Home News Credito in compensazione oltre soglia equivale al mancato versamento

Credito in compensazione oltre soglia equivale al mancato versamento

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Nella Ordinanza del 1 luglio 2020, n. 13396, la Corte di Cassazione chiarisce che in caso di utilizzo in compensazione del credito d’imposta oltre la soglia consentita sussiste un omesso versamento dell’imposta, pertanto sono dovute le sanzioni.

Il fatto del caso in esame, riguarda la notificazione alla società di un atto di recupero di un credito d’imposta per indebito utilizzo in compensazione oltre la soglia massima consentita di cui all’art. 34, Legge n. 388 del 2000, a seguito di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate, irrogando la sanzione per omesso versamento.

I giudici della Corte di Cassazione, hanno accolto il ricorso della società in quanto non può essere applicata, analogicamente, una sanzione non espressamente prevista e disciplinata.

Credito in compensazione oltre soglia

Credito in compensazione oltre soglia equivale al mancato versamento

I giudici della Suprema Corte, hanno rilevato che:

“il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997), così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti”.


Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte, hanno affermato che la predeterminazione di un limite massimo alla compensazione dei crediti non è in contrasto con la disciplina euronitaria.

Nella norma nazionale, ovvero l’art. 34, Legge n. 388 del 2000, sancisce la possibilità che il credito in questione, possa essere riportato in compensazione nel successivo esercizio o chiesto a rimborso.

Per quanto riguarda la sanzione per omesso versamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’errata utilizzazione della compensazione, non integra una violazione meramente formale, in quanto comporta il mancato versamento di parte del tributo nelle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con un conseguente deficit di cassa.

Alla luce dei fatti, deve ritenersi legittima l’applicazione della sanzione per omesso versamento.

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