Il venditore porta a porta effettua una particolare modalità di vendita al dettaglio che presenta peculiarità fiscali, legate ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Inoltre, vi sono aspetti previdenziali da tenere in considerazione.


Una delle forme di commercio che negli ultimi anni sta tornando in auge è sicuramente quella dei venditori porta a porta (a domicilio) di prodotti e beni di uso comune. Solitamente si tratta di attività svolta per case di prodotti cosmetici, di bellezza, o comunque dedicati alla cura della persona (vedi le c.d. “presentatrici Avon“, “presentatrici kiko“, etc), ma i settori in cui si applica questo tipo di commercio possono essere i più disparati (scope elettriche, prodotti  e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il “porta a porta“).

La possibilità di toccare e provare i prodotti direttamente a casa propria, con la possibilità di interagire direttamente con il venditore è sempre stato il segreto del successo degli acquisti a domicilio, ed ha permesso a questo particolare settore economico di resistere sia alla crisi che all’avvento di strumenti di vendita più concorrenziali, come l’e-commerce. Per questo motivo, di seguito andiamo ad analizzare la disciplina fiscale e contributiva legata all’attività di vendita a domicilio.

Che cos’è la vendita porta a porta?

La vendita a domicilio è una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata mediante la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale. Si tratta, quindi, di una particolare forma di commercio realizzata mediante il lavoro di un incaricato alle vendite che normalmente agisce senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandante (avente sede nazionale o estera), e fuori dall’inquadramento degli agenti di commercio.

Le caratteristiche principali della vendita porta a porta sono:

  • Interazione personale: i venditori incontrano i clienti faccia a faccia, permettendo una comunicazione diretta e personale;
  • Dimostrazione del prodotto: i venditori possono mostrare direttamente come funziona un prodotto, evidenziandone i vantaggi;
  • Targeting locale: questo metodo è spesso utilizzato in specifiche aree geografiche, dove i venditori visitano case o aziende in un quartiere o in una città;
  • Vendita diretta: Non ci sono intermediari tra il venditore e l’acquirente, il che può consentire una maggiore personalizzazione dell’offerta;
  • Tecniche di persuasione: i venditori porta a porta spesso utilizzano tecniche di persuasione per influenzare le decisioni di acquisto;
  • Flessibilità: i venditori possono adattare la loro presentazione in base alle reazioni e ai bisogni del cliente.

Chi è il venditore porta a porta?

Gli incaricati della vendita a domicilio sono dei venditori che promuovono la vendita di beni o servizi presso il domicilio dei consumatori. Si tratta di operatori che, con o senza vincolo di subordinazione, promuovono la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di aziende che effettuano la vendita diretta a domicilio.

Ad esempio, l’attività di questi operatori si sostanzia nell’organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato prodotto presso fiere, centri commerciali, convegni, ma anche presso le abitazioni dei consumatori etc.

I requisiti dell’incaricato alla vendita

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 prevede alcuni requisiti, da verificare in negativo, per poter esercitare un’attività di tipo commerciale. In particolare, non possono effettuare l’attività di commercio al dettaglio, quindi di vendita a domicilio, i soggetti che si trovano in una delle seguenti fattispecie:

  • Soggetti dichiarati fallito, sino alla data di chiusura del fallimento;
  • Soggetti che abbiano riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;
  • Soggetti che abbiano riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
  • Soggetti che abbiano riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.

Per queste categorie di soggetti il divieto di esercizio di attività commerciali permane per cinque anni da quando la pena è stata scontata e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il contratto

I venditori a domicilio per poter esercitare l’attività devono essere in possesso di un incarico, provato per iscritto, sia nel caso in cui esercitino in maniera autonoma, sia nel caso in cui lo facciano attraverso un contratto di lavoro dipendente. I venditori a domicilio non possono in nessun caso avere l’obbligo di acquistare materiali o altri beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, salvo per i beni e i materiali che serviranno da campionario per la vendita. L’incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo o di operare sconti o dilazioni sui pagamenti.

Il compenso del venditore

Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione con l’impresa mandante è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti. In pratica, maggiore sarà il volume degli affari conclusi, maggiore è il compenso spettante al venditore, secondo percentuali di provvigione che variano da settore a settore.

Il tesserino di riconoscimento

In merito all’attività dei venditori a domicilio, il D.Lgs. n. 114/98, all’articolo 19, prevede che obbligatoriamente l’azienda mandante debba fornire all’incaricato alle vendite a domicilio un apposito tesserino di riconoscimento, elemento imprescindibile per l’attività di vendita porta a porta: senza di esso l’attività di vendita a domicilio non può essere esercitata.

Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato ed aggiornato annualmente, e deve contenere la fotografia dell’incaricato alle vendite, con l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa mandante con la firma del responsabile della stessa impresa. Il tesserino, naturalmente, deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico del venditore.

Regime fiscale delle vendite porta a porta

Dopo aver visto i principali adempimenti da un punto di vista amministrativo e contrattuale relativi all’attività dei venditori a domicilio, ci soffermiamo adesso sulla disciplina fiscale, con particolare riguardo alla determinazione delle imposte sui redditi e sulla attività occasionale e professionale del venditore, e dei suoi risvolti da un punto di vista dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva).

Determinazione delle imposte sui redditi

L’attività svolta dai venditori a domicilio, rientra nella disciplina fiscale degli agenti e rappresentanti di commercio. In particolare, come disciplinato dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/73, le provvigioni percepite dai soggetti che effettuano attività di vendita a domicilio sono soggette all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tale ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese legate alla produzione del reddito.

