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Valute virtuali con monitoraggio trimestrale

Gli intermediari che operano sul mercato italiano hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione trimestrale all'Oam. Prossimo alla pubblicazione il decreto del Governo sulla trasparenza sulle valute virtuali.

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Lo sapevamo, o almeno gli addetti ai lavori lo avevano già anticipato: l’obbligo di tracciabilità delle valute virtuali sta arrivando. Un interessante articolo pubblicato su Italia Oggi a cura di Cristina Bartelli e Matteo Rizzi, anticipa i contenuti del decreto sulla trasparenza delle valute virtuali e ci obbliga ad alcune riflessioni importanti.

Andiamo con ordine. I prestatori di servizi di valute virtuali che operano sul territorio italiano saranno obbligati ad inviare ogni tre mesi i dati delle operazioni effettuate dai clienti all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (“Oam“). Questa attività di monitoraggio trimestrale dei dati finirà nel registro speciale che potrà essere visionato dalla Guardia di Finanza e dall’Amministrazione finanziaria. Questo è quanto prevede l’art. 5 dello schema di decreto del ministero dell’economia e delle finanze.

In attesa di una regolamentazione fiscale specifica per le valute virtuali il Governo sta portando avanti un decreto che potrebbe portare una maggiore trasparenza degli operatori che si occupano di servizi in materia di valute virtuali.

La comunicazione trimestrale per i prestatori di servizi di valute virtuali

I prestatori di servizi relativi alle valute virtuali saranno tenuti a trasmettere all’Oam, con modalità telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia. La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate dall’Oam. Quest’ultimo organismo dovrà conservare i dati trasmessi per dieci anni. Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza potrà fruire i dati conservati dall’Oam, a fini di accertamento.

L’obbligo di tracciabilità delle informazioni in possesso dei prestatori di servizi ha l’obiettività di fornire maggiore trasparenza in un settore che è in continua crescita negli ultimi anni e che per questo motivo potrebbe essere sfruttato anche per finalità illecite. Per questo motivo, come stanno portando avanti anche altri Paesi, l’Italia sta pensando di aumentare la tracciabilità dei dati dei detentori di valuta virtuale attraverso intermediari che offrono la gestione di portafogli virtuali.

Quali operatori dovranno comunicare i dati delle valute virtuali?

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione in oggetto se si rivolgono al territorio italiano. In particolare, tali prestatori che alla data di avvio della sezione speciale del registro che svolgano l’attività, anche online, dovranno effettuare la comunicazione entro 60 giorni dall’avvio della sezione del registro. In questo modo potranno essere aggiunti al registro e potranno iniziare la comunicazione trimestrale dei dati.

In caso di mancato rispetto del termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’esercizio dell’attività dei prestatori già attivi sarà considerata abusiva. Questo aspetto è molto importante ed imporrà ai vari operatori del settore l’obbligo di iscrizione al registro se vorranno continuare ad operare nei confronti del mercato italiano.

Quali dati del cliente e dell’operatività saranno trasmessi all’Oam?

La notizia più importante è sicuramente quella legata ai dati che gli operatori delle valute virtuali saranno chiamati a comunicare. In particolare, si tratterà delle seguenti informazioni:

  • Dati relativi all’identificazione del cliente:
    • Cognome e nome;
    • Luogo e data di nascita;
    • Residenza;
    • Codice fiscale/partita Iva;
    • Estremi di un documento di riconoscimento;
  • Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
    • Controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali di ciascun cliente;
    • Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale e viceversa riferite a ciascun cliente;
    • Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
    • Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
    • Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita ed in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

Particolarmente rilevante, è la comunicazione del saldo totale delle valute virtuali detenute per ogni trimestre, ed anche le conversioni di valuta, in quanto da queste conversioni è possibile determinare l’eventuale presenza di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente imponibili. Se desideri verificare in quali casi le valute virtuali determinano imponibilità fiscale ti lascio a questo contributo di approfondimento dedicato: “Criptovalute in dichiarazione dei redditi: guida pratica“.

Tabella di riepilogo: dati da comunicare da parte degli operatori di valute virtuali

DATI RELATIVI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE:
– Cognome e nome;
– Luogo e data di nascita;
– Residenza;
– Codice fiscale/partita Iva;
– Estremi di un documento di riconoscimento;
DATI RELATIVI ALL’OPERATIVITA’ COMPLESSIVA PER SINGOLO CLIENTE:
– Controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali di ciascun cliente;
– Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale e viceversa riferite a ciascun cliente;
– Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
– Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
– Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita ed in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

La trasparenza dei dati verso l’Amministrazione finanziaria

La sezione speciale del registro tenuta dalla Oam permetterà la condivisione dei dati ivi presenti con il ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza ed il nucleo speciale di polizia valutaria. Questo, al fine di agevolare i rispettivi compiti istituzionali per l’accertamento di operazioni sospette.

Anche se non espressamente indicato, al momento, si ritiene che tali dati presenti nel registro speciale potranno essere consultati anche dall’Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale (Legge n. 227/90). Infatti, i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono valute virtuali sono soggetti agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi. L’Amministrazione finanziaria, infatti, potrebbe incrociare i dati presenti sul registro speciale Oam con quelli relativi ai dati comunicati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Si deve considerare, infatti, che ad oggi non vi è alcun riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla veridicità dei dati comunicati dai contribuenti sul monitoraggio delle proprie valute virtuali (attraverso la compilazione del quadro RW). Per superare questo aspetto, proprio come avviene per le comunicazioni di scambio automatico di informazioni legate al Common Reporting Standard (“CRS“). Questa attività di controllo potrebbe portare l’Amministrazione finanziaria all’invio di lettere di compliance a tutti quei contribuenti che non hanno correttamente dichiarato i valori delle valute virtuali detenuti ai fini del monitoraggio fiscale.

Per questo motivo è importante che i contribuenti siano sensibilizzati nei confronti del monitoraggio fiscale delle valute virtuali detenute attraverso intermediari che offrono tali servizi.

Valute virtuali e monitoraggio fiscale: consulenza

Se stai effettuando delle operazioni con le monete virtuali ti consiglio di fare molta attenzione per quanto riguarda la disciplina sul monitoraggio fiscale, in relazione al periodo di possesso delle valute virtuali nell’anno detenute attraverso intermediari che offrono il servizio di portafoglio virtuale o intermediazione.

Per avere maggiori informazioni o per analizzare la tua situazione contattami in privato per una consulenza personalizzata. Senza l’ausilio di un professionista esperto, rischi di commettere errori. Affidati sempre a chi ha esperienza in questo ambito, non aspettare!

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