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Imposta sulle transazioni finanziarie – Tobin Tax

Applicazione della Tobin Tax sulle transazioni finanziarie in Italia. Imposta sulle transazioni finanziarie di azioni e strumenti finanziari partecipativi, derivati, e negoziazioni ad alta frequenza. Esenzioni dall'imposta, modalità di versamento con F24. Sanzioni Tobin Tax.

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La Tobin tax, anche nota come tassa sulle transazioni finanziarie, è una proposta di imposta sulle transazioni finanziarie internazionali, introdotta per la prima volta da James Tobin, un economista statunitense, negli anni ’70.

L’imposta sulle transazioni finanziarie (la c.d. Tobin Tax) è applicata sui trasferimenti del diritto di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi sui derivati che hanno per sottostante tali strumenti finanziari e sulle negoziazioni ad alta frequenza. L’imposta è trattenuta da intermediari finanziari residenti, ma in ogni caso grava sull’acquirente dell’operazione.

Nel 1972, l’economista premio Nobel James Tobin aveva ipotizzato l’introduzione di un’imposta sulle transazioni in valuta. Questo con il dichiarato scopo di frenare la speculazione e stabilizzare i mercati. Pensa che negli anni 70 le speculazioni erano per lo più speculazioni valutarie. Dal momento che non erano ancora in uso gli strumenti derivati.

La discussione circa la necessità di introdurre anche in Europa una regolamentazione per le operazioni speculative sui mercati ha portato il Consiglio Ecofin (il summit dei Ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati Membri dell’Unione Europea) ad accordarsi nell’ambito di un progetto di cooperazione rafforzata.

Per essere efficace, infatti, la Tobin Tax deve essere applicata a livello europeo. Infatti, l’applicazione da parte solo di alcuni Paesi potrebbe comportare la fuga degli investimenti da tali Paesi a vantaggio di altri. Dove evidentemente la tassa non è applicata. È dunque nel quadro di questi accordi che si inserisce l’introduzione della Tobin Tax in Italia. Questo dopo che la Francia ha introdotto la propria la scorsa estate.

Tobix Tax: profili generali

La Legge n. 228/2012, articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. Tobin Tax.

L’imposta sulle transazioni finanziarie si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari. Nonché alle operazioni ad “alta frequenza come definite della Legge n. 228/2012. Per una migliore individuazione delle stesse che sono generalmente soggette all’imposta con aliquota dello 0,02%. Deve trattarsi di azioni e strumenti partecipativi emessi da parte di soggetti residenti in Italia. L’imposta non si applica tuttavia per il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e SICAV (società di investimento a capitale variabile).

La Tobin tax, anche nota come tassa sulle transazioni finanziarie, è una proposta di imposta sulle transazioni finanziarie internazionali, introdotta per la prima volta da James Tobin, un economista statunitense, negli anni ’70. L’idea di base della Tobin tax è quella di imporre una piccola aliquota fiscale sulle transazioni di cambio valuta.

Obiettivo della norma

L’obiettivo principale della Tobin tax è quello di ridurre la volatilità dei mercati finanziari, controllare la speculazione e stabilizzare i tassi di cambio. Secondo Tobin, l’imposizione di una tassa sulle transazioni finanziarie avrebbe scoraggiato le operazioni speculative a breve termine, che possono destabilizzare i mercati.

Nella sua forma originale, la Tobin tax era concepita come una misura che avrebbe interessato le transazioni valutarie interbancarie. Tuttavia, nel corso degli anni, il concetto di Tobin tax si è evoluto e sono state proposte diverse varianti, tra cui l’applicazione della tassa anche ad altri tipi di transazioni finanziarie, come quelle effettuate sui mercati azionari.

La Tobin tax è stata oggetto di dibattito tra economisti, politici e attori del settore finanziario. I sostenitori sostengono che la tassa potrebbe contribuire a frenare la speculazione dannosa e generare entrate fiscali significative per i governi. Tuttavia, gli oppositori sostengono che potrebbe ridurre la liquidità dei mercati, aumentare i costi delle transazioni e spingere le attività finanziarie verso giurisdizioni non soggette alla tassa.