Pertanto, il reddito imponibile netto dei venditori a domicilio si determina sottraendo dall’importo dell’imponibile lordo, comprensivo di premi, provvigioni e incentivi, la deduzione forfettaria del 22%. Volendo essere quanto più pratici possibile, possiamo così riassumere:

Il valore delle provvigioni nette, rappresenta la base imponibile per l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione dell’Irpef), che l’azienda mandante è tenuta ad operare sulla provvigione del venditore a domicilio.

L’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, ha come conseguenza che i venditori a domicilio sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’esonero è valido nel caso in cui il venditore non abbia percepito nello stesso anno di imposta anche altre tipologie reddituali, altrimenti la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata, ma avendo cura di non indicarvi le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Oltre all’esonero dalla dichiarazione dei redditi i venditori a domicilio sono esonerati anche dall’applicazione della disciplina Irap e dagli ISA (Circolare n. 110/E/1999 dell’Agenzia delle Entrate).

Il sostituto di imposta

La società mandante, che opera in qualità di sostituto d’imposta, è chiamata ad operare una ritenuta a titolo di imposta nel momento in cui viene effettuato il pagamento al soggetto incaricato delle vendite, ed indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell’attività di quest ultimo (occasionale o abituale, come vedremo tra poco).

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni dovute agli incaricati, la società committente è tenuta a versare le relative ritenute tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1038 nella sezione erario.

I compensi annuali corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio e le relative ritenute dovranno essere riepilogati con la consegna a ciascun percipiente della relativa Certificazione Unica come previsto dall’articolo 4, comma 6-quater del DPR n. 322/98 (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati).

L’azienda committente dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione finanziaria, tramite la dichiarazione modello 770 in qualità di sostituto d’imposta, le provvigioni corrisposte agli incaricati, la base imponibile per il calcolo delle ritenute e le ritenute operate.

Venditore porta a porta occasionale

La normativa fiscale prevede che l’attività dei venditori a domicilio possa essere esercitata in forma occasionale o professionale, a seconda del rispetto di alcuni requisiti che adesso andremo ad analizzare. L’articolo 3 della Legge n. 173/2005 prevede che l’attività svolta dal venditore porta a porta sia considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività, non superiore ad 5.000 euro. Tale reddito deve essere considerato tenendo conto della percentuale di deduzione forfettaria del 22%. In pratica la soglia dei compensi percepiti per svolgere l’attività di venditori a domicilio a carattere occasionale è pari a 6.426,10 euro (6.410,26 * 78% = 5.000 euro).

Per redditi fino a tale importo, come precisato dall’articolo 25-bis, comma 6, del DPR n. 600/73, la ritenuta operata dall’impresa è una ritenuta a titolo di imposta, che il venditore porta a porta non è tenuto a sommare agli altri eventuali redditi percepiti ai fini Irpef. I redditi derivanti dalle vendite porta a porta, non superiori alla soglia di 6.426,10 euro, non devono essere dichiarati nel modello Redditi (Risoluzione n. 180/E/95).

Adempimenti e semplificazioni

Le provvigioni corrisposte a fronte delle prestazioni svolte dagli incaricati alle vendite porta a porta sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota pari al 23% commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite. La base imponibile è ridotta del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (ex art. 25-bis co. 6 del DPR n. 600/73). Inoltre, vi sono alcune semplificazioni fiscali da tenere in considerazione. In particolare, gli incaricati alla vendita sono esonerati:

  • Dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
  • Dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso non vengano percepite altre tipologie reddituali.

Il venditore a domicilio occasionale, quindi, fino al raggiungimento del suddetto limite sarà esonerato sia dall’apertura della partita Iva, che dall’applicazione dell’Iva sui compensi percepiti. Per questi soggetti, quindi, sarà sufficiente rilasciare una ricevuta alla società mandante per l’importo delle provvigioni spettanti, su cui indicare l’importo della deduzione forfettaria e della ritenuta a titolo di imposta che, come abbiamo visto, sarà versata a cura della società mandante che funge da sostituto d’imposta.

La società committente la prestazione  è tenuta ad effettuare ai venditori a domicilio occasionali una ritenuta a titolo di imposta. Tale ritenuta dovrà essere versata tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della provvigione utilizzando il codice tributo1040” – (“ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni“).

Venditore porta a porta professionale

Il venditore a domicilio che supera la soglia delle provvigioni lorde sopra indicata di 6.426,10 euro è tenuto, obbligatoriamente, all’apertura della partita Iva, entro i 30 giorni successivi. Tale adempimento, lo ricordiamo, è assolutamente obbligatorio e non derogabile, in quanto da questo momento egli è tenuto ad assoggettare ad Iva tutti i compensi che eccedono il limite, così come indicato nella Risoluzione n. 18/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate.

E’ importante precisare che, qualora il venditore a domicilio, riscontrasse il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d’imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività svolta, non si determina la perdita della soggettività passiva ai fini Iva, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attività abituale e professionale, non potrà più  considerarsi  “occasionale” (quindi, escluso dal campo di applicazione dell’Iva) fino a quando viene esercitata l’attività in questione.

I soggetti che devono esercitare l’attività in modo professionale sono tenuti, quindi, all’apertura della partita Iva, utilizzando il codice attività 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno“. Ricordiamo che per questi soggetti non sarà possibile accedere a regimi fiscali di vantaggio, come il c.d. “regime forfettario“, in quanto i venditori a domicilio esiste già un particolare regime fiscale.

