Successione delle opere d’arte: come funziona?

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Applicazione dell'imposta sulle successioni al caso di successione comprendente opere d'arte. Disciplina specifica e peculiare, con ipotesi di esenzione da valutare con attenzione per i c.d. "beni culturali". Valutazione analitica o presunzione di valore del 10% del valore dell'imponibile ereditario: opzioni di convenienza.

L’eredità di opere d’arte rappresenta un tema di grande interesse anche per le implicazioni fiscali che ne derivano. La normativa disciplina in modo specifico la successione di beni artistici, imponendo obblighi e tributi che possono variare a seconda della natura dell’opera, del soggetto erede e dell’eventuale vincolo di interesse storico-artistico.
Per questo motivo, senza alcuna presunzione di esaustività, in questo articolo andiamo ad individuare i principali dubbi riguardanti gli aspetti fiscali nella successione dei beni culturali.
Successione ereditaria di opere d'arte
Gli aspetti fiscali relativi alla successione ereditaria di opere d'arte presentano alcuni profili di complessità. Consideriamo il decesso del collezionista, che ha investito in opere di varia natura. Queste ultime concorrono a formare l'asse netto tassabile e il loro valore deve essere aggiunto a quello:

Dei beni immobili;
Degli strumenti finanziari;
Del restante attivo ereditario.

Le opere d'arte devono essere dichiarate per il valore venale in comune commercio al momento del decesso del de cuius (art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 346/90). Tale norma riguarda sia le successioni quanto le donazioni, per effetto del rinvio dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs n. 346/90. Tuttavia, talune opere sono escluse dall’attivo ereditario o se trasferite per donazione non sono assoggettabili all’imposta sulle donazioni.
L'esenzione da imposta di successione per i beni culturali
Sostanzialmente, l'articolo 13 esclude dall'attivo ereditario tassabile i "beni culturali", quindi anche le opere d'arte, per le quali il Ministero dei Beni culturali abbia dichiarato l'interesse storico artistico. In particolare, l'art. 9, co. 3 del D.Lgs. n. 346/90 prevede quanto segue:

Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13

Di fatto, quindi, possono rientrare nella definizione di mobilia anche le opere d'arte. Tuttavia, è necessario che vengano custodite all'interno di abitazioni private. Pertanto, il regime di esenzione non può trovare applicazione in caso di collezione ubicata in luogo diverso dall'abitazione (es. depositi, cassette di sicurezza, caveaux, etc).
Condizioni per l'esclusione dei beni di interesse storico artistico dall'attivo ereditario
Affinché trovi riscontro l'esclusione dall'attivo ereditario della successione delle opere è necessario il rispetto di alcune condizioni:

Il vincolo di interesse storico artistico deve precedere il decesso del proprietario dei beni stessi.
Il successore - erede o legatario - deve redigere l'inventario dei beni culturali, entro i termini previsti per l’invio della dichiarazione di successione o entro l'effettuazione della donazione, che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del M...

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