È importante notare che, nonostante la Tobin tax abbia suscitato interesse e discussione, la sua implementazione su scala globale è stata finora limitata e diversi paesi hanno adottato approcci diversi nei confronti di tasse simili sulle transazioni finanziarie.

Ambito di applicazione

Da premettere, a mio avviso che, per come è strutturata, la Tobin Tax italiana assomiglia di più alla tassa sui contratti di borsa del 1923 abrogata solo qualche anno fa. Piuttosto che alla tassa intesa da Mr. Tobin. L’imposta sulle transazioni finanziarie è applicata su:

  • Il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6 del Codice Civile. Emessi da società residenti in Italia;
  • Le operazioni su strumenti finanziari derivati. Di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 58/98, quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi sopra individuati;
  • Le “negoziazioni ad alta frequenza“.
  • L’imposta sulle transazioni su azioni e strumenti partecipativi e su strumenti finanziari derivati, nonché l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza non sono deducibili dal reddito ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.

Aliquote Tobin Tax

La TobinTax opera dal 1° marzo 2013. Mentre per i derivati, la decorrenza è stata diversamente prevista dal 1° luglio 2013.

L’imposta in commento è dovuta con aliquota pari allo 0,2% del valore della transazione. Ovvero ridotta allo 0,1% per i trasferimenti conclusi nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L’imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà dei titoli, prescindendo dalla residenza e dal luogo di conclusione del contratto. Non rileva inoltre la natura giuridica delle controparti: sono tassate le transazioni poste in essere da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti diversi.

L’imposta non si applica invece alle azioni e strumenti finanziari emessi da società con sede legale all’estero. Sono irrilevanti ai fin impositivi (i.e. esenti dall’imposta) gli stessi passaggi di proprietà di quote di SRL, partecipazioni in società di persone od enti a base associativa.

Ambito applicativo della Tobin Tax

L’imposta sulle transazioni finanziarie è quindi dovuta da parte dei soggetti beneficiari del trasferimento, delle seguenti categorie di strumenti finanziari:

  • Azioni;
  • Strumenti finanziari partecipativi;
  • Derivati;
  • Operazioni ad alta frequenza.

Sono, invece, esenti dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie i seguenti trasferimenti di strumenti finanziari:

  • Obbligazioni;
  • Titoli di Stato;
  • Fondi comuni di Investimento
  • Quote di SICAO o OICR;
  • Azioni di società di capitali con capitale inferiore ai 500 milioni di euro.

Applicazione della Tobin Tax

Per strumenti finanziari si intendono i titoli rappresentativi di azioni od altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società italiane (e.g. American Depositary Receiptse Global Depositary Receipts).

L’ambito di applicazione dellaTobin Tax include tutti i trasferimenti di proprietà. E, dunque, anche (e.g.) i conferimenti, le permute o le assegnazioni ai soci, di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6 cod. civ., emessi da società residenti in Italia. Nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari.

L’imposta – dovuta, come già evidenziato, dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento – è applicata sul corrispettivo versato per i titoli non quotati. Oppure, per i titoli oggetto di negoziazione sui mercati regolamentati, sul valore della transazione. Valore che deve essere inteso come il saldo netto delle operazioni concluse sul relativo strumento finanziario nella medesima giornata tra le controparti

L’imposta è altresì dovuta per la negoziazione di strumenti derivati quando abbiano come strumento sottostante. Oppure quando il loro valore dipenda prevalentemente dal valore di un’azione o di un altro strumento partecipativo emessi da società italiane (contratti futures, coveredwarrants; contratti di opzione su azioni; etc.).

In quest’ultimo caso il regime impositivo dipende dalla tipologia di strumento finanziario che viene trasferito e non in misura fissa. E’ infatti prevista l’applicazione di un’imposta progressiva per scaglioni. All’interno di ciascuno scaglione di valore, l’imposta non viene calcolata in base ad un’aliquota progressiva. Bensì in forza di un importo fisso e crescente.

