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Trust di gestione di partecipazioni: i vantaggi sui dividendi

Come funziona il trust di gestione di partecipazioni in ambito familiare ed i vantaggi sui dividendi percepiti.

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Il trust di gestione di partecipazioni può essere utilizzato in ottica di tax planning: i vantaggi legati all’incasso di dividendi esteri rispetto al livello di tassazione subito dalla persona fisica residente.

Il trust può essere un ottimo strumento non solo per gestire ordinatamente un passaggio generazionale ma anche per detenere in modo efficiente quote di società sia residenti che estere. Di seguito voglio analizzare gli aspetti fiscali di un trust socio di società estere che percepisce dividendi di fonte estera. L’obiettivo è quello di confrontare il livello di tassazione che questo subisce rispetto a quello riservato alle persone fisiche che detengono direttamente partecipazioni. Infatti, con il trust i dividendi esteri devono essere assoggettati a tassazione sull’intero loro ammontare e per questo è possibile recuperare come credito di imposta, l’intera ritenuta alla fonte subita nel Paese estero.

Attenzione, però, è doverosa una premessa. L’analisi effettuata deve essere analizzata tenendo sempre presente che il trust non è uno strumento giuridico utilizzabile per la pianificazione fiscale. Infatti, di questa forma giuridica deve sempre trovare giustificazione nel perseguimento di finalità meritevoli di tutela. Per questo, le analisi di seguito svolte, è opportuno che siano lette in ottica di analisi per lo più teorica, e non di possibilità concreta di sfruttamento nella prassi quotidiana. Ultima premessa prima della lettura è che in questa analisi si presuppone l’utilizzo di un trust fiscalmente opaco (ovvero senza beneficiari individuati), e quindi né trasparente né interposto. Vediamo di seguito l’analisi effettuata.

Come funziona un trust di gestione di partecipazioni?

Il trust è uno strumento giuridico di natura anglosassone utilizzato ormai anche in Italia per perseguire scopi di tutela del patrimonio personale e per favorire il passaggio generazionale. Si tratta di uno strumento giuridico comunque complesso che determina anche risvolti fiscali, variabili a seconda che i soggetti beneficiari del trust siano o meno individuati. Detto questo, possiamo dire che un trust costituito al solo fine di gestire partecipazioni societarie – italiane o estere, di persone o di capitali – può essere definito “trust holding“.

Da un punto di vista fiscale il trust rientra tra gli enti commerciali e non commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES, di cui all’art. 73 del TUIR (DPR n. 917/86). Questo è avvenuto ad opera dei commi da 74 a 76 dell’art. 11 della Legge n. 296/06. Sostanzialmente, i redditi del trust devono essere tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, è qualificato come ente commerciale o non commerciale, a seconda dell’attività concretamente svolta. L’identificazione del trust come soggetto IRES, riguarda il cd “trust opaco“, ipotesi che si verifica quando i beneficiari dei redditi del trust non sono stati identificati. Per questo, tali soggetti non possono essere titolari di alcun diritto alla percezione del redditi del trust (non essendo titolari di alcuna capacità contributiva). Diversamente, nel caso in cui i beneficiari del trust siano identificati (“trust trasparente“), l’art. 73, comma 2 del TUIR stabilisce che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione individuata all’atto di costituzione. Ovvero, in mancanza, in parti uguali. In sostanza, i redditi del trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari del reddito solamente se questi sono individuati (in quanto titolari di capacità contributiva).

Come hai avuto modo di capire, opacità o trasparenza del trust non dipendono, pertanto, da una qualche opzione esercitata in un modello dichiarativo, bensì dalla modalità con cui vengono sottoscritte le clausole del trust al momento della costituzione. Nel prosieguo, come già segnalato, intendo analizzare la fiscalità riservata ai dividendi derivanti da partecipazioni societarie estere detenute da un socio trust residente, fiscalmente opaco (quindi né trasparente né interposto). Questo, al fine di confrontare il livello di tassazione complessivamente subito rispetto a quello riservato alle persone fisiche.