L’applicazione ed il versamento delle ritenute

La ritenuta a titolo di imposta (occasionali) o a titolo di acconto (agenti) deve essere operata dal committente al momento del pagamento della provvigione. Questo è quanto previsto dall’art. 25-bis, del DPR n. 600/73. Devono essere compresi nell’applicazione delle ritenute anche gli importi corrisposti a tiolo di acconto o anticipazione.

Le ritenute operate devono essere versate utilizzando il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della provvigione, utilizzando il codice tributo 1040. A fronte del trattenimento e versamento delle ritenute l’ente committente è tenuto a predisporre la Certificazione Unica, legata alle provvigioni ed ai redditi diversi da lavoro autonomo. Si tratta delle certificazioni contraddistinte dai codici causale “V” o “V2”. La Certificazione deve poi essere consegnata ai lavoratori entro i termini di legge per poter predisporre la propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, tutti i versamenti effettuati devono essere rendicontati attraverso la predisposizione del modello 770 (andando a compilare i quadri ST e SX).

La disciplina previdenziale della vendita porta a porta

L’articolo 44 del D.L. n. 269/2003 prevede che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio siano obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, nel momento in cui il reddito annuo derivante da questa attività superi la soglia dei €. 5.000 di provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22%.

Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un reddito netto annuo compreso nella soglia di  5.000 euro non ha alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. Da precisare che, nel caso in cui il venditore intrattenga rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dei 5.000 euro si dovrà tenere conto della somma delle provvigioni percepite da ciascuna impresa.

Nel caso di superamento del reddito netto annuo di 5.000 euro e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad 6.410,26 euro il venditore porta a porta dovrà necessariamente procedere ad effettuare l’iscrizione tramite i servizi on-line messi a disposizione dal sito dell’Inps, per iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, ricordiamo che gli stessi sono dovuti per 1/3 a carico del contribuente, venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni. Quindi, il venditore che opera in maniera professionale, sarà tenuto ad indicare in fattura la trattenuta Inps per la Gestione separata, pari ad 1/3 del contributo dovuto, che sarà poi interamente versato a cura dell’azienda mandante. Ricordiamo, infine, che i venditori a domicilio non sono in nessun caso soggetti all’iscrizione all’Inail.

Consulenza fiscale online

Il venditore porta a porta è una figura professionale che gioca un ruolo unico nel panorama del commercio. Questo metodo di vendita diretta, basato sull’interazione personale e sulla dimostrazione dei prodotti, offre vantaggi sia ai venditori che ai consumatori, grazie alla sua natura personalizzata e diretta. Tuttavia, con l’evoluzione del commercio digitale e l’aumento della consapevolezza sulla privacy e la sicurezza, la vendita porta a porta affronta sfide moderne. Rimane fondamentale per i venditori a domicilio agire in modo etico, rispettare le normative locali e adattarsi alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Vuoi avviare la tua attività di vendita porta a porta? Vuoi avere maggiori informazioni su questo tipo di attività? Come hai visto si tratta di un’attività molto particolare e per questo è necessario prestare la dovuta attenzione anche ai risvolti fiscali legati alla tassazione del reddito. Se hai dubbi o domande sugli aspetti fiscali che caratterizzano questa attività potremo aiutarti tramite una consulenza personalizzata. Nel caso potremo effettuare una simulazione numerica degli oneri fiscali e potremo metterti in contatto con un commercialista che potrà seguirti per gli adempimenti fiscali obbligatori.

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121 COMMENTI

  1. Buonasera. Mio figlio, universitario e venditore porta a porta con P.IVA dal 2014, sia nel 2014 che nel 2015 ha prestato anche lavoro occasionale per € 1.000,00 circa. L’anno scorso è stata presentata solo dichiarazione IVA.
    Quest’anno ho visto che è stato predisposto un modello Unico precompilato, in cui sono stati inseriti i redditi di lavoro occasionale, con saldo a credito per l’importo della ritenuta d’acconto trattenuta dal sostituto d’imposta. Questo significa che avrebbe DOVUTO presentare Unico anche lo scorso anno (dal momento che la situazione era analoga)? O che comunque avrebbe POTUTO presentarlo, allo scopo di recuperare la ritenuta d’acconto? Nel secondo caso, è ancora possibile fare qualcosa? Nel primo caso, è passibile di sanzioni? Grazie!! Roberta

  2. Salve, se suo figlio ha partita Iva allora è obbligato ogni anno a presentare il modello Unico. Per lo scorso anno la dichiarazione è omessa. Arriverà un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ricostruirà il reddito di suo figlio per l’anno di imposta omesso, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi. Il mio consiglio è quello di farsi assistere da un Commercialista, fare da soli, senza conoscenze in materia fiscale porta a commettere errori che si pagano molto più cari rispetto a quanto si sarebbe pagata la consulenza di un esperto.

  3. Salve,
    La vendita a domicilio può effettuarsi in un negozio fisico?
    Dal punto di vista contrattuale rispecchia delle irregolarità dovute al fatto che bisogna sottostare a turni, pertanto non è più in completa autonomia come descritto.
    Saluti

  4. La vendita al domicilio non può essere fatta in negozio. Ricondurre la vendita in negozio alla vendita al domicilio è sbagliato. Sono due cose diverse sia da un punto di vista civilistico che fiscale.

  5. Salve, non capisco nulla di queste cose, ma lavoro come venditore porta a porta da oltre 1 anno. In fattura la ditta mandante mi scala il 31,72% del reddito imponibile, ma ho letto che avendo partita iva dovrebbe essere il 27? È possibile? E soprattutto, perdonate l’ignoranza, se è sbagliato ci guadagno io o loro? Grazie per chi mi darà delucidazioni.

