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Ecobonus e sismabonus congiunti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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Ecobonus e sismabonus congiunti: i titolari di reddito di impresa possono beneficiare del bonus congiunti a prescindere dalla tipologia dell’immobile. Risposta dell’Agenzia delle Entrate, all’Interpello n. 549 del 13 novembre 2020.

I titolari di reddito di impresa possono beneficiare dell’Ecobonus e sismabonus, per gli interventi sugli immobili ed a prescindere dalla qualificazione dell’edificio.

Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Ecobonus e sismabonus

Ecobonus e sismabonus

La società ALFA istante, dichiara di voler acquistare un immobile composto da diverse unità immobiliari autonomamente accatastate, per effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia ed al termine dei lavori, concedere in locazione a terzi le
unità immobiliari ristrutturate o cederle a terzi.

L’Istante chiede all’Agenzia delle Entrate, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art.14, co.2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico sulle parti comuni dell’immobile di cui è proprietario.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, i presupposti per beneficiare dell’agevolazione congiunta per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, sono:

  • Edificio situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • Parte comune di edificio condominiale;
  • Incidenza, dell’intervento, superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 7), della Legge di bilancio 2018 ha introdotto nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 il comma 2-quater.1, secondo il quale:

«Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del
presente articolo e dal comma 1-quinques dell’articolo 16, una detrazione nella
misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore
a euro 136.000»

Ecobonus e sismabonus congiunti

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, quindi, che, la detrazione congiunta di cui all’art. 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63/2013, può essere fruita dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

L’agevolazione spetta anche ai soggetti IRES e deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare l’involucro dello stesso con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Per “parti comuni di edificio residenziale”, si intendono le parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

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