Tassazione sul trust opaco per redditi da partecipazioni black list

L’analisi effettuata parte da una ipotesi di partenza. Mi riferisco al fatto che sia possibile in un Paese estero intestare una partecipazione societaria ad un trust non residente (in questo caso italiano). Il caso analizzato è quello che riguarda la tassazione in capo ad un trust di gestione di partecipazioni opaco socio di società di capitali estera (non black list). Questo per verificare le differenze di tassazione esistenti rispetto ad una stessa partecipazione detenuta da una persona fisica residente.

Tassazione dei dividendi in Italia per le persone fisiche

Per quanto attiene, invece, la fiscalità diretta dei dividendi, è necessario ricordare che il DM 26.5.2017 ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47 comma 1, 58 comma 2, 59 e 68 comma 3 del TUIR, nonché la percentuale di cui all’art. 4 comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 344/03. In buona sostanza, il legislatore ha innalzato la quota imponibile di dividendi e di plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate in capo alle persone fisiche, società di persone (con esclusione delle plusvalenze) e enti non commerciali come il trust. La Legge n. 205/17 è però intervenuta nuovamente sul tema, con l’art. 1 commi 1003 e 1004, abrogando integralmente il comma 1 dell’art. 47 del TUIR, modificando l’art. 27 del DPR n. 600/73. Questa norma prevede, in capo alle persone fisiche, una tassazione sostitutiva sui dividendi nazionali o esteri, qualificati e non, mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Questo intervento legislativo non ha però interessato i dividendi percepiti dai trust ma, inasprendo la tassazione in capo alle persone fisiche, ha reso l’istituto del trust di gestione di partecipazioni uno strumento fiscalmente efficiente.

Tassazione dei dividendi per il Trust

La tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, come il trust, è invece disciplinata dall’art. 4 comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 344/03 prevede che:

“[…] gli utili percepiti dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare; […]” – art. 4 comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 344/03

Il DM 26.5.2017 ha rideterminato la quota di dividendo imponibile in capo al trust ente non commerciale nella percentuale del 100% a partire dagli utili formati nel 2017 e per le persone fisiche titolari di una partecipazione qualificata nell’imponibile del 58,14%. Per i dividendi, invece, maturati dal 2018, come detto, è prevista una tassazione sostitutiva del 26% sull’intero ammontare del dividendo a prescindere dalla tipologia di partecipazione (qualificata e non).

In sintesi, la tassazione in capo al trust di gestione di partecipazioni, socio di una società di capitali residente o estera, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione detenuta (qualificata o non), si attesta ora al 24% se il trust è fiscalmente opaco. Diversamente, il trust fiscalmente trasparente, attribuisce ai beneficiari il 100% del dividendo percepito. Questo significa, indirettamente, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% da parte del beneficiario persona fisica residente fiscalmente in Italia. A fronte di questa tassazione complessiva si deve però ricordare che quando un dividendo proviene da una società estera, questo può subire nel Paese di origine una ritenuta in uscita (c.d. “withholding tax“), ritenuta la cui aliquota viene definita dalla normativa interna estera e può essere a volte ridotta dalle previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la cui applicabilità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ai trust è da sempre oggetto di discussione tra gli operatori e la risposta alla questione è tutt’altro che scontata, anche se vi sono spunti a favore nel modello di Convenzione OCSE.

Le tabelle successive propongono il diverso regime impositivo in capo al Trust e alla persona fisica, entrambi titolari di una partecipazione sia essa qualificata o non, in una società non paradisiaca (comunitaria o extracomunitaria).

