Reddito di Emergenza: via alle domande dal 22 maggio 2020. L’INPS lancia il portale per la richiesta del Reddito di emergenza. La procedura è telematica. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come presentare la domanda.

L’INPS ha lanciato il portale per la richiesta del Reddito di emergenza, nonostante, sia ancora mancante la Circolare con le istruzioni ed i requisiti per inoltrare la domanda.

Il portale contiene al suo interno un manuale con tutti i passi da seguire. Per poter accedervi è necessario essere in possesso di PIN INPS, CIE o SPID.

La domanda per beneficiare del Reddito di Emergenza potrà essere presentata dai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Via alle domande

Chi può richiedere il Reddito di Emergenza?

Possono beneficiare del Reddito di Emergenza, i nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • Valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
  • Un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Reddito di emergenza:

  • Deve essere presentata, al momento della presentazione della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
  • Il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;
  • Il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa;
  • Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Via alle domande Reddito di emergenza: la richiesta sul sito INPS

Per inserire una nuova domanda per il Reddito di Emergenza occorre accedere al portale dedicato, messo a disposizione dall’INPS.

Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare la voce “Acquisizione” presente nel sotto-menù “Gestione domanda”.

Sono 3 le sezioni del modulo di domanda telematico da compilare:

  • Quadro A del modulo, con i dati del richiedente o tutore, corrispondente alla parte dell’anagrafica del tutore, qualora presente, e del richiedente;
  • Quadro B del modulo, “Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento”, corrispondente alla parte dei dati di: autocertificazione del possesso dei requisiti; dichiarazione di eventuali componenti del nucleo in stato detentivo o istituti di lunga degenza; scelta del metodo di pagamento;
  • Quadro C del modulo, Sottoscrizione dichiarazione.

Le istruzioni per effettuare la domanda per il Reddito di Emergenza sono contenute nella guida pubblicata dall’INPS.

Via alle domande Reddito di Emergenza

La domanda per il Reddito di Emergenza, in presenza dei requisiti richiesti, deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

  • Centri di assistenza fiscale;
  • Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • Sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

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