Conclusione dell’operazione

Ai fini dell’individuazione della conclusione dell’operazione, con riferimento alle operazioni su strumenti finanziari derivati, la conclusione viene intesa dall’art. 8 del Decreto. Conclusione individuata quale momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto. Per modifica del contratto si intende una variazione del valore nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non discrezionale, in base ad apposita previsione definita dal contratto, l’imposta sarà applicata soltanto sulla relativa variazione del valore nozionale.

La qualifica di quest’ultimo è separatamente disciplinata dall’art. 9 del Decreto, in modo peraltro dettagliato per diverse tipologie di prodotti finanziari derivati. In merito ai casi di esclusione ed esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie, si rinvia agli artt. 15 e 16 del Decreto. Vengono infatti individuate puntualmente dal Decreto le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta.

Tobin Tax: versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie è operato dal soggetto responsabile (intermediari finanziari, notai; etc.) in sede di formazione od autentica degli atti traslativi. Questo entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà. Gli intermediari non residenti possano nominare un rappresentante fiscale in Italia che adempia agli obblighi di versamento e dichiarativi. Obblighi che possono essere richiesti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con relativo provvedimento, derivanti dalla Tobin Tax. Il rappresentante fiscale rimane solidalmente responsabile con l’intermediario non residente per l’adempimento delle obbligazioni.

Regime sanzionatorio

Ai fini dell’accertamento, della riscossione e delle conseguenti sanzioni applicabili, la Tobin Tax è soggetta alle norme in materia di IVA e si ritiene a quelle generali in materia di accertamento, riscossione e sanzionatoria (D.Lgs. n. 471/1997).

Le sanzioni per omesso o ritardato versamento sono applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti allo stesso. Ovvero degli intermediari (se essi intervengono nella transazione) o del contribuente, in assenza di intermediari. Nel primo caso, gli intermediari possono sospendere l’esecuzione dell’operazione se non ricevono la provvista per il versamento dal soggetto inciso dell’imposta.

L’art. 19, comma 4 del Decreto stabilisce che qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli responsabili del versamento dell’imposta (intermediari; banche; etc.), l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione. È prevista l’integrale indeducibilità dell’imposta corrisposta ai fini delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e Irap.

Intermediari responsabili del versamento

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013 individua come responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento (le SIM). Questo anche se non residenti quando siano autorizzati nel proprio Stato di origine ad attività assimilate a quelle di negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordine per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione degli ordini.

Inoltre, sono responsabili del pagamento:

  • I notai, anche quando si occupino della notarizzazione di atti stipulati all’estero, salvo che il contribuente non attesti di aver già assolto al pagamento in altro modo;
  • Le SGR, le società di gestione del portafoglio (anche se fiduciarie), anche non residenti se autorizzate all’estero a svolgere attività analoghe, se l’esecuzione degli ordini di negoziazione viene effettuata dalla stessa SGR, e non da un altro intermediario (SIM);
  • Le società fiduciarie, anche non residenti, per le operazioni di negoziazione effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome per conto dei fiducianti. Salvo che l’esecuzione dell’ordine non venga eseguita da un terzo soggetto.

ESEMPIO n. 1

La società Alfa s.p.a. viene ceduta dalla società belga Beta BV alla società inglese Gamma LLC. L’atto viene formato all’estero, notarizzato e apostillato da un notaio estero. L’atto deve essere poi notarizzato da un notaio italiano che procede anche con il deposito dell’atto alla Camera di commercio. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate incarica il notaio italiano del versamento della Tobin Tax.

Il Provvedimento indica, inoltre, le modalità con cui il contribuente può autocertificare la sussistenza dei requisiti di esclusione o esenzione dall’imposta, come previsto dal Decreto del MEF del 21 febbraio 2013 (il “Decreto Attuativo“) all’art. 19, comma 3: l’intermediario ha l’obbligo di verificare l’affidabilità della certificazione. Ed inoltre può ometterne la richiesta qualora le cause di esclusione o esenzione siano verificabili direttamente dall’intermediario. Ad esempio perché si tratta di informazioni pubbliche o informazioni già in possesso dello stesso in adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio. Rimane ferma la responsabilità dell’intermediario in caso di imperizia, imprudenza o negligenza.

