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Sospensione dei versamenti causa Covid-19

Le novità introdotte sulla sospensione dei versamenti prevista dal Decreto Cura Italia.

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L’art. 61 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 è stato completamente sostituito. In tal modo le disposizioni normative concernenti la sospensione dei versamenti contenute nell’art. 8 del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020 è stato abrogato dalla Legge n. 27/2020.

L’art. 61 del Decreto Cura Italia n. 18/2020, in sede di conversione nella Legge n. 27/2020, è stato implementato da alcune novità.

In particolare, le principali novità riguardanti l’art. 61 e 62 del Decreto Cura Italia, riguardano:

  • L’inserimento delle librerie tra coloro che possono beneficiare della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile 2020;
  • Inserimento alla Provincia di Brescia la sospensione versamenti IVA scadenti a marzo;
  • Sospensione dei versamenti IVA fino al 31 maggio per gli enti sportivi.

Sospensione versamenti contributivi e previdenziali per librerie

In sede di conversione del Decreto Cura Italia, sono state inseriti gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite, tra coloro che possono beneficiare della interruzione dei versamenti fiscali e contributivi.

In particolare, possono beneficiare della sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020:

  • Dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • Termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Gli esercenti di librerie che non abbiano effettuato i versamenti, sopra elencati, possono effettuarli:

  • In un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
  • Rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, dal mese di maggio 2020.

Sospensione versamenti IVA per la Provincia di Brescia

Un’ulteriore novità introdotta in sede di conversione del Decreto Cura Italia, riguarda l’interruzione pei versamenti IVA, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province maggiormente colpite dall’emergenza (Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, alle quali viene aggiunta la Provincia di Brescia).

I versamenti IVA potranno essere effettuati:

  • Unica soluzione entro il 1° giugno 2020;
  • Rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei versamenti IVA fino al 31 maggio per gli enti sportivi

Infine, l’ultima novità riguarda la disciplina di sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

L’art. 61 del Decreto Cura Italia, prevede la sospensione per tali enti sportivi, dal 2 marzo al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.

In sede di conversione, la sospensione fino al 31 maggio trova applicazione anche con riferimento ai versamenti IVA, i quali possono essere effettuati:

  • Unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
  • Rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, dal mese di giugno 2020.

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