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8. Art. 8Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60. (1)

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’ articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84. (2

(1) Comma modificato dall’ art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019; a norma del comma 24 del citato art. 1, tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(2) Comma modificato dall’ art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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