle

La rateazione delle cartelle di pagamento rappresenta una soluzione per chi si trova in difficoltà nel pagare le somme dovute al Fisco. Si tratta di una procedura che permette di rateizzare il debito, ovvero di suddividere il pagamento in rate mensili più sostenibili per il contribuente.

La rateazione delle cartelle di pagamento può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della Riscossione in caso di debiti fiscali verso lo Stato, come ad esempio le imposte sui redditi, le imposte sui consumi o le tasse. Per poterne usufruire, è necessario presentare domanda e rispettare alcuni requisiti di reddito e di situazione patrimoniale.

L’assistenza nella rateazione delle cartelle di pagamento può essere molto utile per chi ha difficoltà nella compilazione della domanda o nella scelta della soluzione più adeguata alle proprie esigenze. Rivolgersi a un patronato o a un professionista specializzato può aiutare a ottenere una rateazione più conveniente e a evitare errori o problemi nella presentazione della domanda. Se desideri ricevere aiuto per la rateazione delle cartelle di pagamento, è possibile contattare il numero unico di Agenzia delle Entrate riscossione, progettato per offrire la massima assistenza 24 ore su 24. Il contact center al numero 06 01 01 è raggiungibile da telefono fisso e da cellulare (secondo piano tariffario). Altrimenti, è possibile presentarsi personalmente, o per delega, agli uffici territoriali presenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, è importante ricordare che la rateazione delle cartelle di pagamento non è l’unica soluzione per chi ha debiti fiscali: esistono anche altre forme di sostegno, come ad esempio la definizione agevolata o la rottamazione-quater (del 2023). Valutare attentamente le proprie possibilità e scegliere la soluzione più adeguata alle proprie esigenze più aiutare a migliorare la propria situazione debitoria. Per questo motivo è importante rivolgersi agli uffici di Agenzia delle Entrate Riscossione oppure ad un dottore Commercialista esperto.

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