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Controlli preventivi sulle nuove Partite Iva, cosa dice l’Agenzia dell’Entrate

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Le misure di controllo preventivo sulle nuove partite Iva diventano più stringenti, come definito dal provvedimento del 16 maggio 2023 dell’Agenzia dell’Entrate, relativo ai nuovi “criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva”.

In caso di individuazione di elementi di rischio, l’Agenzia dell’Entrate invita il richiedente a presentarsi per fornire le dovute spiegazioni. Il contribuente rischia grosso se non ottempera all’invito dell’ufficio o non fornisce gli elementi idonei a dimostrare l’inesistenza del profilo di rischio. In questi casi, l’Agenzia dell’Entrate prevede la notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.

È prevista la possibilità per il destinatario della misura di cessazione della partita Iva di richiedere successivamente l’apertura di una nuova partiva Iva solo se rispettati determinati requisiti. Difatti, il richiedente può farne richiesta solo se presenta una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo almeno di 50.000 €.

Esploriamo insieme il provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate per approfondire i criteri e le modalità di controllo preventivo per le nuove partite Iva.

Controlli preventivi sulle nuove Partite Iva, a chi si rivolge

I controlli preventivi sono effettuati sulle partite Iva di nuova attribuzione, che presentano elementi di rischio, come l’inadempimento ricorrente degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte in combinazione a brevi cicli di vita o periodi transitori di operatività.

La disciplina del provvedimento del 16 maggio 2023 dell’Agenzia dell’Entrate si applica a 360° e si rivolge a:

  • titolare di ditta individuale;
  • lavoratore autonomo;
  • rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica.

Queste verifiche comprendono anche le partite Iva già esistenti che saltano all’occhio perché riprendono a operare dopo un periodo di inattività o modifiche dell’oggetto o della struttura.

Controlli preventivi sulle nuove Partite Iva, come funziona

Con il provvedimento del 16 maggio 2023, l’Agenzia dell’Entrate definisce i “criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva” in attuazione della Legge di Bilancio 2023. L’obiettivo che si pone è quello di individuare preventivamente i soggetti che presentano elementi di rischio o criticità relativi all’apertura di una nuova partita Iva, dalla sussistenza di anomalie in relazione a requisiti soggettivi e/o oggettivi alla violazione degli obblighi tributari.

Queste misure potenziano gli strumenti di analisi del rischio e di controllo, indicati dal comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di rinforzare la prevenzione e il contrasto all’evasione collegata all’attribuzione di nuove partite Iva. La nuova disciplina s’inserisce all’interno del panorama europeo disciplinato dal Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, che promuove la cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Iva.

Il controllo da parte dell’Agenzia dell’Entrate parte dall’analisi dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza ed elabora specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva. Nello specifico, i controlli preventivi sulle nuove Partite Iva si compongono di 3 fasi principali:

  1. valutazione del rischio dell’apertura di nuove partite Iva;
  2. invito a comparire presso l’Agenzia dell’Entrate in caso di incongruenze;
  3. disposizioni conclusive da parte dell’Agenzia dell’Entrate, che possono concludersi con la cessazione della partita Iva e le relative sanzioni, in caso di mancata presentazione all’invito o insufficienza di documentazione.

Analizziamo nel dettaglio le tre fasi relative all’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva.

1.     Nuove Partite Iva, criteri di valutazione del rischio

L’Agenzia dell’Entrate analizza i dati e le informazioni disponibili nelle banche dati, pubbliche e private, o da segnalazioni provenienti da altri enti. Come precisato nel provvedimento del 16 maggio 2023, la valutazione del rischio unisce gli elementi connessi ai seguenti fattori di rischio:

  • criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto;
  • mancanza dei requisiti di imprenditorialità del richiedente e di professionale e abituale svolgimento dell’attività;
  • rischi collegati alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività;
  • anomalie economico e contabili nell’esercizio dell’attività e sistematiche condotte evasive;
  • incongruenze relative alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o cicliche violazioni delle norme tributarie.

In base all’analisi congiunta dei dati, l’Agenzia dell’Entrate verifica l’effettività degli elementi di rischio individuati e trasmette gli esiti delle analisi e dei controlli alla Guardia di Finanza anche tramite strumenti informatici

2.     Partite Iva con elementi di rischio, invito a comparire presso l’Agenzia dell’Entrate

I soggetti titolari di partita Iva, per i quali sono emersi elementi di rischio, sono invitati a presentarsi presso l’ufficio competente dell’Agenzia dell’Entrate per discutere della propria posizione, ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

L’invito a comparire ha lo scopo di verificare i profili di rischio e il contribuente troverà l’indicazione degli elementi di rischio e di pericolosità fiscale riscontrati dall’Agenzia dell’Entrate nella fase di valutazione. Inoltre, offre la possibilità al richiedente di fornire chiarimenti ed esibire la documentazione al fine di dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.

3.     Mancato rispetto dell’invito, cessazione della partita Iva e sanzioni

Qualora il contribuente non si presenti all’invito dell’ufficio o non fornisca elementi sufficienti a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, l’Agenzia dell’Entrate procede con la notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.

Il titolare della partita Iva rischia quindi la cessazione, che avrà effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. In questo modo, la partita Iva risulterà esclusa in anagrafe tributaria e ciascun operatore potrà “verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti“.

Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa di 3.000 € da pagare in contemporanea al provvedimento di cessazione della partita Iva, in base all’art. 1, comma 149, della Legge di Bilancio 2023.

Nuova partita Iva dopo provvedimento di cessazione, solo con fideiussione

Il comma 15-bis introdotto dalla Legge di Bilancio stabilisce che il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione può richiedere, in un secondo momento, l’attribuzione di un’altra partita Iva, solo a fronte della presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, con le seguenti caratteristiche:

  • durata di almeno tre anni;
  • importo non inferiore a 50.000 €.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, deve riportare il contenuto minimo indicato nel fac-simile allegato al provvedimento del 16 maggio 2023 dell’Agenzia dell’Entrate.

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