  6. Buonasera
    Se un venditore porta a porta riceve provvigioni estere cosa deve fare da un punto di vista fiscale di imposte dirette e indirette?

  7. Molto semplicemente, in caso di committente estero non avrà ritenute fiscali o previdenziali, e dovrà obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi per tassare il provento percepito.

  8. Buongiorno
    ho un dubbio, in quanto venditore porta a porta per il secondo anno consecutivo presso la stessa società è sempre da considerarsi lavoro occasionale fino al raggiungimento dei 6410.16?
    Questo per capire se ogni anno ho la possibilità di non pagare l’inps fino a 5000 euro.

    Grazie

  9. Quanto ha letto è corretto, se non supera la soglia non vi è obbligo di partita Iva (trattasi di specifica disciplina agevolativa per il porta a porta).

  10. salve ho un problema con l’aziemda con cui lavoro d’anni mi sono accorto che non mi ha versato i contributi inps 2014 2015 2016 cosa devo fare per tutelarmi
    l’azienda si giustifica dicendo che i contributi li versa col recupero iva ma tre anni consecutivi mi sembrano troppi soo un venditore porta porta

  11. Il versamento dei contributi è onere a carico dell’azienda, lei non avrà alcuna conseguenza nella sua situazione contributiva.

  12. Salve, sono venditore porta a porta con partita IVA. L’importo di € 5.000 di tetto per l’applicazione del contributo INPS è annuo, e quindi ogni anno si riparte da zero per il conteggio? Questo per me è il secondo anno, e quindi non so se sommare la provvigione di Gennaio con quelle del 2016 o se ripartire da zero. Grazie

  13. Ogni anno il conteggio riparte. Tieni presente che si va per cassa, quindi devi vedere i redditi percepiti ogni anno, indipendentemente dalla competenza.

  14. Buongiorno sto iniziando seconda attività come venditore porta a porta codice 461902. La mia attività prevalente è sotto regime forfettario. Oltre che comunicare il nuovo codice fino al raggiungimento di 6400€ non Dovrei Avere Altri OBBLIGHI. Ma dopo i 6400€? Tale regime prevede imposta Iva.. e il mio regime forfettario principale che non prevede IVA che fine farà? Grazie per info che riuscirete a darmi.

  15. Lei ha bisogno di una consulenza più dettagliata, se ha già partita Iva anche l’attività di venditore porta a porta seguirà quella disciplina.

  16. Faccio salturiamente il venditore porta per una nota marca di prodotti alimentari. Pagamenti, tasse e trannute sono tutte avvenute come avete ben indicato nella VS interessante guida. Parlo di entrate di poche centinaia di euro all’anno (sono quindi ben lontano da €. 6.426,10). Mi confermate quindi come avete indicato nella Vs guida che i redditi indicati nella CU ricevuta dalla ditta NON devono essere indicati nel modello UNICO per la dichiarazione dei redditi ?

  17. Certamente, in virtù della particolare agevolazione concessa ai venditori porta a porta, la ritenuta subita fino alla soglia di reddito di €. 6.424,10 è a titolo di imposta, quindi non deve essere indicata in dichiarazione dei redditi.

  18. Buonasera,
    Le provvigioni con le relative deduzioni e ritenute si calcolano partendo dal fatturato al lordo o al netto di iva?
    Perché, nel mio caso (vendita diretta occasionale al di sotto della soglia senza p.i. ), sono stati usati due criteri diversi. Qual’è corretto?
    Grazie.

  19. La provvigione solitamente è una percentuale del prezzo di vendita (al lordo dell’Iva), ma immagino che essendo lei un soggetto che non può emettere un documento Iva il committente preferisca calcolare la commissione al netto dell’Iva.

  20. La vendita a domicilio ha una disciplina diversa rispetto all’E-commerce. Per effettuare la vendita in E-commerce ci sono regole totalmente diverse, prima tra tutte la partita Iva, l’iscrizione in Camera di Commercio e il rispetto della disciplina Iva. Bisogna fare attenzione.

  21. salve , io essendo venditore porta a porta , con codice ateco 46.19.02 mi e’ consentito avere un ufficio ( esempio prendo in affitto un locale accatastato come C 1 ma uso come ufficio ) ?

  22. E’ consentito, ma a cosa le serve l’ufficio se la sua attività è il porta a porta e potrebbe benissimo utilizzare la sua abitazione come ufficio?! Il rischio è che potrebbero contestarle l’effettivo svolgimento di attività porta a porta.

  23. Salve, lavoro nel settore agricolo,quindi lavori stagionali… dove i datori di mi segnano le giornate che ho lavorato… in questo settore ha marzo si fa la domanda di disoccupazione agricola…. vorrei intraprendere come lavoro la vendita diretta di prodotti cosmetici… molti me lo hanno sconsigliato perché potrei non avere più diritto alla disoccupazione agricola che a me fa comodo… ma perché dovrei perderla se con questo lavoro non superero i 5000 euro di guadagni? E quindi non dichiarare… o ho capito male e i 5000 riguardano il totale dei due lavori?

  24. salve, superata la soglia dei 6400€ , aperta la partita iva come “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno“ la gestione dei costi e’ come quella dell’agente di commercio o si ragiona sempre sul 22% forfettario al netto del quale si applica soloil 23% di ritenuta anche a fronte di introiti superiori ai 50.000€ anno?grazie

  25. La disciplina della vendita a domicilio prevede una ritenuta alla fonte, effettuata dall’azienda mandante al lavoratore. Questo però non significa che se tali redditi non transitano dalla dichiarazione, significa che non valgono per il calcolo dei redditi ai fini della disoccupazione. Se lei con questa attività supera i €. 4.800 perderà totalmente la disoccupazione.

