Home Fisco Nazionale Fiscalità del lavoro Prestare attività lavorativa in pensione: quando è possibile?

Prestare attività lavorativa in pensione: quando è possibile?

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Molto spesso ci capita di sentire che un lavoratore in pensione, decida di svolgere altra attività lavorativa, che possa essere simile a quella prestata in precedenza, o diversa nella sua natura. 

Solitamente chi decide di svolgere una seconda attività, nel periodo che intercorre con il pensionamento, non si pone inizialmente un quesito importante, ovvero, è possibile nel mio caso poter esercitare attività lavorativa, mentre percepisco l’assegno INPS? 

Normativa in vigore dal 2009

La legge prevede dal 2009 che non ci sono limiti per poter esercitare attività lavorativa, mentre si percepisce l’assegno di pensionamento INPS, qualora il soggetto abbia optato per la pensione di vecchiaia. 

L’art. 24 commi 6 e 7 del D.L n.201/2011 prevede si possa accedere alla pensione di vecchiaia con il raggiungimento dell’età pensionabile, confermato per il biennio 2022-2023, all’età di 67 anni. Inoltre il lavoratore , dovrà rispettare un ulteriore requisito, che prevede il versamento contributivo minimo di 20 anni

Il pensionato che accede alla pensione di vecchiaia, dal giorno stesso che entra nel pensionamento, può esercitare una qualsiasi altra attività lavorativa. E’ utile tenere in mente che una volta percepiti ulteriori redditi, questi faranno cumulo nella dichiarazione dei redditi ( modello 730 o Unico PF) , che il contribuente dovrà presentare, formandosi un’unica base imponibile IRPEF sulla quale versare le tasse. 

Esempio: 

Tizio che nel 2022 ha percepito una pensione INPS pari ad euro 15.500,00 lordi e una CU per prestazione occasionale pari a 2.300,00 euro. 

In sede di dichiarazione dei redditi ( 730/2023 o Unico PF 2023) Tizio è obbligato alla presentazione di entrambi i redditi. Per cui non dovrà versare le tasse solo sul reddito da pensione, ma il secondo reddito percepito farà cumulo nel totale redditi imponibili. 

L’IRPEF da versare sarà sul totale di 17.800,00 euro. 

Pensione anticipata e cumulabilità dei redditi 

La problematica relativa alla cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente sussiste, qualora il pensionato svolga attività di lavoro nel periodo pensionistico, qualora l’accesso a tale pensione sia avvenuto secondo il regime di pensione anticipata. 

Negli ultimi anni si sono succeduti, molti regimi pensionistici in forma anticipata quali Quota 100 (art. 14 del decreto legge 4-2019), Quota 102 (L. Bilancio 2022) e Quota 103 (L. Bilancio 2023) 

In una recente sentenza della Corte Costituzionale 24.11.2022 n. 234 si è evidenziato come il volere del legislatore nell’applicare tali regimi pensionistici di vantaggio, poiché permettono di accedere al sistema pensionistico, prima dell’età pensionabile attualmente prevista per i 67 anni, sia insita nell’obiettivo di permettere la fuoriuscita dal mercato del lavoro, sia per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale sia per favorire il ricambio generazionale. 

E’ chiaro comprendere, come il periodo che intercorre dalla pensione anticipata al raggiungimento dell’età pensionabile, sia considerato escluso dalla possibilità per il lavoratore di poter esercitare altra attività lavorativa. 

Il divieto di cumulo risponde alle esigenze sopra esposte, poiché il regime introdotto dal legislatore nel 2019, risulta particolarmente vantaggioso per chi ne fa ricorso. 

Cosa succede in caso di violazione del divieto di cumulo?

In caso di violazione del divieto di cumulo è prevista la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero ammontare. L’INPS provvede ad una decurtazione della pensione in forma intera, in quanto la prestazione è considerata non cumulabile con qualsiasi reddito da lavoro fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. 

L’istituto provvede ad emettere un avviso in capo al soggetto, richiedendo l’intero trattamento pensionistico erogato per l’anno di riferimento. 

Cu INPS e modello dichiarativo

Il contribuente pensionato, potrebbe trovarsi in prossimità della compilazione reddituale ( Modello 730 o Unico PF) dovrà indicare la CU INPS, nonostante ci sia l’avviso di decurtazione dell’intera pensione, in sede di dichiarazione dei redditi? 

In questo caso dipende in che modo il contribuente restituisce tutto l’importo all’INPS.

Qualora l’Istituto richieda l’intero importo netto, per il contribuente non c’è alcun tipo di vantaggio a presentare la dichiarazione dei redditi, per cui almeno che non abbia ulteriori redditi da dichiarare, è esonerato dalla presentazione del 730.

Nel caso in cui venga restituito il lordo, il contribuente ha la possibilità di inserire l’importo in dichiarazione come onere deducibile ai fini di recuperare le tasse versate. 

Eccezione al divieto di cumulo nella pensione anticipata

Il divieto di cumulare il trattamento pensionistico con eventuali redditi è sancito dall’art. 14, comma 3 del decreto legge n. 4/2019 che disciplina la misura:

“La pensione non è cumulabile, […] fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.”

Eccezione fatta però per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, i quali possono far cumulo nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Il legislatore nel prevedere una tale eccezione ha voluto porre l’attenzione, sulla differenza insita in un contratto di lavoro autonomo occasionale e quello relativo al lavoro dipendente. 

Per effetto della interpretazione sull’attuazione di una forma anticipata, ovvero il volere del legislatore di creare un ricircolo occupazionale, andando ad eliminare alcuni soggetti all’interno del mercato del lavoro per dar spazio al ricambio generazionale, fa sorgere un concetto strettamente legato all’eccezione del divieto di cumulo. 

Il lavoro autonomo occasionale, così come previsto dalla norma, di fatto non va a minacciare alcun posto di lavoro rimasto vacante per effetto della traslazione del contribuente da lavoratore a pensionato, in quanto il lavoratore svolge per proprio conto un’attività ritenuta per l’appunto autonoma. 

Per questo motivo la norma ha previsto un tetto massimo di reddito cumulabile con la pensione anticipata, sotto forma di lavoro autonomo, e la solita misura non è stata adottata per i redditi da lavoro dipendente. 

Ricordiamo come il divieto di cumulo viene meno una volta che il contribuente raggiunge l’età pensionabile. A tal proposito il pensionato è libero di poter esercitare qualsiasi attività lavorativa e percepire il reddito prodotto senza limiti. L’unico obbligo sarà quello di presentare una dichiarazione dei redditi, in modo da poter eventualmente conguagliare il totale del reddito prodotto e il reddito percepito dall’INPS, in un anno solare.

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