ESEMPIO n. 2

Saranno direttamente verificabili dall’intermediario le esclusioni dalla Tobin Tax che dipendono dalla natura soggettiva delle controparti (ad esempio, quando l’acquirente è un fondo comune di investimento) o oggettiva della transazione. Ad esempio in caso di riacquisto dei titoli da parte dell’emittente, o se si tratta di azioni di società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro.

Quando la transazione viene eseguita senza l’intervento di alcun intermediario (si tratta quindi delle operazioni soggette ad imposta non effettuate in un mercato regolamentato, ossia OTC, dove l’intervento dell’intermediario non è sempre necessario), l’imposta è applicata direttamente dall’acquirente, in caso di operazioni su azioni, o da entrambe le parti in caso di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Presenza di più intermediari

Il Provvedimento ribadisce quanto già stabilito dal Decreto Attuativo per le transazioni nelle quali intervengano più intermediari tra quelli individuati come responsabili dell’imposta. In tali circostanze, è obbligato al versamento l’intermediario che ha ricevuto l’ordine di esecuzione direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale. Tuttavia:

  • Se l’acquirente o la controparte finale è un intermediario avente la sede legale in un Paese estero incluso nella white-list di cui al Provvedimento del 1° marzo 2013, come successivamente integrato, lo stesso è direttamente responsabile del versamento dell’imposta;
  • Se nella transazione intervengono intermediari aventi la sede legale in Paesi non inclusi nella white-list, essi si considerano soggetti d’imposta (acquirenti o controparti finali). Tuttavia, se tali intermediari “black list” hanno una stabile organizzazione in un Paese “white list“, essi possono identificarsi direttamente in Italia impegnandosi agli obblighi di versamento e agli altri obblighi documentali per le operazioni ovunque compiute dalla casa madre nel mondo. L’Agenzia delle Entrate pubblicherà i dati dell’intermediario sul proprio sito internet entro 10 giorni.

Intermediari non residenti

Alcune precisazioni sono riservate agli intermediari non residenti:

  • Se l’intermediario con sede legale in un Paese incluso nella lista di cui al citato Provvedimento del 1° marzo 2013 o in altro Stato, ha una stabile organizzazione in Italia, essa è responsabile degli obblighi per le operazioni ovunque effettuate nel mondo;
  • Se l’intermediario estero non ha una stabile organizzazione in Italia, egli può nominare un rappresentante fiscale in Italia;
  • Infine, se l’intermediario non residente non ha una stabile organizzazione in Italia e non nomina un rappresentate fiscale, gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta possono essere svolti dall’estero mediante identificazione diretta. E quindi mediante rilascio di un codice fiscale italiano.

Il Provvedimento stabilisce che gli intermediari con sede legale in un Paese non incluso nella white-list, non sarà considerato controparte finale e non dovrà direttamente versare l’imposta come invece previsto dall’art. 19, comma 4, secondo e terzo periodo del Decreto Attuativo se:

  • Ha una stabile organizzazione in Italia;
  • Ha una stabile organizzazione in uno Stato incluso nella lista che si identifica direttamente e dunque si rende responsabile degli obblighi di versamento per le operazioni ovunque effettuate dalla casa madre;
  • Nomina quale rappresentante fiscale uno degli intermediari italiani o con stabile organizzazione in Italia che il Provvedimento individua come responsabili dell’imposta;
  • Si impegna ad effettuare specifici adempimenti, come l’invio di dichiarazioni mensili secondo tracciati stabiliti dal Provvedimento alla Società di gestione accentrata.

Principali casi di esclusione ed esenzione dalla Tobin Tax

  • I trasferimenti avvenuti per successione o donazione;
  • Le operazioni su obbligazioni o titoli a debito;
  • Le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari;
  • Acquisto od operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di “finanziamento tramite titoli“;
  • Trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati emesse da società di minore capitalizzazione;
  • Operazioni tra società del medesimo gruppo tra le quali sussista un rapporto di controllo;
  • