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Chi è e cosa fa l’institore?

Institore: collaboratore dell'imprenditore preposto alla gestione di impresa, in una sede secondaria. Chi è? Che funzione svolge? Esaminiamo la figura dell'institore.

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L’institore è il direttore generale dell’impresa, di una filiale o di un settore produttivo. Ai sensi dell’articolo 2203 c.c.

è institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa“.

L’imprenditore, infatti, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti che possono essere legati o da un rapporto di lavoro subordinato oppure quali ausiliari interni, esterni od autonomi che invece sono legati con diversi rapporti contrattuali di varia natura ad esempio, da un rapporto di mandato, o di commissione, o di spedizione, o di agenzia oppure di mediazione.

L’institore è un diretto collaboratore dell’imprenditore. Svolge, infatti, funzioni di gestione dell’attività di impresa, in particolare di una sede secondaria o un ramo di impresa.

Oltre ai poteri gestionali, gli institori sono automaticamente investiti del potere di vincolare direttamente l’imprenditore. Tale potere di rappresentanza non si fonda, quindi, sulla presenza di una valida procura ma è l’effetto naturale della collocazione dell’ausiliario nell’impresa ad opera dell’imprenditore.

Vediamo cosa c’è da sapere sulla figura dell’institore.

L’imprenditore e i suoi collaboratori

L’imprenditore, nell’esercizio dell’attività di impresa, può essere coadiuvato da molteplici figura, costituenti suoi collaboratori.

Egli, infatti, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti che possono essere legati o da un rapporto di lavoro subordinato oppure quali ausiliari interni, esterni od autonomi che invece sono legati con diversi rapporti contrattuali di varia natura ad esempio, da un rapporto di mandato, o di commissione, o di spedizione, o di agenzia oppure di mediazione.

L’institore è uno di questi soggetti, che svolge l’attività di impresa per conto dell’imprenditore.

Oltre a predetta figura, l’imprenditore può avvalersi di altri ausiliari. In genere, si ritiene che le principali categorie, oltre l’institore, sono il procuratore e il commesso.

Sia all’institore che al procuratore sono attribuiti ruoli centrali all’interno dell’attività di impresa.

In particolare, agli stessi sono devoluti importanti poteri di gestione a amministrazione. Sono, infatti, dei ruoli che garantiscono una importante posizione strategica nell’ambito dell’attività di impresa.

Nel linguaggio comune si tende a confondere l’institore ed il procuratore in quanto, l’institore, viene spesso chiamato anche “procuratore generale” o “direttore generale” ed il procuratore viene chiamato comunemente “direttore”.

Invece, le due figure assumono un ruolo tendenzialmente differente.

I procuratori sono legati all’impresa da un rapporto di lavoro continuato.

Essi, infatti, hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.
Sono, dunque, degli ausiliari diretti e subordinati. In un’ipotetica gerarchia di impresa, questi sono subordinati all’institore stesso.

La terza figura, invece, è quella dei commessi, che trovano espressa definizione nel codice civile stesso.

L’art. 2210 del codice civile, infatti, dispone che la figura dei commessi. Questi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, fatta eccezione per le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza.

L’institore: chi è?

L’institore è il direttore generale dell’impresa, di una filiale o di un settore produttivo. Ai sensi dell’articolo 2203 c.c. “è institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa

Egli viene preposto all’esercizio di un’attività di impresa, purchè la stessa costituisca una sede secondaria e subordinata ad altra centrale.

L’institore, dunque, è un vero e proprio alter ego dell’imprenditore.

Si tratta comunque di un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente, il quale opera al vertice dell’impresa in forza di un atto di preposizione dell’imprenditore.

Può essere preposto all’intera impresa (vertice assoluto). In questo caso, l’institore dipende solo dall’imprenditore e solo a lui deve rendere conto del suo operato.

Invece, se preposto ad una filiale o ad un ramo dell’impresa (vertice relativo) potrebbe trovarsi in posizione subordinata rispetto ad altro institore, poso al vertice assoluto.

