Home Fisco Nazionale Immobili e Società immobiliari Successione degli eredi nel contratto di mutuo: cosa c’è da sapere?

Successione degli eredi nel contratto di mutuo: cosa c’è da sapere?

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Il contratto di mutuo, è un rapporto che, all’apertura della successione, viene trasferito agli eredi, che subentrano nel contratto e sono tenuti al pagamento. Infatti, gli eredi sono tenuti sempre al pagamento dei debiti del defunto, quindi, sono tenuti, al decesso dell’intestatario, ad adempiere all’onere di restituire il capitale con gli interessi.


Il mutuo è il contratto con il quale una parte, detta mutuante, consegna ad altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa qualità, a norma dell’art. 1813 c.c..

L’effetto essenziale del mutuo è, quindi, il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario e la liberazione di quest’ultimo ha luogo se, alla scadenza stabilita, trasferisce al mutuante altrettanti beni della stessa specie e qualità di quelli ricevuto. Si tratta, in sostanza, di un prestito di consumazione, definito dagli economisti come lo scambio tra moneta presente e la promessa di moneta futura.

Vediamo come si realizza la successione nel contratto di mutuo.

Che cos’è il contratto di mutuo?

Prima di esaminare la successione nel contratto di mutuo andiamo, preliminarmente, ad esaminare alcune caratteristiche del contratto di mutuo.

Il mutuo è il contratto con il quale una parte, detta mutuante, consegna ad altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa qualità, a norma dell’art. 1813 c.c..

L’effetto essenziale del mutuo è, quindi, il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario e la liberazione di quest’ultimo ha luogo se, alla scadenza stabilita, trasferisce al mutuante altrettanti beni della stessa specie e qualità di quelli ricevuto. Si tratta, in sostanza, di un prestito di consumazione, definito dagli economisti come lo scambio tra moneta presente e la promessa di moneta futura.

Il mutuo è un contratto a carattere reale, in quanto per la sua conclusione, oltre al consenso, occorre anche la consegna della cosa al mutuatario. Inoltre, esso si dice anche che è traslativo ad effetti reali, in quanto un contratto ad effetti reali si distingue da un contratto reale. Esso è tale in quanto il mutuatario acquista la proprietà della cosa.

Invero, esso è anche un contratto ad effetti obbligatori, in quanto il mutuatario si obbliga a restituire una quantità di beni equivalente a quella ricevuta.

Esso, in genere, è oneroso, perché, salvo patto contrario, comporta per il mutuatari anche l’obbligo di corrispondere al mutuante gli interessi sulla somma ricevuta. Quindi, è ad attribuzioni patrimoniali corrispettive, quando sia pattuita la corresponsione degli interessi.

La disciplina

Sul mutuatario incombono una serie di obblighi. In primo luogo, egli è tenuto all’obbligo di restituire al mutuante altrettante cose della stessa specie e qualità alla scadenza stabilità. Può essere convenuta la restituzione rateale, ma il mutuante potrà chiedere l’immediata restituzione dell’intero, secondo la gravità dell’inadempimento, se il mutuatario non adempie all’obbligo del pagamento anche di una sola rata.

Ovviamente, il mutuatario è tenuto anche all’obbligo di rendere gli interessi pattuiti o equivalenti al tasso legale.

Se non sono pattuiti interessi, questi sono, infatti, dovuti nella misura legale. Per quanto riguarda l’ammontare degli interessi, trova applicazione la disciplina dell’art. 1284 c.c., che disciplina il saggio degli interessi legali, che può essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale. A tale saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

E’ valida, tuttavia, la pattuizione per iscritto con la quale gli interessi siano dovuti in misura superiore al tasso legale, purché non superino il tasso soglia di usurarietà. In tal caso, la clausola usuraria è nulla e non sono dovuti interessi ai sensi dell’art. 1815 co 2 c.c.

Il mancato pagamento degli interessi può comportare la risoluzione del contratto.

Figura particolare di mutuo

Sia ad opera della prassi degli operatori economici, sia su iniziativa legislativa sono state introdotte varia tipologie di mutuo:

  • pignoratizio: si ha quando l’obbligazione di restituzione del mutuatario è garantita da pegno;
  • ipotecario: la garanzia, in tal caso, è invece costituita da ipoteca su un immobile ed il mutuo è a lunga scadenza;
  • cambiario: il mutuatario rilascia, in caso, delle cambiali a garanzia del suo debito di restituzione;
  • di scopo: si ha quando al mutuatario viene imposto di utilizzare la somma ottenuta a mutuo per una finalità determinata.

La violazione dell’obbligo di destinazione può costituire giusta causa di recesso del mutante dal rapporto.

Nel caso che si prometta di dare a mutuo, il promittente mutuante può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione se l’aggravarsi delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente renda notevolmente difficile la restituzione e non gli siano idonee garanzie.

Questo potere del promittente mutuante di non mantenere a promesso può considerarsi come mezzo di tutela preventiva del credito.

Successione nel contratto di mutuo

Fatta questa breve panoramica del contratto, possiamo ora passare ad esaminare la successione nel mutuo da parte degli eredi del mutuatario.

Il contratto di mutuo è un rapporto che, all’apertura della successione, viene trasferito agli eredi, che subentrano nel contratto e sono tenuti al pagamento. Infatti, gli eredi sono tenuti sempre al pagamento dei debiti del defunto, quindi essi sono tenuti, al decesso dell’intestatario, ad adempiere all’onere di restituire il capitale con gli interessi.

