Home News Definizione agevolata liti pendenti 2023: domande entro il 30 giugno

Definizione agevolata liti pendenti 2023: domande entro il 30 giugno

0

Mediante il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda e le relative istruzioni per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chiudendo cosi le controversie aperte con l’Amministrazione finanziaria.

La domanda può essere presentata dal 2 febbraio fino al 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro il 30 giugno 2023 deve essere versato l’intero importo per la definizione o se è ammesso il pagamento rateale, la prima rata.

Definizione agevolata liti pendenti 2023: domanda entro il 30 giugno

Sono considerate pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e se, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

“Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte
l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello
in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio per il 2023.
Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo
grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge
di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione
della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.”

La domanda può essere presentata dal 2 febbraio al 30 giugno 2023 e deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato) una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma. Attualmente è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo PEC dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo dovuto, o della prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo), entro il 30 giugno 2023, mediante modello F24. I codici tributo per il versamento delle somme saranno previsti mediante una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il pagamento rateale non è ammesso se gli importi da versare non superano 1.000 euro. euro. Tale limite si riferisce all’importo netto dovuto. Le somme inferiori o pari a tale cifra vanno pertanto sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023. Per importi più alti, invece, è possibile diluire il pagamento fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Il pagamento dell’intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2023. Per le rate successive alla prima le scadenze sono il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno (se cadono di sabato o di domenica si considera valida la data del lunedì).

Il modello si compone del frontespizio in cui devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo da versare per la definizione e i dati del pagamento. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version