  26. Quindi devo solo solo stare attenta ai guadagni… il mio sindacato mi ha detto che quest’ambito non deve superare quello agricolo… però molte persone non stanno avendo problemi… Perché forse arrivare a 4800 con la vendita di cosmesi e un Po difficile se lo fai come secondo lavoro occasionale… quindi posso intraprendere con tranquillità non volendo fare tanti guadagno con questo secondo lavoro?Grazie per risposta

  27. Salve, sono un venditore porta a porta e opero in piu’ città e a volte anche regionii. Siccome dovrei comprare una nuova macchina posso scaricare l’iva o c’è il rischio che mi contestino l’effettivo svolgimento di attività porta a porta. Io la utilizzo effettivamente per il mio lavoro

  28. Può detrarre l’Iva, se il suo regime fiscale lo prevede, secondo quanto previsto dall’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72.

  29. Salve, da febbraio mi ritrovo in stato di disoccupazione e da aprile ho iniziato a percepire la naspi. Contemporaneamente sto promuovendo dei prodotti e mi sono registrata in questa azienda e risulto un incaricata alle vendite. Premetto che guadagno poco e che ho ottenuto questo mese una piccola provvigione di 80 euro. Volevo capire se all’inps devo comunicarlo oppure no. Da quello che ho capito per poterlo comunicare devo superare un tot minimo..tipo 4,500 euro
    Sbaglio? Grazie in anticipo

  30. Buonasera
    A giorni apriró la partita iva per venditori porta a porta vorrei sapere se questa particolare partita iva posso tenerla senza bloccarla ogni anno.
    Sarebbe utile anche solo per chiedere l’affitto di una casa dato che ti avevano sempre comunque della referenza e comunque in ogni caso si versa rebbero più contributi.
    È una cosa fattibile
    Grazie

  31. avendo una disoccupazione in essere non bisogna comunicare il reddito presunto dell’anno? a me l’inps ha detto che dovrei fare una naspi com e comunicare il reddito presunto (che non supera i 3mila euro), cosa faccio? sulla CU della just mi trovo tipologia reddituale V2.

  32. Salve sto aprendo una attivita di vendita porta a porta di prodotti tipici Campani ,attivita che svolgero personalmente senza intermediari tramite ordinazioni telefoniche ,volevo spere come aprire partita iva e quali erano le norme per lo scontrino fiscale .Grazie

  33. Il venditore a domicilio non deve emettere lo scontrino fiscale. Se vuole una consulenza e ha bisogno di assistenza fiscale per la partita Iva sarò lieto di aiutarla. Nel caso mi faccia sapere e la contatterò in privato.

  34. Salve, vorrei sapere se si rimane a carico del coniuge se si supera il reddito di 6426,00 e si apre la partita iva per la vendita porta a porta. Grazie

  35. Con quel reddito non si è più a carico del coniuge. Se ha bisogno di info per l’apertura della partita Iva mi faccia sapere.

  36. salve, mia figlia sta iniziando a lavorare come venditore porta a porta le chiedo cortesemente essendo io un lavoratore dipendente privato se mia figlia non raggiunge il limite di 6400… devo comunque inserire quello che ha guadagnato nel mio 730 e se devo rinunciare alle detrazioni fiscali in busta paga grazie

  37. Se sua figlia supera la soglia di €. 2.840,52 non sarà più a suo carico, perdendo così le detrazioni. Non dovrà in nessun caso inserire il guadagno di sua figlia nel suo 730.

  38. Buongiorno, sono un libero professionista con cod 702209 – altre attività di consulenza amministrativa.
    Sto per intraprendere anche l’attività di Incaricato alle Vendite con cod.46.19.02
    il mio commercialista mi ha detto chesono due codici completamente diversi
    uno come libero professionista e l’altro come imprenditore. Da gestire in modo separato, come fossero due persone e con conseguente raddoppiamento diel lavoro e del compenso al commercialista. Inoltre dovrei tenere tutta contabilità separata e doppia.
    è corretto? ci sono altri modi di registrarsi come incaricato alle vendite con cod ATECO compatibile?
    grazie

  39. L’attività di vendita a domicilio è diversa dall’attività di agente o rappresentante, che è attività imprenditoriale. I venditori a domicilio seguono una disciplina diversa e particolare. Forse il suo Commercialista le ha anticipato l’attività di agente e non di venditore a domicilio. Faccia chiarezza, oppure si rivolga a qualcun altro.

  40. Salve, ho una domanda di compatibilità tra questo tipo di incarico e un “incarico di prestazione d’opera di natura occasionale”, quest’ultimo so che ha un tetto di 5000€ lordi.

    Mi trovo nella condizione di raggiungere esattamente il tetto per “incarico di prestazione d’opera di natura occasionale” e invece meno di 200€ lordi come venditore a domicilio occasionale (che come dite ha un tetto di 6.410,26€ lordi).

    Queste due differenti entrate sono compatibili tra loro? o va considerata in qualche modo la somma delle entrate? se si quale sarebbe il tetto complessivo?

  41. Le due fattispecie fanno riferimento ad attività diverse, disciplinate in modo diverso, quindi le entrate di una disciplina non sono cumulabili con l’altra.

