Trasformazione DTA in crediti spendibili: in presenza di determinate condizioni, è riconosciuto un incentivo fiscale (credito d’imposta) connesso e parametrato alla cessione di crediti, che le imprese vantano nei riguardi di debitori inadempienti. 

L’art. 55 del Decreto Cura Italia n. 18/2020, ha introdotto un nuovo regime di trasformazione DTA in crediti d’imposta, riscrivendo, così, l’art. 44-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), volta ad agevolare le aggregazioni societarie nelle Regioni del Sud Italia.

Per sostenere la liquidità delle imprese, le società che cedono, entro il 31/12/2020, a titolo oneroso, crediti pecuniari, di natura commerciale o finanziaria vantati nei confronti di debitori inadempienti (scaduti da oltre 90 giorni), previa specifica opzione, di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:

  • Perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84 del TUIR;
  • Agevolazione ACE, non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione, quale credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.
Trasformazione DTA

Sono escluse dal beneficio le società per le quali è stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (art. 17 del D.lgs. n. 180/2015) o lo stato d’insolvenza in base alla Legge Fallimentare e del Codice della crisi d’impresa.

Trasformazione DTA

Le perdite fiscali e le eccedenze Ace convertibili non possono eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti ed è altresì previsto che, a tali fini, le cessioni di crediti rilevino fino a un importo massimo di 2 miliardi (da calcolarsi a livello aggregato di gruppo).

I crediti pecuniari oggetto di cessione possono essere di qualsiasi natura, come confermato altresì dalla relazione illustrativa, crediti commerciali, sia quelli finanziari.

Alcuni casi limite potrebbero essere la cessione di crediti tributari e la cessione di crediti cartolarizzati (ad esempio, mini-bond).

I crediti cartolarizzati sembrano mal conciliarsi con il requisito dell’inadempimento, mentre la ratio dell’intervento legislativo potrebbe consentire di includere i secondi, ancorché generalmente i titoli seguano regole fiscali diverse da quelle applicabili ai crediti non cartolarizzati.

Preclusione della trasformazione DTA

L’art. 44-bis, che richiedeva aggregazioni tra società terze, il co. 6 della nuova disposizione preclude la trasformazione di DTA qualora i crediti siano ceduti a soggetti correlati.

Non ci sono limiti, sulla data di origine del credito, potendo dare diritto alla conversione di DTA, anche le cessioni di crediti sorti dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, purché scaduti da 90 giorni alla data di cessione.

La norma non esclude, le cessioni di crediti da parte di soggetti diversi dall’originario creditore.

La cessione dello stesso credito nel 2020 potrebbe, quindi, comportare, la conversione di DTA in capo a due soggetti distinti, non correlati tra loro (ad esempio, società A cede il credito verso B a C in data 30 giugno 2020 e in data 31 ottobre 2020 C cede il medesimo credito a D), salva la contestazione di pratiche abusive.

Per evitare, la reiterazione del beneficio, l’originario art. 44-bis vietava la trasformazione di DTA per le aggregazioni coinvolgenti società che già avessero preso parte ad un’altra aggregazione agevolata.

Benché la disposizione sia stata concepita per lo smobilizzo di crediti a fronte di un corrispettivo in denaro, potrebbe riconoscersi la conversione di DTA, anche in altre fattispecie di trasferimento che, oltre a comportare una derecognition contabile del credito, siano assimilate a una cessione a titolo oneroso ai fini delle imposte sul reddito, come gli apporti a Oicr (ad esempio, fondi di crediti).

Trasferimento del credito

Il trasferimento del credito deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e, secondo l’interpretazione più coerente, dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Il momento della cessione dovrebbe individuarsi sulla base della competenza stabilita dai principi contabili applicabili (Ias/Ifrs od Oic), salvo che per i soggetti per cui non vale il principio di derivazione rafforzata (ad esempio, micro-imprese).

Non dovrebbe rilevare, la circostanza che il credito sia ceduto o meno a sconto.

In caso di sforamento del tetto di 2 miliardi a livello aggregato, i gruppi dovrebbero poter essere liberi di scegliere come allocare la trasformazione DTA (privilegiando, ad esempio, i soggetti cedenti con un’aliquota Ires maggiore), senza essere necessariamente vincolati a criteri cronologici o proporzionali.

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