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Omaggi ai dipendenti, i chiarimenti Ade sul trattamento fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati gli omaggi offerti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro: secondo l'Ade questi 'benefit' rientrano nel reddito da lavoro dipendente poichè il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce.

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L’art. 51, co. 1, del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Questa disposizione sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. E per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti? Questi benefit possono presentarsi sottoforma di bevande gratis, sacchetti di caffè selezionati e prodotti di merchandising brandizzate.

L’ampio dettato legislativo ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche tutti quei “vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Ma qualora si tratti di omaggi forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, quale trattamento fiscale viene applicato? Il tema più volte affrontato nel corso degli anni è stato da ultimo oggetto di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta della risposta n. 89 dell’11 aprile 2024.

Vediamo di seguito i dettagli.

Omaggi: reddito da lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi del citato art. 51 c. 1 DPR 917/86 quando, pur sussistendo una strategia aziendale collegata a tali omaggi, il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce.

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al citato c. 1 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 DPR 917/86. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (art. 51 c. 3 DPR 917/86).

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso (art. 9 DPR 917/86).

Non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale né le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (Ris. AE 9 settembre 2003 n. 178/E). Inoltre, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente; solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Circ. AE 20 dicembre 2013 n. 37/E).

Omaggi ai dipendenti: il caso di specie

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto rappresentato, nell’ambito di un’articolata serie di benefit previsti dalla Partner Guide, l’Istante omaggia mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale.

I descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Gli omaggi in questione, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano un suo arricchimento, pertanto non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In definitiva a parere dell’istante gli omaggi non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti perché non arricchiscono il dipendente ma hanno finalità esclusivamente legate all’interesse aziendale. Di diverso parere invece l’Agenzia delle Entrate che li ha ritenuti assoggettati a tassazione e sottoposti a reddito imponibile.

Omaggi ai dipendenti: in quali casi sono esclusi da tassazione

Gli omaggi non saranno assoggettati a tassazione se rispettano gli specifici limiti previsti annualmente per i fringe benefit.

In linea generale il tetto è stabilito a 258,23 euro ma, per l’anno in corso, la Legge di Bilancio 2024 lo ha innalzato come segue:

  • 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

La risoluzione n. 178/2003 chiarisce che non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito del lavoratore dipendente:

  • Le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
  • Le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tuttavia tali casi non si possono applicare a quello in esame.

Va precisato inoltre che soltanto nel caso in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro. In tale specifica ipotesi i valori non sono assoggettati alla tassazione ai fini IRPEF. In tale caso non rientra quello posto dall’istante, in quanto gli omaggi possono essere utilizzati o meno dai dipendenti, in assenza di specifici obblighi contrattuali.

Conclusioni

Il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce. Sulla base di questo assunto l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di chiarimento da parte di un’azienda che voleva capire se gli omaggi forniti ai propri dipendenti dovessero essere assoggettati a tassazione e in quale modo. La società in questione era del diverso parere che i ‘benefit’ in questione andassero solo a soddisfare finalità legate all’interesse all’azienda stessa.

L’Ade, nell’articolare la sua risposta, si è rifatta all’art 51 del Tuir, spiegando tutto ciò che rientra nel reddito da lavoro dipendente, e includendovi anche gli omaggi.

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