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Bonus facciate o Ecobonus? la scelta è del condomino

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Bonus facciate o Ecobonus? L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 49/E del 1 settembre 2020, ha chiarito che, i condòmini, nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio, che rientrano nell’ambito di applicazione sia del bonus facciate che dell’ecobonus, possono decidere di quale agevolazione usufruire.

condomini, che intendono realizzare un intervento sulle parti comuni, e gli interventi siano rientranti, sia nel Bonus facciate sia nell’Ecobonus, possono scegliere tra le due detrazioni di cui preferiscono, per la spesa a lui imputabile, indipendentemente dalla scelta effettuata dagli altri condomini.

“Bonus facciate 2020: interventi sulle facciate degli edifici”

“Ecobonus e sismabonus al 110% e con sconto in fattura”

Bonus facciate o ecobonus

Ecobonus o bonus facciate?

Nella Risoluzione n. 49/E del 1 settembre, l’istante è un amministratore di condominio uno e riferisce che i condòmini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato che si trova all’interno di una zona omogenea B e, quindi, rientrante fra quelle agevolabili.

I lavori possono accedere al bonus facciate, ma potrebbero rientrare pure tra gli interventi di riqualificazione energetica, Ecobonus. Esso, chiede, pertanto, se ciascun condòmino possa scegliere di quale agevolazione beneficiare o se la scelta debba essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condòmini.

L’Agenzia delle Entrate, richiama la circolare n. 2/E/2020, nella parte relativa alla cumulabilità tra le agevolazioni in materia edilizia, chiarendo che, in considerazione della possibile sovrapposizione dell’ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con quello per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola delle suddette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire.

Pertanto, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile e nel rispetto dei citati requisiti, può stabilire se fruire del Bonus facciate o dell’Ecobonus, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.

Modalità di pagamento

Riguardo alle modalità di pagamento, i contribuenti soggetti all’IRPEF sono tenuti a eseguire il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti:

  • La causale del versamento;
  • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Gli istituti di credito applicheranno, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto dell’8%.

Deve essere conservata l’asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (è valida anche l’asseverazione redatta dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate) e l’attestato di prestazione energetica (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico estraneo ai lavori.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, deve, poi, essere inviata, in via telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del Bonus facciate possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.

Ecobonus

L’eventuale scelta di alcuni condòmini di non beneficiare del bonus facciate ma dell’Ecobonus al fine di poter effettuare la cessione del credito, i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Bonus facciate o Ecobonus? Disponibile il software comunicazione

Per poter optare per il Superbonus al 110%, di cui agli art. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, è stato approvato il Modello di Comunicazione con il provvedimento dell’8 agosto.

L’opzione deve essere comunicata in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, è stata resa disponibile la procedura telematica per effettuare la suddetta comunicazione, con le relative istruzioni, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi sugli immobili negli anni 2020 e 2021.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura:

  • La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

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