Indice degli Argomenti
- Art. 1 – Presupposto dell’imposta
- Art. 2 – Soggetti passivi
- Art. 3 – Base imponibile
- Art. 4 – Coniugi e figli minori
- Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata
- Art. 6 – Classificazione dei redditi
- Art. 7 – Periodo di imposta
- Art. 8 – Determinazione del reddito complessivo
- Art. 9 – Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 10 – Oneri deducibili
- Art. 11 – Determinazione dell’imposta
- Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia
- Art. 13 – Altre detrazioni
- Art. 15 – Detrazione per oneri
- Art. 16 – Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 16-bis (1) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- Art. 17 – Tassazione separata
- Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
- Art. 19 – Indennità di fine rapporto
- Art. 20-bis – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
- Art. 21 – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente
- Art. 22 – Scomputo degli acconti
- Art. 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti
- Art. 24 – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
- Art. 24 bis – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)
- Art. 24-ter – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (1)
- Art. 25 – Redditi fondiari
- Art. 26 – Imputazione dei redditi fondiari
- Art. 27 – Reddito domenicale dei terreni
- Art. 28 – Determinazione del reddito domenicale
- Art. 29 – Variazioni del reddito dominicale
- Art. 30 – Denuncia e decorrenza delle variazioni
- Art. 31 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 32 – Reddito agrario
- Art. 33 – Imputazione del reddito agrario
- Art. 34 – Determinazione del reddito agrario
- Art. 35 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 36 – Reddito dei fabbricati
- Art. 37 – Determinazione del reddito dei fabbricati
- Art. 38 – Variazioni del reddito dei fabbricati
- Art. 39 – Decorrenza delle variazioni
- Art. 40 – Fabbricati di nuova costruzione
- Art. 41 – Unità immobiliari non locate
- Art. 42 – Costruzioni rurali
- Art. 43 – Immobili non produttivi di reddito fondiario
- Art. 44 – Redditi di capitale
- Art. 45 – Determinazione del reddito di capitale
- Art. 46 – Versamenti dei soci
- Art. 47 – Utili da partecipazione
- Art. 47-bis – Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
- Art. 48 – Redditi imponibili ad altro titolo
- Art. 49 – Redditi di lavoro dipendente
- Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente
- Art. 52 – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 53 – Redditi di lavoro autonomo
- TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
- TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI
- TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
5. Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
- a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
- b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
- c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
- d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita’ di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
- a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
- b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.