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Sicurezza sul lavoro nel contratto di somministrazione

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Un contratto di somministrazione, noto anche come contratto di lavoro temporaneo o contratto di lavoro a termine, è un accordo tra un datore di lavoro e un lavoratore in cui quest’ultimo viene impiegato per un determinato periodo di tempo o per una specifica attività.

In un contratto di somministrazione, il datore di lavoro (solitamente un’agenzia interinale o una società di somministrazione del lavoro) assume il lavoratore e lo assegna a un cliente o utilizzatore per svolgere un incarico temporaneo o una determinata mansione. 

Il lavoratore viene quindi “somministrato” all’utilizzatore per un periodo di tempo specificato nel contratto. Questo tipo di contratto è solitamente utilizzato per soddisfare esigenze lavorative temporanee o per fronteggiare picchi di attività delle aziende

Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato, cioè con una data di inizio e di fine prestabilita, oppure a termine per l’espletamento di un determinato progetto o attività.

Il contratto di somministrazione deve rispettare le norme e le leggi del paese in cui viene stipulato, che possono variare a seconda della legislazione del lavoro. Tali contratti di solito definiscono i diritti e i doveri sia del datore di lavoro che del lavoratore, comprese le questioni relative alla retribuzione, alle ore di lavoro, alle condizioni di sicurezza, alle ferie e ad altri aspetti del rapporto di lavoro temporaneo.

Tutele del lavoro somministrato

Le tutele per il lavoro somministrato variano da paese a paese, in base alla legislazione del lavoro specifica di ciascuna giurisdizione. Di seguito elencate alcune informazioni generali sulle tutele comuni che solitamente si applicano nel contesto del lavoro somministrato.

  • Salario e compensi: Il lavoratore somministrato ha diritto a ricevere una retribuzione adeguata per il lavoro svolto, che dovrebbe essere in linea con gli standard di remunerazione per quella determinata posizione o settore. Inoltre, il lavoratore dovrebbe ricevere il pagamento degli straordinari, se del caso, e altri benefici o compensi previsti dalla legge.
  • Orario di lavoro: Il lavoratore somministrato dovrebbe godere dei diritti relativi all’orario di lavoro previsti dalla legge, come ad esempio il limite massimo di ore lavorate nella giornata o nella settimana, il diritto a pause e riposi giornalieri o settimanali, e altre disposizioni relative alla durata massima del lavoro.
  • Sicurezza sul lavoro: Il datore di lavoro deve fornire un ambiente di lavoro sicuro e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute del lavoratore somministrato. Ciò include la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro, la fornitura di attrezzature di protezione individuale, l’addestramento sui rischi specifici del lavoro e l’assicurazione in caso di infortunio sul lavoro.
  • Diritti sindacali: Il lavoratore somministrato ha il diritto di aderire a un sindacato e di partecipare alle attività sindacali, se previsto dalla legislazione nazionale. Questo può includere il diritto alla rappresentanza sindacale, alla contrattazione collettiva e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro 

E’ possibile far riferimento, in materia di sicurezza nei contratti di lavoro somministrato al D.Lgs. 81/2015 il quale recepisce integralmente il D.Lgs 81/2008 relativo alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel contratto di lavoro somministrato, il rapporto di lavoro prevede l’interfacciarsi si più soggetti, situazione che si differenzia da un contratto di lavoro dipendente di forma classica, dove il rapporto si instaura esclusivamente tra datore di lavoro e lavoratore. 

Da questa relazione che vede coinvolti tre soggetti nascono due tipologie di contratti:

  1. il contratto di lavoro somministrato, tra il somministratore e il lavoratore;
  2. il contratto commerciale, tra l’utilizzatore e il somministratore.

Chi è responsabile in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione? 

Gli obblighi dell’agenzia di somministrazione

L’articolo 40 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione richiama integralmente il D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo obblighi e responsabilità.

Il lavoratore dovrà attenersi alle direttive impartite dall’Agenzia stessa in ambito di sicurezza sul lavoro. 

L’agenzia ha l’obbligo, all’atto della stipula del contratto di lavoro, di formare il lavoratore circa l’utilizzo di dispositivi di protezione, occupandosi anche dell’espletamento sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro utili ai fini della prestazione stessa.  

I compiti assegnati all’Agenzia in attenuazione al D.Lgs 81/2008 prevede: 

  • la nomina di un referente per la sicurezza sul lavoro;
  • la nomina del RLS e RSPP;
  • condurre le prove di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Gli obblighi previsti in capo all’Agenzia di somministrazione potrebbero essere impartiti all’impresa utilizzatrice e qualora previsto, l’Agenzia dovrà dare tempestivo avviso al lavoratore sui cambiamenti in atto.

Gli obblighi dell’utilizzatore

Per quanto il lavoratore non faccia propriamente computo all’interno dell’organico dell’azienda utilizzatrice, unica eccezione viene fatta in ambito di sicurezza sul lavoro. 

Il lavoratore dovrà, come tutti gli altri lavoratori all’interno dell’azienda, essere messo a conoscenza delle regole generali in materia di sicurezza, dovrà essere informato in caso di mansioni diverse rispetto a quelle previamente accordate, quali potranno essere i rischi connessi. 

Dovranno essere garantiti al lavoratore i sistemi di protezione allo stesso modo in cui vengono garantiti ai lavoratori ordinari. Dovrà essere fornita al lavoratore somministrato copia della cartella sanitaria e di rischio come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

La mancanza di un’adeguata forma di prevenzione e formazione sulla sicurezza del lavoro, da parte dell’impresa utilizzatrice può legittimare il licenziamento per giusta causa da parte del lavoratore. 

I vantaggi di lavoratori formati in ambito di salute e sicurezza

Avere in azienda lavoratori già formati sotto l’aspetto della salute e sicurezza risulta essere sicuramente vantaggioso, sia per l’Agenzia di somministrazione che per l’impresa utilizzatrice.

La presunzione di conoscenza di apposite regole, da parte del lavoratore, determina una sorta di tranquillità per i soggetti coinvolti.

Ricordiamo comunque che nonostante la formazione del lavoratore, l’agenzia e l’utilizzatore non possono sottrarsi agli obblighi sorti in tema di formazione e garanzia su salute e sicurezza sul lavoro. 

Sarà per loro utile, accordarsi sulle modalità di ripartizione delle stesse, ricordando come sia possibile per l’una e per l’altra decidere in che modo e da quale soggetto la formazione verrà impartita al lavoratore somministrato.

Vista la presenza di più soggetti responsabili all’interno di un rapporto di somministrazione, è opportuno saper definire le responsabilità e gli obblighi spettanti agli stessi in modo da raggiungere l’obiettivo comune, ovvero la formazione adeguata del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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