Dunque, è un onere che passa agli eredi secondo i criteri che regola la disciplina delle successioni. Quindi ciascuno degli eredi subentra nelle possibilità pro quota, cioè in base alla quota successoria spettante. Ciò comporta che si deve consentire agli eredi, in questa situazione, di decidere se accettare o meno l’eredità, circostanza da valutare da parte degli eredi a seconda delle proprie possibilità finanziarie di sostenere una simile spesa.

L’erede, tra il rifiutare o accettare, ha anche una terza possibilità, cioè accettare con il beneficio dell’inventario. Ciò consente di prevenire la confusione del patrimonio de defunto con quello dell’erede. Dunque, laddove si scegliesse questa modalità, i creditori del defunto potranno rivalersi limitatamente al patrimonio lasciato in eredità. Mentre, ove, invece, non si proceda all’accettazione con beneficio, in questo caso, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio dell’erede.

Casi di successione nel mutuo

Ovviamente ciò comporta diverse conseguenza a seconda delle caratteristiche del contratto di mutuo. Può accadere, infatti, che il mutuo desse diritto a delle detrazioni di interessi passivi, in genere nella misura del 19% delle spese, con il limite massimo di 4 mila euro. In questo caso, anche il diritto sarà oggetto di trasferimento in capo agli eredi. Questi, tuttavia, sono chiamati ad accollarsi il mutuo, tramite una specifica procedura.

La procedura di accollo del mutuo (articolo 1273 del Codice Civile) dispone che:


Art. 1273 c.c.
“SE IL DEBITORE E UN TERZO CONVENGONO CHE QUESTI ASSUMA IL DEBITO DELL’ALTRO, IL CREDITORE PUÒ ADERIRE ALLA CONVENZIONE, RENDENDO IRREVOCABILE LA STIPULAZIONE A SUO FAVORE. L’ADESIONE DEL CREDITORE IMPORTA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO SOLO SE CIÒ COSTITUISCE CONDIZIONE ESPRESSA DELLA STIPULAZIONE O SE IL CREDITORE DICHIARA ESPRESSAMENTE DI LIBERARLO. SE NON VI E’ LIBERAZIONE DEL DEBITORE, QUESTI RIMANE OBBLIGATO IN SOLIDO COL TERZO. IN OGNI CASO IL TERZO È OBBLIGATO VERSO IL CREDITORE CHE HA ADERITO ALLA STIPULAZIONE NEI LIMITI IN CUI HA ASSUNTO IL DEBITO, E PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LE ECCEZIONI FONDATE SUL CONTRATTO IN BASE AL QUALE L’ASSUNZIONE E’ AVVENUTA”.

In questo caso, il “debitore” da liberare dal mutuo sarebbe non solo il defunto, ma anche gli altri suoi eredi. Se questa procedura non dovesse avvenire, la banca potrebbe addirittura avere diritto di avviare una procedura esecutiva e di incamerare l’immobile.

Coniugi cointestatari

Può poi accadere che i coniugi siano cointestatari del mutuo. In questo caso, in caso di decesso di uno dei due coniugi, il contratto continua in capo all’altro coniuge cointestatario, quindi non vi saranno neanche problemi per quel che attiene al pagamento delle rate del mutuo stesso.

In particolare, se il mutuo viene addebitato su un determinato conto comune, le rate verranno detratte automaticamente. Queste sono addebitate sullo stesso conto.

Per liberare anche gli eredi dall’obbligo, tuttavia, sarebbe sempre meglio procedere all’accollo interno. A quel punto, il coniuge matura il diritto a detrarre interamente gli interessi passivi.

Domanda di successione nel mutuo

In caso di successione nel contratto di mutuo, gli eredi devono provvedere alla procedura necessaria per subentrare nel contratto.

La domanda di successione nella titolarità del mutuo può essere effettuata dal:

  • coniuge superstite;
  • in assenza, ai figli se componenti del nucleo familiare così come individuato dal Regolamento di riferimento

Per stabilire, la disciplina da applicare si prenderà in considerazione il Regolamento vigente al momento della presentazione della domanda di mutuo da parte del titolare del mutuo.

Laddove figli siano minori di età, questi possono ottenere il subentro nel contratto previo parere del giudice cautelare.

Presentazione della domanda all’INPS

Nel caso in cui il mutuatario sia titolare di un contratto INPS, in questo caso si provvederà alla successione presentando la domanda online, per ottenere la successione nella titolarità del contratto di mutuo al coniuge o ai figli.

Se il mutuo, dunque, ha ad oggetto una garanzia su un immobile, potrebbe comportare che il bene immobile sia ereditato da altro soggetto. In questo caso, l’ammortamento deve essere interrotto alla data del decesso dell’intestatario del mutuo. In questo caso, gli eredi dell’immobile dovranno provvedere all’immediata estinzione del finanziamento.

La domanda di successione può essere presentata da

  • il coniuge del mutuatario;
  • i figli del mutuatario:
  • il tutore in caso di figli minori di età.

La domanda va presentata accedendo al sito web dell’INPS, che predispone un servizio apposito.

Laddove, la domanda è presentata dal tutore, questo provvederà ad accedere inserendo la proprie credenziali. E’, altresì, tenuto anche a inserire il numero del provvedimento di nomina giudiziale. In tal modo, si evidenzia, che il mutuo sarà intestato al tutore.

Per quanto riguarda la domanda presentata dal coniuge o dai figli, in questo caso, il mutuo sarà posto a carico dei soggetti richiedenti il subentro. I regolamenti in materia, richiedono che i figli intestatari facciano parte del nucleo familiare. Non è, invece, necessario che sia iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie.

Laddove tu faccia domanda, sarai poi prontamente avvisato dall’INPS nel caso in cui la tua domanda sarà rigettata.

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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