Tabella – Trust residente che percepisce dividendi da partecipazioni estere

DIVIDENDO EROGATO DA SOCIETA’ ESTERAIpotesi AIpotesi BIpotesi CIpotesi D
Dividendo1000100010001000
Aliquota ritenuta estera (“withholding tax“)5%10%15%20%
Importo ritenuta50100150200
Dividendo netto in uscita950900850800
INCASSO DEL TRUST OPACO ITALIANO
Dividendo in entrata950900850800
Imponibile fiscale (lordo frontiera)1000100010001000
IRES lorda240240240240
Credito d’imposta estero50100150200
IRES netta1901409040
Tassazione complessiva240240240240
Tassazione complessiva %24%24%24%24%

Come emerge dalla tabella, il dividendo percepito dal trust viene tassato sul lordo frontiera e, quindi, nell’esempio su 1.000 euro. Per questo motivo si rende necessario ragguagliare l’ammontare di imponibile in base al momento di maturazione dell’utile, con base imponibile sarà sempre il 100%. Il trust opaco sconta l’IRES italiana al 24% ma da questa imposta è possibile scomputare l’imposta pagata all’estero, subendo una tassazione complessiva del 24% (considerando il credito per imposte estere).

La successiva tabella affronta il caso, invece, del dividendo estero percepito dal socio persona fisica.

Tabella – Persona fisica che percepisce dividendi da partecipazioni estere

DIVIDENDO EROGATO DA SOCIETA’ ESTERAIpotesi AIpotesi BIpotesi CIpotesi D
Dividendo1000100010001000
Ritenuta estera5%10%15%20%
Importo ritenuta50100150200
Dividendo in uscita950900850800
INCASSO DA PARTE DI PERSONA FISICA RESIDENTE
Dividendo in entrata950900850800
Imponibile lordo frontiera1000100010001000
Imposta sostitutiva 26%260260260260
Credito d’imposta estero
Tassazione netta260260260260
Tassazione complessiva310360410460
Tassazione complessiva %31%36%41%46%

Nel caso della persona fisica emerge un inasprimento della tassazione che può arrivare anche al 46%. Il beneficiario del dividendo estero persona fisica deve subire una ritenuta secca del 26% oltre a quella già scontata nel Paese estero, senza possibilità di recupero. Questo, a meno che nell’incasso del dividendo non intervenga un intermediario finanziario residente (solitamente un istituto bancario) incaricato di riscuotere l’importo del dividendo. In questo caso l’intermediario applicherà l’imposta sostitutiva del 26%, sull’importo “netto frontiera“.

Sul punto segnalo questo articolo ove ho sollevato questa problematica: “Dividendi esteri al lordo frontiera“. Tuttavia, anche qualora volessimo ipotizzare e calcolare il prelievo in capo alla persona fisica ammettendo di applicare la tassazione sostitutiva del 26% sul netto frontiera, le conclusioni non cambiano. La tassazione complessiva risulta leggermente addolcita, tuttavia rimane più elevata di quella del trust di gestione di partecipazioni.


Trust di gestione di partecipazioni estere in Paesi black list

Il TUIR prevede, a prescindere dal soggetto che li percepisce, la tassazione integrale dei dividendi black list. E’ considerato a fiscalità privilegiata l’utile proveniente:

da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 208/15, un dividendo è considerato a fiscalità privilegiata se proviene da Paesi che hanno un livello impositivo nominale ordinario o speciale inferiore al 50% di quello italiano. Anche in questo caso abbiamo provato ad effettuare delle valutazioni di convenienza confrontando il caso della persona fisica che incassa dividendi da paesi black list il caso di incasso degli stessi dividendi da parte di un trust opaco.

Si pensi al caso della persona fisica che riceve dividendi da una società paradisiaca che nel suo Paese non è soggetta ad alcun prelievo impositivo e non vengono nemmeno applicate ritenute in uscita dal Paese estero.

Tabella – dividendo pagato da società Black List non tassata

Incasso dividendo da parte del trust opaco
Utile ante imposte1000
Imposte sul reddito 24%240
Utile netto760
Incasso dividendo da parte di persona fisica non imprenditore
Dividendo percepito1000
Imposta sostitutiva 26%260

È interessante il confronto tra la tassazione complessiva, in questo caso, la tassazione sul trust, soggetto ad IRES, è più conveniente rispetto alla tassazione della persone fisica non imprenditore, tassato con imposta sostitutiva del 26%. Non essendoci ritenuta in uscita, non si creano problematiche di credito per imposte estere (o di netto frontiera) affrontate nel caso precedente.