  42. Buongiorno, se un dipendente full time che percepisce il bonus “80 euro” avendo un reddito inferiore ai 24000€ inizia anche l’attività di vendita a domicilio, e con i redditi derivanti da questa attività supera il limite dei 24000 è tenuto a dichiararlo (perdendo o riducendo il bonus) oppure quest’ultimo tipo di redditi non concorrono al raggiungimento della soglia dei 24000?

  43. Le vendite a domicilio sono soggette a ritenuta alla fonte, se effettuate abitualmente. In questo caso non concorrono alla formazione della base imponibile per cui spetta il bonus di 80 euro. Se, invece, la vendita a domicilio è occasionale (quindi con ricevuta), questo reddito va considerato per verificare la spettanza del bonus.

  44. Buongiorno,
    svolgo attività con regime forfettario. Se iniziassi anche l’attività di venditore a domicilio, ci sarebbe incompatibilità con tale regime finché i redditi lordi della seconda attività sono inferiori a 5.000 euro netti (e quindi l’attività fosse occasionale)?
    Grazie

  45. Se ha partita Iva aperta, dovrà operare sempre con partita Iva anche per la seconda attività.

  46. Buongiorno,
    è possibile continuare a usufruire del regime forfettario se già si svolge un’attività con partita iva, e poi si inizia anche quella di venditore a domicilio però solo occasionale?

  47. Buongiorno
    mi è stato proposto da una società di effettuare per una ventina di giorni visite in appartamenti con comunicazione alla Questura per vendere contratti. E’ possibile fare ancora le collaborazioni che non superano i 5000 euro nell’anno? Avevo capito che nel 2015 con la riforma del Job act erano sparite.
    Grazie in anticipo per la risposta

  48. La prestazione occasionale non esiste se dura 20 giorni. O opera con i nuovi voucher, oppure per essere in regola deve operare con partita Iva.

  49. Grazie per la risposta veloce ma non ho ben capito perchè non esiste se dura 20 giorni quanto deve durare?

  50. Deve essere una prestazione non continuativa nel tempo. Nel suo caso può operare come venditore a domicilio occasionale, come indicato nell’articolo.

  51. Mi appresto a fare l’attività di venditore a domicilio non occasionale, ho redditi da fabbricato intesi come affitti e rendita dell’immobile, dovrò presentare il 730 e basta oltre alla dichiarazione IVA? La fattura che emetterò sarà con iva al 22% e dovrò versarla in liquidazione. Ma una domanda tecnica. Io che partecipo a convegni in tutta italia che non mi vengono rimborsati, con questa agevolazione fiscale non posso scaricare nessun costo vero? Non sarebbe più economico aprire una partita Iva con il regime dei minimi?

  52. Salve Stefano, il venditore a domicilio non occasionale deve operare con partita Iva e fatturare. Se ha bisogno di maggiori info o assistenza fiscale legata alla partita Iva la contatto in privato.

  53. Buongiorno, dopo un po’ di tempo ho deciso di rivolgermi a qualcun altro. Da qui è possibile contattare un commercialista e farmi seguire? Qualcuno che sappia gestire la mia attività di formatore e di networker? grazie

  54. Salve,

    se un soggetto svolge già attività di venditore porta a porta, quindi ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e assoggettamento ad IVA, è possibile affiancare una seconda attività usufruendo del regime forfettario? Esistono delle incompatibilità?

    Grazie mille, sempre gentilissimi.

  55. Volevo chiedere una precisazione, se un soggetto e’ gia titolare di partita iva , per un attivita’ tradizionale (commercio al dettaglio con punto vendita) e successivamente intraprende l’attivita’ di porta a porta, i due redditi fanno cumulo?

  56. Bisogna vedere il regime fiscale che sta applicando. Non è possibile fornire una risposta generale. Se vuole possiamo sentirci in privato per analizzare la situazione e trovare la soluzione migliore al suo caso.

  57. Salve,
    Se si ha un lavoro dipendente più un attività di porta a porta, si può sempre usufruire delle detrazioni di imposta da lavoro dipendente del primo lavoro ???

    aspetto vs info
    saluti
    MAnu

  58. Le detrazioni per lavoro dipendente spettanto anche se si svolge altra attività come nel suo caso.

  59. Buongiorno ,
    per gli incaricati alle vendite a domicilio con iscrizione alla gestione separata dal primo di luglio 2017 e’ diventata strutturale la dis coll 2018 che non e’ altro che un’indennità’ di disoccupazione per i collaboratori occasionali.
    I requisiti necessari per per i collaboratori sono: essere iscritti alla gestione separata ,non essere pensionati e non aver aperto una partita IVA .
    La domanda e’ questa : chi supera il reddito lordo di 6426,10 lordi ed ha l’obbligo di aprire una partita IVA cosi’ come io la interpreto non ha diritto alla dis coll .
    Vuole darmi qualche info in merito .

  60. L’interpretazione è corretta, la dis coll è applicabile ai lavoratori a domicilio che non hanno i requisti per operare con partita Iva. Da quel momento si presume che l’attività sia esercitata professionalmente, quindi, senza indennità.

  61. Salve, avrei una domanda da porLe: sono un’incaricata alle vendite a domicilio e oltre dal mio fatturato, percepisco le super provvigioni per aver reclutato altre persone, ho tantissimi clienti e mi chiedo tutto il lavoro che sto costruendo dal nulla puo’ costituire un lascito ad es per mia figlia se, mai sia, mi dovesse accadere qualcosa? La ringrazio per la risposta.

  62. Non so cosa intende con lascito per sua figlia. Comunque può fare un contratto con il committente per far subentrare nel lavoro sua figlia, nel caso in cui le dovesse accadere qualcosa.

