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Opzione Donna 2024, i chiarimenti Inps sui requisiti

L'Inps con apposita circolare ha chiarito di recente come accedere ad Opzione Donna nel 2024, specificando i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità attraverso cui presentare domanda. Come per il 2023 anche quest'anno resta ristretta la platea di lavoratrici che potranno beneficiarne a seguito dei paletti stabiliti dalla Finanziaria 2023.

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Introdotta con decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 Opzione Donna è stata prorogato anche per tutto il 2024 grazie alla legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024). Già dall’anno scorso ne erano stati però ristretti i requisiti, riducendo quindi la platea delle beneficiarie. La stretta era stata predisposta dalla legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).

Con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024 l’Inps ha fornito i chiarimenti aggiornati all’ultima legge di bilancio per poter usufruire di questa forma anticipata di uscita pensionistica.

Vediamo quindi le indicazioni INPS sui requisiti e le condizioni di accesso (già in vigore nel 2023), oltre alle modalità con cui presentare domanda.

Opzione Donna 2024: i requisiti

Possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto:

  • Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • Un’età anagrafica di almeno 61 anni.

Per raggiungere il requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:

  • In Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE);
  • In Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali;
  • Nel Regno Unito (senza limitazioni temporali).

Va precisato che il requisito anagrafico di 61 anni (innalzato rispetto ai 60 anni richiesti nel 2023) è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Inoltre per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi la riduzione  di due anni si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.

Opzione donna: l’ulteriore requisito della condizione di svantaggio

I requisiti per poter richiedere Opzione Donna non si fermano a quelli elencati. In aggiunta alle lavoratrici è anche richiesto di doversi trovare, al momento della presentazione della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • Assistere, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i parenti di primo grado sono mancanti o hanno oltre 70 anni o sono affetti da patologie invalidanti;
  • Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  • Essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale, attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda.

Con riferimento alle lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo, e che le stesse non abbiano ripreso l’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente. Per queste lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi, è possibile accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a prescindere dal numero di figli.

L’Inps aveva inoltre precisato, sempre con riguardo alle lavoratrici di imprese in crisi, con la circolare n. 25/2023, che la domanda di pensionamento deve pervenire prima della chiusura del tavolo di crisi. In caso contrario si perde il diritto alla pensione opzione donna. A tal fine l’Istituto spiega che provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.

Le condizioni per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Il sistema di calcolo

Con l’adesione ad opzione donna il calcolo della pensione viene effettuato interamente con il sistema contributivo, cioè quello che si basa sui contributi versati, e non sugli ultimi stipendi ricevuti (metodo retributivo). Questo significa che l’importo è necessariamente più basso rispetto alla pensione di vecchiaia. Non solo perché si lascia il lavoro prima, ma perché si rinuncia ad alcuni anni in cui invece si avrebbe diritto al calcolo retributivo, più generoso.

Infatti chi ha maturato 35 anni di contributi versati nel 2023 dovrebbe aver iniziato a lavorare almeno nel 1988. Poiché però il calcolo contributivo ha iniziato a essere applicato a tutti a partire dal 1996, ci sono almeno otto anni in regime retributivo, che hanno un peso nel calcolo finale della pensione per chi sceglie quella di vecchiaia. Per Opzione donna invece (come avviene spesso con altre forme di anticipo pensionistico) l’assegno si calcola tutto con il metodo contributivo e quindi è più basso.

La decorrenza

Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile), quindi le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome.

 E comunque non prima del:

  •  1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e 
  •  2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme  esclusive.

Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM  il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Si ricorda poi che il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Richiesta Opzione Donna: come fare domanda

Esistono diverse modalità attraverso cui presentare domanda di uscita pensionistica per Opzione Donna, che non si discostano da quelle di cui ci si avvale per richiedere qualsiasi altra forma previdenziale:

  • Direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;  va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”. Devono essere selezionati anche il Fondo e la Gestione di liquidazione.
  • Avvalendosi di uno dei patronati riconosciuti sparsi sul territorio nazionale;
  • Recandosi presso un ufficio territoriale Inps per ricevere assistenza;
  • Chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Gli operatori provvederanno a inoltrare la richiesta sulla base dei dati forniti dalle interessate.

Conclusioni

Per usufruire dell’Opzione donna occorre avere almeno 61 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi. Ulteriore condizione necessaria è avere una situazione di disagio accertato (disabilità, essere caregiver o essere lavoratrice dipendente o licenziata da un’azienda in crisi).

Questi i requisiti chiariti anche nella recente circolare Inps, con cui si è voluto fare chiarezza a seguito della stretta operata dalla legge di bilancio. Il principale elemento di cambiamento è rappresentato dall’innalzamento dell’età anagrafica di 1 anno rispetto al 2023. Dato di non poco conto. Questo cambiamento ha infatti avuto un forte impatto sull’applicazione della misura: un monitoraggio dell’Inps ha evidenziato come il primo trimestre del 2024 abbia visto uscire dal lavoro 1.276 donne, a fronte delle 11.514 lavoratrici che hanno lasciato il lavoro nell’arco di tutto il 2023.

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