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Cumulo periodico di assicurazioni maturati presso organi internazionali

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Si applica ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’UE, ai beneficiari di protezione internazionale e a coloro che hanno lavorato per organizzazioni internazionali nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, la norma in tema del cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.

L’articolo 18, comma 1 della legge n. 115 del 29 luglio 2015, introduce importanti novità riguardo alla possibilità di cumulare i periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. 

A fornire ulteriori dettagli è la Circolare INPS n. 71 dell’11 aprile 2017, in particolare ci informa sulla possibilità di cumulo che riguarda i soggetti iscritti o che siano stati iscritti alle seguenti gestioni previdenziali in Italia: 

  • fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • regimi previdenziali dei liberi professionisti gestiti da enti privatizzati.

Come emerge dai chiarimenti quando si parla di cumulo si fa espressamente riferimento ai rapporti derivanti da prestazioni di lavoro svolti nel territorio dell’UE o della Svizzera. Tutti i rapporti di lavoro devono ritenersi cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. 

Cosa accade se il lavoratore ha svolto attività lavorativa all’estero in paesi extra UE?

Il cumulo dei periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali può essere richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Qualora il lavoratore abbia svolto attività di lavoro in Italia, ma anche in paese estero come ad esempio gli Stati Uniti, il periodo assicurativo non potrà essere cumulato con quelli maturati in Italia, o in altri stati UE, Svizzera o paesi legati all’Italia tramite la presenza di Convenzioni bilaterali. 

Trattamento di maggior favore art. 18 L.115

Secondo la normativa nel caso precedentemente esposto si dovrà applicare il trattamento più favorevole tra quello calcolato secondo l’articolo 18 e quello derivante dalla totalizzazione internazionale.

Per cui vige il principio per il quale non si applica la cumulabilità spontanea, nella domanda di cumulo, tra i periodi assicurativi maturati tra paesi internazionali e paesi UE o paese Svizzero. 

Presentazione della domanda di cumulo

La domanda di cumulo deve essere presentata al momento del pensionamento all’istituzione previdenziale italiana presso cui l’assicurato ha maturato periodi assicurativi. Nel caso di più enti gestori, la domanda va presentata all’ente gestore dell’assicurazione a cui l’assicurato è o è stato iscritto.

Come abbiamo già riportato nei paragrafi precedenti, la presentazione della domanda di cumulo può essere fatta anche nel caso di lavoro in paesi extra UE, l’accumulo dei periodi assicurativi posseduti presso organizzazioni internazionali può essere richiesto anch’esso “per ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e ai benefici per i superstiti”.

Le prestazioni ottenute tramite l’accumulo dei periodi posseduti presso organizzazioni internazionali sono soggette a tutte le disposizioni generali previste per i trattamenti erogati dal sistema che liquida la pensione o, nel caso di prestazioni riconosciute in base a specifiche regolamentazioni sull’accumulo dei periodi assicurativi, in base alle disposizioni specifiche previste dalla legge.

Requisiti per l’accumulo dei periodi assicurativi

Il requisito per poter richiedere l’accumulo dei periodi di assicurazione prevede un periodo minimo di durata dei periodi di assicurazione maturati secondo la normativa Italia, pari a 52 settimane

I periodi di prestazione lavorativa sovrapposte temporalmente non vengono conteggiate, si deve procedere alla verifica che tale requisito temporale non venga meno, per evitare di procedere ad un conteggio errato. 

Per cui le condizioni necessarie per l’accumulo sono:

  • i periodi di contribuzione posseduti presso organizzazioni internazionali non devono sovrapporsi a quelli posseduti in Italia;
  • devono essere necessari per ottenere il diritto alla prestazione pensionistica richiesta dall’interessato in Italia.

L’accumulo non è precluso se sono stati maturati presso organizzazioni internazionali diritti pensionistici autonomi; ciò è dovuto alla specificità del regime previdenziale dell’organizzazione internazionale.

Diritto e calcolo della pensione cumulativa

I periodi di contribuzione maturati presso organizzazioni internazionali non influiscono sulla misura del trattamento pensionistico ottenuto in Italia.

Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, è quello previsto dall’ente previdenziale che eroga la prestazione.

Nel caso di pensione di invalidità, la contribuzione maturata presso organizzazioni internazionali sarà valutata ai fini dell’aumento di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/95.

Il diritto al cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato su richiesta dell’interessato al momento del pensionamento, presso l’istituzione previdenziale italiana presso cui il lavoratore ha accumulato i periodi di assicurazione.

Nel caso in cui la contribuzione versata abbia coinvolto più enti previdenziali, il lavoratore presenta domanda all’ente gestore della forma assicurativa a cui è stato iscritto per ultimo, o a cui risulta essere stata versata l’ultima contribuzione a suo favore.

Riscatto

Il lavoratore che ha svolto nel corso degli anni una prestazione lavorativa presso un organismo internazionale, ha la possibilità di richiedere il riscatto del periodo assicurativo qualora non emerga un diritto alla pensione a carico dello stesso organismo internazionale. 

E’ l’art. 18 comma 5 della legge n.115/2015 a disporre in materia circa la forma di riscatto di questi periodi di assicurazione, garantendo una forma di riscatto nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero. 

Qualora quindi non sia possibile attivare il cumulo dei periodi secondo l’articolo 18 della legge 115/2015 al comma 1, è permessa la forma di riscatto. 

Quando si può richiedere il riscatto?

La richiesta di riscatto potrà essere esercitata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con l’organismo internazionale, previa certificazione dello stesso circa il mancato diritto alla  prestazione pensionistica. Restano validi tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 51, compresa la documentazione necessaria per comprovare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro.

2 COMMENTI

  1. Gentile Daniela,
    cosa succede se l’età di pensionamento è differente tra due paesi U.E., in cui sono maturati i periodi assicurativi? Ad esempio, In Ungheria l’età pensionabile è 65 anni, in Italia 67: se si è lavorato 5 anni in Ungheria e sedici anni in Italia, a chi richiedere la totalizzazione, e quando?
    Grazie. Saluti
    Roberto

  2. La totalizzazione la si può richiedere quando si verificano i requisiti previsti da uno dei due Paesi. Il consiglio è di valutare la situazione con gli enti previdenziali coinvolti.

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