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Decreto Adempimenti, i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 9/E del 2 maggio 2024 con cui fornisce nuove indicazioni in merito alle novità introdotte dal Decreto Adempimenti. Già l'11 aprile era intervenuta con i primi chiarimenti, aiutando i contribuenti a districarsi nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario operate dal Governo.

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L’Agenzia delle Entrate nelle scorse ore ha pubblicato la circolare n. 9 del 2 maggio 2024 con cui fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Decreto Adempimenti (D.Lgs 1/2024), il pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario. Le ulteriori specificazioni vanno ad aggiungersi ai chiarimenti già forniti con la precedente circolare n.8 dell’11 aprile 2024.

La nuova circolare si concentra sul pagamento rateale dell’acconto e del saldo dei tributi, sulla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, sul rafforzamento dei servizi digitali e degli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che il Decreto Adempimenti è stato adottato per semplificare i rapporti tra cittadini e fisco, puntando a coinvolgere maggiormente i contribuenti nel processo di accertamento fiscale e rendendo scadenziario e procedure meno complesse.

Vediamo di seguito cosa dice la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate ripercorrendo le novità introdotte dal Decreto Adempimenti.

Decreto Adempimenti: le novità in sintesi

Il d.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (noto come Decreto Adempimenti), in vigore dal 13 gennaio scorso, ha apportato alcune semplificazioni sulle norme in materia di adempimenti tributari, attuando un altro capitolo della delega fiscale.

Modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice e ‘semplificata’, estesa ai titolari di partita Iva, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance. Queste sono in linea generale le novità apportate dal Decreto Adempimenti.

Circolare dell’11 aprile sui primi chiarimenti sul Decreto Adempimenti

I primi chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Adempimenti erano arrivati con la circolare n.8 dell’11 aprile 2024.

La Circolare si apriva delineando le modifiche che impattano principalmente sulle persone fisiche non titolari di partita IVA, così come lavoratori dipendenti e pensionati:

  • Semplificazione del processo di dichiarazione dei redditi: Con l’articolo 1, viene introdotto un accesso facilitato alla dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati, promuovendo l’utilizzo del modello 730 semplificato, come specificato nell’articolo 2.
  • Dati reddituali e dichiarazione precompilata: L’articolo 20 enfatizza la comunicazione automatizzata dei dati reddituali da parte di soggetti terzi, facilitando così la compilazione delle dichiarazioni precompilate.

Ulteriori dettagli erano inoltre contenuti con riguardo ai titolari di partita Iva:

  • Riformulazione dei modelli fiscali: L’articolo 15 semplifica i modelli di dichiarazione per le imposte sui redditi, IRAP e IVA.
  • Credito d’imposta e dichiarazioni: Con l’articolo 13, si chiarisce che i titolari di partita IVA sono esclusi dalla decadenza del beneficio in caso di omissione nei modelli dichiarativi dei crediti d’imposta obbligatori.
  • Estensione della Dichiarazione Precompilata: L’articolo 19 estende la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata anche ai titolari di partita IVA.

La circolare affrontava anche le semplificazioni a beneficio dei sostituti d’imposta:

  • Eliminazione della Certificazione Unica: L’articolo 33 abolisce la necessità della certificazione unica per i compensi erogati a chi applica il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.
  • Semplificazione delle dichiarazioni annuale: L’articolo 16 riduce la complessità delle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta.

Infine l’articolo 11 della circolare andava a rivedere i termini per la presentazione delle dichiarazioni, adeguandoli alle nuove esigenze di semplificazione e accessibilità.

Le nuove indicazioni del 2 maggio

Con l’ultima circolare del 2 maggio 2024 n. 9/E l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in relazione a misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte dal Decreto Adempimenti.

Innanzitutto vengono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

  • Il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
  • L’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L’articolo 9, infatti, fissa per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.

Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:

  • Per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17);
  • L’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (articolo 18).

Vengono forniti poi chiarimenti in merito alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie.

Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.

Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale (articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono:

  • Il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • Il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-quinquies del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Nell’ottica di un rafforzamento dei servizi digitali nella circolare in oggetto viene inoltre chiarito che gli incentivi al miglioramento, da parte dell’Agenzia, e all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni software messi a disposizione, passano attraverso:

  • L’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia delle entrate sia per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (articolo 21);
  • Il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (articolo 22);
  • La messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano (articolo 23);
  • L’implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (articolo 24).

Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali.

Infine nella circolare si legge che per effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

  • 1° agosto – 31 agosto
  • 1° dicembre – 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

Conclusioni

Col Decreto Adempimenti si è dato il via libera alla riorganizzazione del fisco e dei rapporti coi contribuenti. Per aiutare i cittadini a districarsi tra le varie novità introdotte in materia tributaria l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una seconda circolare (dopo quella dell’11 aprile) con cui fornisce ulteriori indicazioni.

Le nuove istruzioni operative si concentrano sul pagamento rateale dei tributi, sulle comunicazioni obbligatorie, sul rafforzamento dei servizi digitali e degli strumenti elettronici di pagamento, e infine sull’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

13 COMMENTI

  1. Ma come socio di una SAS, quindi non riconosciuto come lavoratore autonomo, rientro nella sospensione per il mutuo prima casa intestato a me persona fisica?

  2. Siamo al 7 aprile e la banca risponde sempre ke aspetta una delibera, ma è mai possibile??

  3. salve. io sono un libero professionista (ingegnere) e faccio parte di uno studio associato. Lo Studio non ha quote fisse ma vengono ripartite anno per anno dal notaio sulla base delle fatture emesse dal tecnico specifico di riferimento (e ovviamente delle spese relative). Posso richiedere la sospensione del mutuo? eventualmente nell’autodichiarazione sulla riduzione del fatturato non faccio riferimento al fatturato dell’associazione? in particolare lo studio sta fatturando delle vecchie progettazioni concluse, ma non fanno riferimento a mie prestazioni, quindi in realtà sono somme che non riguardano me ( e non saranno mia competenza nella mia dichiarazione dei redditi).
    grazie per il chiarimento

  4. Sono socio di sas iscritto all’AGO dove verso i contributi e ho percepito le indennità marzo e aprile covid 19, posso ottenere la sospensione mutui prima casa Consap?
    Grazie

  5. Nei giorni scorsi la consap ha rifiutato la domanda presentata 2/4 perche sono commerciante socio di società Sas pur avendone i requisti. Ora alla luce delle recenti rettifiche la ripresenterei tale e quale. Corro il
    Rischio che venga bocciata nuovamente?

  6. Buongiorno,
    Ho fatto domanda di sospensione del mutuo lo scorso 7 maggio per tre mesi salvo proroghe essendo in Fis dal 6 marzo al 31 maggio scorso. Dopo circa 4 settimane l’azienda per la quale lavoro mi comunica che il periodo di sospensione dal lavoro proseguirà fino al 31 agosto ma nel frattempo il Consap mi ha concesso una sospensione di 3 mesi. Devo fare una nuova domanda per estendere il periodo di sospensione del mutuo? Grazie

  7. Buongiorno,
    Il DL n. 23/2020 ha previsto all’art. 12, comma 1, che per lavoratori autonomi s’intendono i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto n. 18/2020, (ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti e più in generale a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria – AGO). Ergo dovrebbero essere inclusi anche i Soci di società di persone iscritti all’AGO (dovrebbe essere lo stesso principio applicato per la concessione dell’indennità 600 Euro).

    Oppure la norma va intesa diversamente?

    Saluti.
    MT

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