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Cessioni intracomunitarie: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Cessioni intracomunitarie. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12 del 13 maggio 2020, ha fornito chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie.

Con la Circolare n. 12 del 13 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcune questioni riguardanti le prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie, dopo l’introduzione dell‘art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011(Regolamento IVA).

Il quadro di riferimento è mutato a partire dal 1° gennaio 2020.

La Circolare n. 12 del 13 maggio 2020, è cosi suddivisa:

  • La normativa e prassi nazionale sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie;
  • La presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro;
  • Il rapporto tra la presunzione di cui all’art. 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria.

Cessioni intracomunitarie

La prima parte del documento di prassi fa il punto sul quadro normativo di riferimento.

La Circolare n. 12 del 13 maggio 2020 dell‘Agenzia delle Entrate fa il punto sulla normativa riguardante le cessioni intracomunitarie e sulle novità introdotte dal regolamento UE, il cosiddetto regolamento IVA, sulla prova del trasporto di beni.

In base alle norme vigenti, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono essere rispettati:

  • Onerosità dell’operazione;
  • Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • Status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • Movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Nella Risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E, viene spiegato che la prova di cessione intracomunitaria segue i due seguenti principi:

  • Quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
  • La prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

Nel caso concreto del documento di prassi, oltre al documento di trasporto la società istante emetteva:

  • L’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
  • Il riferimento della fattura di vendita;
  • Il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  • La data della fattura;
  • Data del DDT;
  • La data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
  • Dichiarazione da parte del cessionario comunitario: “le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi“.

Per avere maggiori informazioni, sulle cessioni intracomunitarie di beni:

La prova del trasporto di beni: le presunzioni di avvenuta spedizione

Vista l’eterogeneità della normativa degli Stati dell’Unione europea in merito alla prova del trasporto di beni, per migliorare gli scambi il Consiglio dell’UE ha deciso di individuare le circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati tra due Stati all’interno del territorio comunitario.

In altre parole è stata introdotta una presunzione relativa riguardo l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

Vengono, altresì, prese in considerazione, due ipotesi:

  • I beni sono stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell’art. 45-bis in commento);
  • I beni sono stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).

I documenti sono indicati nel paragrafo 3 lettera a del regolamento IVA, ossia documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni.

In alternativa può essere presentato un documento previsto dalla norma in questione e uno legato invece alla lettera b dello stesso paragrafo:

  • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda ipotesi, quella del trasporto a carico dell’acquirente, lo stesso deve fornire al venditore, entro il 10 giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta con:

  • La data del rilascio;
  • Il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • La quantità e la natura dei beni ceduti;
  • La data e il luogo del loro arrivo;
  • L’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente;
  • Numero di identificazione del mezzo di trasporto.

Le disposizioni riguardanti le presunzioni valgono anche per i casi precedenti al 1° gennaio, in cui i soggetti siano comunque in grado di fornire la documentazione necessaria.

Superamento delle presunzioni da parte delle autorità fiscali dei Paesi

Le autorità fiscali dei Paesi UE, nei casi in cui dimostrino che il trasporto intracomunitario non è stato effettivamente realizzato, hanno la facoltà di superare la presunzione.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, ci sono alcuni esempi di casi in cui la presunzione potrebbe essere messa in discussione.

Gli esempi riportati sono i seguenti:

  • Controllo in cui si riscontra che i beni sono ancora nel magazzino del venditore;
  • Conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni;
  • La situazione in cui i documenti di prova contengono informazioni non corrette o false.

In tali ipotesi il contribuente ha comunque la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta.

Il regolamento comunitario, inoltre non vieta che possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni, adottata in precedenza.

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