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Versamenti acconti IRAP: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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Versamenti acconti IRAP, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 19 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto del 2020.

L’art. 24 del Decreto Rilancio ha previsto, per le imprese ed i lavoratori autonomi, che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un danno economico evidente, la cancellazione del saldo per il 2019 e della prima rata d’acconto 2020 dell’IRAP.

In relazione all’articolo 24 del Decreto sono sopraggiunte all’Agenzia delle Entrate, alcune richieste di chiarimento circa l’ambito applicativo, riguardante:

Versamenti acconti IRAP
  • Calcolo dell’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • Possibilità, qualora il saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto dovuta per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

Versamenti acconti IRAP: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al calcolo dell’IRAP da versare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l’articolo 24, ha previsto, al comma 1, che:

“Non è […] dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal
calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”

I soggetti che beneficiano di questa previsione, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40%, dell’acconto IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50% per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34, del 2019.

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

Dopo aver ricordato i due metodi di calcolo, ovvero, il metodo storico basato sui dati dell’anno precedente, o, in alternativa, il metodo previsionale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • Il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo, pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA, e del secondo acconto corrisposto.
  • Il contribuente che utilizza il metodo previsionale è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto figurativo e del secondo acconto corrisposto.

In entrambe le ipotesi, il primo acconto figurativo non può eccedere il 40% (o il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico.

Questo perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto storico o previsionale.

Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto

Il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020:

  • Il secondo acconto, pari al 60% (ovvero al 50%, se applica gli ISA);
  • L’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40% ovvero al 50%, se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo previsionale, lo stesso è tenuto a versare, per il medesimo periodo d’imposta 2020:

  • Un secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50%, se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta;
  • L’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

In entrambe le ipotesi, il primo acconto figurativo da sottrarre non può mai eccedere il o 40% (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico.

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