  63. Salve, sto percependo la Naspi dal novembre 2017. Vorrei ora provare a svolgere l’incaricata alla vendita diretta a domicilio, con un reddito presento nel 2018 inferiore ai 2.000€. Vorrei sapere se tale reddito mi viene decurtato dalla naspi, anche se lavoro occasionale e basato su provvigioni, e se è necessaria comunicazione all’inps.

    Ringrazio anticipatamente e saluto.

  64. Sicuramente dovrà comunicare l’importo all’Inps che verificherà se ridurle l’importo della Naspi.

  65. Buonasera, io sono iscritto ad un’azienda di network ed ancora non supero il 6000€ lordi l’anno, posso aprire una p.iva a regime forfettario con gestione separata per una mia attività privata? Mi hanno detto che non è fattibile

  66. Con queste info è un po’ difficile rispondere. Se vuole mi contatti in privato.

  67. Buongiorno, una Srl semplificata unico socio, puo’ svolgere l’attivita’ di venditore porta a porta oppure il socio unico deve aprire un’altra p.iva come ditta individuale?
    Grazie e buon lavoro

  68. Una Srl può svolgere attività di vendita, ma non può applicare il regime fiscale del “porta a porta”. Per maggiori info mi contatti in privato.

  69. Salve, mentre percepivo la naspi ho svolto un lavoro come incaricato diretto alla vendita percependo circa 700 euro lordi. Adesso mi è rimasto l’ultimo mese di naspi e per farmela pagare devo inviare il modello naspi com. Devo inserire questo reddito nel modello? Possono chiedermi i soldi indietro oppure l’incarico diretto alla vendita essendo esclusivamente a provvigione non influisse con la naspi? Grazie.

  70. Dovrà inserire il reddito percepito nel modello per la richiesta della Naspi. Eventualmente riceverà una Naspi ridotta.

  71. Buongiorno. Vorrei aprire P.IVA come ditta individuale per la rivendita di bottiglie di vino cioè occuparmi direttamente, in qualità di titolare della ditta, delle vendite senza l’aiuto di incaricati. Mi spiego: acquisto bottiglie da aziende vinicole e le rivendo a privati o soggetti IVA. Posso avvalermi del Regime Forfetario? L’INPS è quella dei Commercianti essendo solo io titolare che mi occuperei delle vendite oppure Gestione Separata? Quale sarebbe io mio regime fiscale? Grazie.

  72. Salve Anna, ho troppe poche informazioni per poterle rispondere. Se vuole mi contatti in privato ed approfondiamo la situazione, così posso risponderle ed indicarle tutti gli adempimenti per l’avvio della sua attività.

  73. Per indicarle come operare è gratuito, poi se vorrà avvalersi dei nostri servizi, le faremo in preventivo.

  74. Desidero portare in Italia un marchio Franco/belga di Bijoux vendita a domicilio. Per ora sono incaricata a tentare la vendita sul mercato italiano. Desidero sapere se sono obbligata da subito avviare una azienda di vendita diretta o posso iniziare a vendere e reclutare a nome dell’avvocato casa madre. Mi risulta esserci la possibilità tra paesi europei ma pare l’Italia non abbia firmato questo accordo

  75. Per svolgere la sua attività lei è obbligata a costituirsi in forma di impresa. A quel punto potrà reclutare agenti di vendita o venditori a domicilio. Senza questo, sarà totalmente fuori da ogni regola sia amministrativa che fiscale. Se cerca un commercialista che possa aiutarla mi contatti in privato.

  76. Buongiorno, desidero aprire partita iva come ditta individuale per commercio al dettaglio di prodotti non alimentari con vendita diretta, senza avvalermi di incaricati alla vendita (acquisterò prodotti all’ingrosso e li rivenderò al dettaglio io stessa con vendita diretta, senza incarichi da parte di altre aziende) è giusto il codice 47.99.10? che tipo di gestione inps prevede questa attività? Grazie.

  77. Salve Margherita, se vuole ne parliamo nel nostro servizio di consulenza strategica via Skype.

  78. Buona sera,

    Per gli Incaricati alle Vendite operanti nel network marketing, le ritenute del 17,94% operate alla fonte dalla società sulle provvigioni sono poi detraibili dal 730?

    Grazie

  79. Buongiorno,
    Ho aperto la partita Iva per la vendita di prodotti del settore alimentare e bevande.
    La vendita riguarderà le seguenti due forme commerciali:
    1. Al dettaglio con raccolta ordini e consegna dei prodotti presso il domicilio del cliente cd. “porta a porta”;
    2. All’ingrosso per la vendita a soggetti titolari di Partita Iva.
    Tali attività verranno esercitate direttamente dal sottoscritto titolare della Ditta e, quindi, SENZA INCARICATI.
    Per quanto sopra e con particolare riferimento al punto 1, chiedo se posso optare per il regime Forfettario.
    Nel ringraziare, porgo distinti saluti.

  80. La ritenuta è a titolo di imposta, il reddito non va indicato in dichiarazione dei redditi.

  81. Per capire se può operare in regime forfettario bisogna prima di tutto capire se è in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dalla norma, e da queste informazioni non è possibile capirlo. Se vuole ne parliamo in dettaglio in privato.

  82. Salve, sono uno studente Universitario e sto valutando di accettare una lettera di incarico alla vendita a diretta a domicio, da parte di una grossa società del settore di shopping community.
    Dopo aver letto la lettera di incarico, piuttosto lineare nella forma, e con l’unica condizione vincolante del superamento reddituale (art. 25 BIS, DPR 600-73) per l’iscrizione di un eventuale partita IVA, gradirei sapere se tale tipo di incarico possa in qualcun modo essere incompatibile con la mia posizione di studente, anche per eventuali frequentazioni di stage o tirocini/apprendistato.