Riepilogando, il trust, se fiscalmente opaco sconta sui dividendi la tassazione IRES del 24% già sull’intero ammontare del dividendo (100%). Pertanto, anche se il dividendo è paradisiaco, valgono le medesime considerazioni evidenziate nella prima tabella. Ciò che emerge è sicuramente un vantaggio fiscale in capo al trust in ipotesi di detenzione di partecipazioni in società paradisiache.

Ipotesi di applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni al trust

La detenzione di partecipazioni in società estere deve in ogni caso essere valutata anche in relazione all’applicazione delle ritenute da applicare a dividendi o utili in uscita dal paese della società estera pagante. Il trust non può, infatti, beneficiare della Direttiva “madre/figlia nemmeno se la società pagante è residente in un Paese dell’Unione Europea in quanto il trust è un vincolo assimilato in Italia ad un ente non commerciale. In questo caso si rende applicabile:

  • La ritenuta interna prevista dalla normativa nazionale del Paese di pagamento del dividendo;
  • La ritenuta, più bassa, prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra quel Paese e l’Italia, su richiesta.

In merito all’applicazione al trust delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sussistono però delle incertezze, in quanto non è pacifico a livello internazionale se le stesse possano considerarsi adottabili anche dai trust. Sul punto, tuttavia, vi è un’interpretazione favorevole al contribuente contenuta nella Circolare n 48/E/2007, in cui l’Agenzia delle Entrate ha sancito espressamente che al trust si applicano le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tuttavia, quella citata rimane una mera interpretazione dell’Amministrazione finanziaria italiana. Infatti, non ci sono garanzie che tale interpretazione sia valida anche all’estero. Infatti, il Paese estero che eroga i dividendi potrebbe non applicare la ritenuta convenzionale, bensì la ritenuta maggiore prevista dalla normativa interna. Per questa serie di motivi, soprattutto quando si investe in un paese comunitario, è consigliabile l’utilizzo di una società di capitali (ad esempio una SRL) come veicolo.

Pianificazione fiscale internazionale con l’utilizzo di SRL e del trust

Per ovviare alla problematica del trust al quale potrebbe non essere riconosciuta la possibilità di applicare le convenzioni internazionali, una via d’uscita dal problema potrebbe essere quella di operare attraverso una SRL italiana. In particolare, è possibile fare in modo che il trust italiano detenga le quote della SRL italiana, che a sua volta avrà in dote le quote della società estera. Con questa struttura la SRL italiana e la società estera, qualora residenti nella UE, hanno la possibilità di applicare la c.d. “Direttiva madre/figlia“, con l’applicazione delle minori ritenute previste convenzionalmente rispetto alla withholding tax prevista dallo Stato ove è situata la società che eroga il dividendo.

Scomputabilità delle ritenute estere nel modello OCSE

Sull’applicabilità al trust delle disposizioni convenzionali è utile richiamare anche il Modello OCSE contro le doppie imposizioni del 21 novembre 2017 e l’annesso commentario. All’art. 1 relativo ai soggetti cui si applica la convenzione sono stati aggiunti nuovi paragrafi volti anche a contrastare l’utilizzo di strumenti ibridi. Nel commentario è stata introdotta la figura del c.d. “Collective Investment Vehicles – CIV“. Il punto 22 del commentario, all’art. 1, evidenzia in estrema sintesi che spesso gli Stati prevedono regimi fiscali differenti in relazione ad investimenti che vengono effettuati direttamente da persone fisiche piuttosto che da più persone che agiscono, invece, attraverso un “CIV“.

