Home Fisco Nazionale Professioni Contributi a fondo perduto: domande dal 30 marzo. Le istruzioni

Contributi a fondo perduto: domande dal 30 marzo. Le istruzioni

0

Le domande per beneficiare dei contributi a fondo perduto potranno essere presentate a partire da martedì 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. Le modalità di presentazione ed i termini di presentazione.

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere i contributi a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità ed i termini per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021, inoltre, dovranno essere inviate, anche avvalendosi di un intermediario,  esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’orario di apertura del canale sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta oppure, a scelta del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Leggi anche: “Contributi a fondo perduto: domande dal 30 marzo”

Contributi a fondo perduto: domande dal 30 marzo

Il modulo per richiedere il contributo a fondo perduto

L’istanza per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere presentata, compilando online il modulo a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Per scaricare il Modulo clicca qui:

Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo”, in cui il contribuente deve scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore
totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

L’opzione scelta non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modulo

Le istanze dovranno essere inviate, anche avvalendosi di un intermediario,  esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi.

Successivamente occorre cliccare sul link Servizi per compilare e trasmettere l’istanza visualizzabile nella sezione “Contributo a Fondo Perduto”, cliccare poi sul link “Compila e invia l’istanza per il contributo” o “Compila e invia la rinuncia all’istanza trasmessa”.

Nel riquadro del modulo in cui è indicato il “Soggetto richiedente” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica oppure un soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.);

Nel riquadro “Rappresentante firmatario dell’istanza occorre indicare: 

  • se il richiedente è un soggetto diverso dalla persona fisica il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
  • Se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale del rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.

Occorre poi indicare se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire
dal 1 gennaio 2019, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle
operazioni effettuate nell’anno 2019, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2020.

Nel riquadro “Modalità di fruizione del contributo” occorre indicare alternativamente se l’importo totale del contributo venga erogato tramite accredito su conto corrente bancario o postale oppure se intenda scegliere per il riconoscimento dell’ contributo sotto forma di credito d’imposta.

L’opzione scelta non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente.

Il riquadro Rinuncia al contributo dovrà essere compilato se il richiedente ha intenzione di rinunciare al contributo richiesto, presentando una rinuncia.

Il riquadro di “Impegno alla presentazione telematica” deve essere compilato qualora l’istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario.

Chi potrà beneficiare dei contributi a fondo perduto nel decreto sostegno?

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo può essere beneficiato anche dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo o abbiano attivato la partita Iva successivamente.

I contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegno saranno destinati a circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Sussiste un doppio canale per la fruizione dei contributi a fondo perduto:

  • Calo di fatturato per i titolari di “partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”;
  • Senza calo di fatturato per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019.

Con il Decreto Sostegno viene superata la distinzione in codici ATECO, in quanto, tale distinzione aveva escluso alcuni ambiti economici che non hanno ricevuto indennizzi nonostante fossero ugualmente colpiti delle conseguenze della crisi economica.

Gli aiuti partono da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, a 2.000 euro per le partite Iva in forma di impresa, fino a un massimo 150.000 euro per le imprese (anche artigiane), con 5 fasce percentuali in base al reddito.

Le imprese potranno beneficiare di un bonus fino a 150.000 euro.

Attualmente è previsto:

  • 60% per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro;
  • 50% per le imprese con fatturato tra 100.000 e 400.000 euro;
  • 40% per le imprese con fatturato tra 400.000 e un milione;
  • 30% per le imprese con fatturato tra uno e 5 milioni;
  • 20% per le imprese con fatturato tra 5 e 10 milioni.

I nuovi contributi a fondo perduto per le imprese dovrebbe valere circa 11 miliardi di euro e interessare circa 3 milioni di attività.

Per calcolare il bonus occorre tenere in considerazione la perdita mensile media, moltiplicata per due. Ad ogni fascia reddituale si dovrà applicare al valore ottenuto la percentuale corrispondente, 30%, 25%, 20%, 15% e 10%.

Come è calcolato l’importo del bonus sostegni?

Per quanto riguarda la determinazione della base di calcolo, le istruzioni alla compilazione
dell’istanza precisano che gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e del 2019 da indicare, vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.

La guida fornita dall’Agenzia delle Entrate fa riferimento al numero di mesi in cui la partita IVA è attiva.

La guida chiarisce che in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, per quanto riguarda i mesi da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Per calcolare il bonus per le imprese medie e piccole occorre tenere in considerazione la perdita mensile media, moltiplicata il coefficiente indicato nelle fasce sopra indicate.

Se prendiamo, ad esempio, il caso di un professionista che nel corso del 2019 ha registrato un fatturato di 60.000 euro e che nel corso del 2020 ha registrato un fatturato di 35.000 euro. In questo caso il requisito del calo del fatturato di almeno il 30% è superato. A questo punto si individua il calo mensile medio del fatturato (dividendo per 12 il calo annuale). L’importo così individuato di 2.083,33 deve essere moltiplicato per la percentuale del 60% (per i fatturati inferiori a 100.000 euro). Il bonus sostegno in questo caso è pari a 1.250 euro (l’importo è superiore al minimo previsto per le persone fisiche di 1.000 euro).

Prendiamo adesso il caso di una società che effettua attività di impresa che nel corso del 2019 ha registrato un fatturato di 500.000 euro e che nel corso del 2020 ha registrato un fatturato di 320.000 euro. Anche in questo caso il calo del fatturato di almeno il 30% è superato. A questo punto si individua il calo mensile medio del fatturato (dividendo per 12 il calo annuale). L’importo così individuato di 15.000 euro deve essere moltiplicato per la percentuale del 40% (per i fatturati oltre i 400.000 euro ed il milione di euro). Il bonus sostegno in questo è pari a 6.000 euro (l’importo è superiore al minimo previsto per le società di 2.000 euro).

Per le attività professionali ed economiche che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020 il contributo sostegni spetta nella misura minima previste (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società). Il comma 5 dell’art. 1 del Decreto prevede che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini delle media di cui primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Gli importi del fatturato devono essere individuati facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ex art. 6 del DPR n. 633/72.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l’informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version