    Cortesi Saluti,
    Giuseppe

  83. In linea generale non vi è alcuna preclusione, ma la partecipazione a bandi spesso richiede di non superare limiti reddituali, questo è l’unico inconveniente, ma ogni bando è diverso quindi non si può generalizzare.

  84. Buongiorno,
    sono un incaricato di vendita porta a porta professionale (sopra 6410 euro); volevo sapere se i contributi di mia competenza (1/3) li devo versare direttamente io con F24 oppure se li devo indicare in fattura come ritenuta previdenziale e li versa poi direttamente la ditta mandante insieme ai suoi (2/3)

  85. La sua quota di contributo previdenziale di 1/3 deve essere indicata nella fattura come ritenuta previdenziale. Verserà ritenuta fiscale e previdenziale l’azienda mandante.

  86. salve, avendo partita iva in regime forfettario in altro settore (lavoratore autonomo), si può operare come incaricato alle vendite in maniera occasionale entro la soglia delle provvigioni lorde sopra indicata di €. 6.426,10 senza decadere dal regime forfettario nella propria attività principale? oppure si decade dal regime forfettario per il semplice fatto di ricevere l’incarico e il tesserino da un’azienda?

  87. E’ possibile fare vendite occasionali porta a porta, nel limite previsto dalla normativa, senza operare con partita IVA.

  88. BUonasera, può un agente di commercio effettuare l’attività di incaricato di vendita a domicilio? cioè c’è incompatibilità?

  89. L’Agente di commercio ha vincolo dell’attività, non può svolgere contemporaneamente altro tipo di attività. Dovrebbe cessare l’attività di agente di commercio per avviare quella porta a porta.

  90. Buonasera un contribuente ha avuto la partita iva come venditore porta a porta fino a metà dicembre 2018 e nel frattempo era dipendente presso un’azienda privata. Vorrei sapere se puo’ presentare per il 2018 la dichiarazione 730 o se è obbligato al modello unico. Grazie. Saluti

  91. Buonasera, sto predisponendo la dichiarazione dei redditi di mia nipote venditrice porta a porta (avon) la quale oltre ad avere tali redditi inferiori a Euro 5000,00, ha anche un cud Inps. Ha detrazioni per lavoro dipendente superiori alla ritenuta fiscale di Euro 155,00 trattenuta che non può avere in quanto deve restituire bonus fiscale non dovuto pari a Euro 537,00. Pertanto la dichiarazione chiude con un debito di Euro 382,00.
    La mia domanda è questa: avendo redditi da venditrice porta a porta imponibili per 308,00 con ritenuta di
    Euro71,00 può inserire nel quadro L il reddito e nelle imposte versate Euro 326,00 (155,00 + 71,00) in modo da ridurre il debito da 382,00 a 211,00?
    Grazie per l’aiuto.

  92. Salve Simona, come avrà letto dall’articolo la disciplina del lavoro porta a porta prevede una ritenuta a titolo di imposta, quindi tale ritenuta non può essere portata in dichiarazione dei redditi.

  93. Buongiorno , volevo sapere se una società estera puo’ attivare degli incaricati alle vendite in Italia senza avere una sede nel nostro paese. e se fosse cosi’ come farebbe a pagare gli F24 ?

  94. Buongiorno,
    chi e’ in disoccupazione puo’ fare attivita’ di porta a porta?
    chi e’ in cassa integrazione?
    grazie

  95. Salve,volevo chidere, chi è in pensione ( pensione diretta + pensione reversibilita’) puo’ fare il porta a porta?
    nel caso lo fa’ in maniera occasionale e quindi non superando la soglia delle 5000 euro annue c’è qualche rischio sulla
    pensione totale?

  96. Buonasera,
    Sarei interessata a iniziare come secondo lavoro un lavoro porta a porta (ho gia’ un lavoro a tempo indeterminato) rimanendo al di sotto dei 5000€. Essendo in cassa integrazione ci sono problemi o rischi che venga sospesa? Se ho capito bene non devo riportare tali redditi nemmeno in fase di 730, vero? Devo comunicare qualcosa all’inps (se si cosa)?
    Grazie mille,
    Sara

  97. Le commissioni percepite come incaricati alle vendite a domicilio da una società americana senza sede in Italia, come devono essere dichiarate e tassate, nei vari casi (attività occasionale e attività professionale)?
    Grazie mille,
    Silvia

  98. Salve, sono un incaricato alle vendite a domicilio per conto di nims lavazza con Partita iva aperta da un mese, vorrei sapere se come adempimento fiscale per noi venditori porta a porta è prevista anche la liquidazione periodica iva e l’esterometro
    Grazie

  99. Buongiorno, ho partita iva in regime forfettario (lavoratore artigiano), posso operare come incaricato di vendita occasionale, senza contratto, entro la soglia dei 5000€? Se sì, posso poi usufruire delle detrazioni fiscali in fase di dichiarazioni dei redditi? Grazie

  100. Buonasera,
    volevo sapere se un venditore porta a porta professionale con partita IVA possa svolgere altra attività contemporaneamente in regime ordinario, inserendo un altro codice Ateco e tenendo separate le due contabilità.
    Grazie

  101. Buongiorno, un venditore porta a porta può emettere ricevuta/fattura usando la voce consulenza oltre che provvigioni?

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