Trust assimilabile al CIV

I successivi punti 23 e 24, analizzando l’applicabilità delle disposizioni convenzionali ai CIV, prevedono che anche a questi strumenti dovrebbero potersi applicare le disposizioni convenzionali e il Trust è proprio un tipico esempio di CIV Si riporta in seguito l’estratto dei punti 23 e 24 di nostro interesse:

“23. […] a CIV would have to qualify as a «person» that is a «resident» of a Contracting State and, as regards the application of Articles 10 and 11, that is the «beneficial owner» of the income that it receives.24 […] In many countries, most CIVs take the form of a company. In others, the CIV typically would be a trust. […] In most cases, the CIV would be treated as a taxpayer or a «person» for purposes of the tax law of the State in which it is established; for example, in some countries where the CIV is commonly established in the form of a trust, either the trust itself, or the trustees acting collectively in their capacity as such, is treated as a taxpayer or a person for domestic tax law purposes”

In sostanza, prescindendo dalle disposizioni attualmente in vigore in base alle singole Convenzioni stipulate tra gli Stati, vi sono spunti nel commentario OCSE per ritenere che anche ai trust possano trovare applicazione le disposizioni convenzionali.

Trust di gestione di partecipazioni e quadro RW

Anche i trust di gestione di partecipazioni residenti in Italia sono soggetti al monitoraggio fiscale per gli investimenti detenuti all’estero. In relazione al monitoraggio di partecipazioni societarie estere si ricorda che non è comunque dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE che, tra l’altro non è più dovuta nemmeno in capo alle persone fisiche in quanto queste ultime sono soggette ad IVAFE solo sui prodotti finanziari e non sulle attività finanziarie in genere.

Le partecipazioni, quantomeno quelle non rappresentate da azioni, sono qualificate non come prodotti finanziari bensì come semplici attività finanziarie. La compilazione del quadro RW per le attività estere da soggetti quali i trust ha, però, subito rilevanti modifiche derivanti dalla riforma alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/07) ad opera del D.Lgs. n. 90/17. In base all’art. 4 comma 1 ultimo periodo del D.L. n. 167/90, infatti, così come modificato ad opera della Legge n. 97/13, la compilazione del quadro RW compete anche ai titolari effettivi di trust, residenti o non residenti, che detengono investimenti all’estero. La norma prevede in sostanza che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultano titolari effettivi dell’investimento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/07.

Definizione di titolare effettivo

L’art. 1 comma 2 lett. pp) stabilisce che per “titolare effettivo” si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. L’art. 20 del medesimo decreto, inoltre, stabilisce al comma 1 che:

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo

Utile al fine di definire il soggetto che è titolare effettivo del trust è anche l’art. 22 comma 5 D.Lgs. n. 231/2007, dove si stabilisce che:

“i fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 [Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985, n. d.a.], ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. […]”

Conclusioni e consulenza fiscale

Dall’analisi effettuata in questo articolo emerge come in molti casi la detenzione di partecipazioni societarie sia fiscalmente più conveniente se detenuta attraverso un trust, piuttosto che personalmente. Questo riguarda sia partecipazioni in società italiane che estere e sia per partecipazioni qualificate o meno. La convenienza aumenta, poi, nel caso in cui vi siano partecipazioni in enti residenti in paesi black list.

L’inconveniente è dato dal fatto che quando dimostrato in questo articolo rappresenta un mero esercizio numerico. Infatti, il trust non è strumento che può essere utilizzato per la mera attività di pianificazione fiscale. Il trust, infatti, è uno strumento che viene creato per tutelare interessi meritevoli, che non possono ridursi al solo risparmio fiscale. Per questo motivo non sempre è possibile effettuare quanto indicato nell’articolo, senza possibilità di ricevere contestazioni.

Se hai dubbi o desideri valutare la tua posizione fiscale con un esperto, non aspettare, segui il link sottostante per metterti direttamente in contatto con me e ricevere una consulenza personalizzata.

2 COMMENTI

  1. Se posso consigliare, prenderei seriamente in considerazione l’idea da parte sua di allegare a queste complete ma lunghe spiegazioni (vale per tutti i suoi articoli) dei video, dove lei spiega a voce quello che ha scritto con un linguaggio semplice.
    Gli articoli vanno bene ma non sono di una “scorrevole” lettura (mi passi il termine), con dei video a differenzza della lettura (in ogni caso gli articoli rimangono) si impiegherebbe molto meno tempo a comprendere, con notevoli vantaggi per quanto riguarda anche la visibilità di queste pagine.
    Cordialmente

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