Dunque, non è da escludersi che un’impresa sia caratterizzata per la presenza di più institori contestualmente, dotati di competenze e funzioni divergenti.

A tal proposito ricordiamo quanto disposto dall’art. 2203, 3° comma, che prevede che in tal caso questi possano “agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto”.

Funzioni di rappresentanza dell’institore

L’institore svolge molteplici funzioni.

In primo luogo, potremmo soffermarci sul potere di rappresentanza sostanziale e processuale.

Invero, sia gli institori, che procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di vincolare direttamente l’imprenditore. Tale potere di rappresentanza non si fonda, quindi, sulla presenza di una valida procura ma è l’effetto naturale della collocazione dell’ausiliario nell’impresa ad opera dell’imprenditore

Egli, nell’ambito della rappresentanza sostanziale, può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o del ramo al quale è preposto.

Tuttavia, gli è invece preclusa l’adozione di atti che travalicano dalla gestione dell’impresa (es. vendita o l’affitto dell’azienda) se non è stato specificamente autorizzato.

Mentre per quanto riguarda, invece, la rappresentanza processuale, a tal proposito, l’art. 2204 al secondo comma c.c., stabilisce che tale figura può stare nel processo sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa alla quale è preposto.

Quindi, è dotato di rappresentanza processuale, non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall’imprenditore.

La delega di funzioni

La delega di funzioni è un atto mediante il quale, all’interno delle organizzazioni complesse, si trasferiscono poteri e competenze ad uno specifico soggetto, detto delegato.

In tal modo, si consente una migliore organizzazione del lavoro, che tiene anche in considerazione la professionalità dei soggetti chiamati a svolgere determinate funzioni.

La delga non spoglia dell’obbligazione integralmente, ma ne cambia il contenuto, trasformando il controllo di intervento diretto, in un obbligazione di controllo sull’operato altrui.


La delega deve presentare sia presupposti formali che sostanziali prevede sia condizioni formali: 

  • deve avere forma scritta,
  • avere data certa,
  • deve essere accettata per iscritta,
  • rivolta a soggetto dotato di capacità tecnica;
  • idoneità e correlato dei relativi poteri gestionali e spesa. 

In presenza delle condizioni la delega ha efficacia parzialmente liberatoria, per effetto della della nasce un nuovo soggetto obbligato che diventa colui che deve adempire all’obbligo penalmente rilevante di eseguire la prestazione. Il delegante non deve adempiere, vede trasformata la sua posizione.

Divento titolare di una posizione di garanzia che ha dado oggetto l’altrui condotta, posso rispondere se non controllo e non impedisco di concorso mediante omissione nel reato altrui. Se ho l’elemento soggettivo, in questo caso potrebbe rilevare anche l’omesso controllo colposo. 

Per effetto della delega si trasforma l’originaria pozione di garanzia e l’obbligazione di fare in obbligazione di controllare l’operato altrui.

Compenso per gli institore

L’institore ha diritto ad un compenso base, che viene determinato in base ai seguenti fattori: 

  • i minimi contrattuali (il che vuol dire la retribuzione minima stabilita nella contrattazione);
  • le indennità di contingenza;
  • gli scatti di anzianità (che sono valutati all’interno del proprio contratto collettivo di categoria e corrisposti al traguardo di una determinata anzianità di servizio presso l’azienda);
  • l’elemento distinto della retribuzione (cd: EDR) che è una somma di 10,33 euro lordi per 13 mensilità.

Responsabilità dell’Institore

La disciplina della responsabilità dell’institore si basa sul principio della contemplatio domini, ossia deve rendere edotto il soggetto con cui entra in contatto che compie atti in nome altrui.

In particolare, l’art. . 2208 c.c. in cui si legge che:L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente: tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto”.

L’institore deve dunque render noto al terzo che tratta per il preponente.

Laddove non proceda in tal senso, è personalmente responsabile per gli atti compiuti.

L’imprenditore, tuttavia, non risulta liberato da eventuali oneri. In tal caso, infatti saranno entrambi responsabili, se le obbligazioni sono assunte in favore dell’impresa.

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