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Cos’è il lieve inadempimento nei termini di pagamento?

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Gli artt. 2 – 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata vanno pagate entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria. Il regime del lieve inadempimento è volto ad evitare che si contesti la decadenza dalla dilazione nonché dalla definizione per irregolarità poco consistenti. Per questo, alcuna decadenza si verifica per inadempimenti dovuti a:
– insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
– tardivo versamento non superiore a sette giorni.

Che cos’è il lieve inadempimento di un avviso bonario?

Gli artt. 2 – 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata dell’avviso bonario devono essere versate nel termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione bonaria. L’art. 15-ter del DPR n. 602/73 prevede un particolare regime, c.d. “lieve inadempimento”, volto ad evitare che possa esserci una decadenza dalla rateazione per irregolarità poco consistenti. In virtù di questa disciplina non si verifica l’inadempimento in caso di:

  • Versamento insufficiente dell’importo della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • Tardivo versamento non superiore a sette giorni.

Questo tipo di inadempimento, quindi, viene considerato lieve in quanto non in grado di compromettere l’intera rateazione. In caso di rateazione degli avvisi bonari, il mancato pagamento della prima rata ovvero delle rate diverse entro il termine di pagamento della successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Tuttavia, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento“. Con questo istituto è possibile salvare la rateazione quando si commettono errori o omissioni di gravità trascurabile.

Casistiche del lieve inadempimento

Il lieve inadempimento si verifica esclusivamente nei seguenti casi:

  • Il versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro. L’omissione è reiterabile: per cui se il contribuente incorre più volte in questa lieve violazione, con riferimento ad una pluralità di rate, ciò non comporta la perdita del beneficio del termine;
  • Il versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardo non superiore a sette giorni. Per le rate successive alla prima, non vi è tolleranza alcuna sui tempi di pagamento. In pratica, se il contribuente versa una delle rate successive alla prima con un ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza della rata immediatamente seguente, la dilazione decade.

Sulla base del dato normativo, il limite dei 10.000,00 euro pare l’unica condizione per vagliare se il versamento insufficiente (delle intere somme o della prima rata) sia o meno idoneo a disconoscere la definizione (vedasi l’utilizzo della locuzione “in ogni caso“). Resta confermata la decadenza dalla rateazione qualora il contribuente non versa la prima rata. Oppure in caso di mancato pagamento di una delle rate successive diverse dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Questa previsione è molto importante poiché non di rado l’Agenzia ha disconosciuto i benefici conseguenti all’avviso bonario per un ritardo nel pagamento della prima rata anche di un solo giorno. Circostanze che possono frequentemente capitare anche solo a causa di disguidi nella notifica. La nuova previsione quindi dovrebbe risolvere tali contrasti e verosimilmente, anche in applicazione del favor rei per simili irregolarità commesse in passato se ne potrebbe richiedere l’applicazione.

Cosa fare in caso di mancato pagamento?

Come abbiamo visto il contribuente decade dalla dilazione se non paga nei tempi di legge la prima rata oppure se non paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva. Si può rimediare a quest’ultima omissione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso. In pratica, il debitore che salta una rata diversa dalla prima, può regolarizzare la propria situazione pagando l’importo dovuto (entro la scadenza della rata successiva), maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta, variabile in ragione del ritardo con il quale avviene il versamento. In particolare, per ritardi non superiori a 30 giorni, si versa la sanzione pari a un decimo di quella di legge. Per ritardi superiori, non eccedenti 90 giorni, la sanzione diventa un nono di quella di legge.

Se l’omissione del pagamento riguarda l’ultima rata trimestrale, il ravvedimento dovrà essere eseguito non oltre 90 giorni dalla relativa scadenza. Decorso tale termine, scatta la sanzione piena del 30% dell’importo non pagato. Sanzione che viene iscritta direttamente a ruolo e passa a Agenzia delle Entrate Riscossione (la quale deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata).

Se il contribuente decade dalla dilazione, sulle somme residue dovute a titolo di imposta è dovuta una sanzione pari al 45% delle somme stesse. Per maggiori informazioni sull’utilizzo del ravvedimento operoso potete consultare questo contributo: “Rateazione avviso Bonario: cosa fare se si omette una rata“.

Omesso versamento di rate successive alla prima dell’avviso bonario

Il pagamento tardivo di una ratasanato” entro il termine previsto per quella successiva non comporta la decadenza dalla dilazione, ma solo conseguenze sanzionatorie. Nello specifico, è previsto che:

  • Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario o anche di una sola delle rate posteriori alla prima entro il termine previsto per la rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della dilazione, e l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni in misura piena e interessi, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
  • Il tardivo versamento di una rata posteriore alla prima sanato entro il termine previsto per la rata successiva comporta la sola irrogazione delle sanzioni del 15% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 commisurate all’importo della rata versata in ritardo, e dei relativi interessi.

Qualora, per le ragioni esposte, venga meno la dilazione degli importi, è nel contempo disconosciuta la definizione dell’avviso bonario, per cui anche l’eventuale riduzione a 1/3 o 2/3 delle sanzioni previste. La notifica della cartella di pagamento susseguente al disconoscimento della dilazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter (art. 25 del DPR n. 602/73).

Ravvedimento operoso

Solo il tardivo pagamento di una rata posteriore alla prima che si protragga oltre il termine per il versamento di quella successiva comporta la decadenza dalla dilazione, l’art. 15-ter del DPR n. 602/73 afferma che:

  • In caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi (co. 5);
  • L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Nel caso degli omessi versamenti, il ravvedimento operoso è di norma possibile ai sensi delle lett. a) – b-ter) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/6. La formulazione dell’art. 15-ter co. 6 del DPR n. 602/73 induce ad affermare che, in tal caso, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 possa essere evitata solo se il ravvedimento avviene entro il termine per il pagamento della rata successiva, quindi entro il trimestre o entro 90 giorni se si tratta di ultima rata. Pertanto, il ravvedimento avverrebbe con riduzione della sanzione del 15%:

  • A 1/10 ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni;
  • A 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni;
  • A 1/9, per i ritardi da 31 a 90 giorni;
  • A 1/8, per i ritardi da 91 giorni al termine per il pagamento della rata successiva39.

Si elencano di seguito i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 132/E/2011, da indicare nel modello F24 per il versamento della sanzione di cui sopra in applicazione del ravvedimento, e degli interessi. I codici tributo relativi all’imposta, invece, sono generalmente presenti nel modello F24 allegato alla comunicazione bonaria.

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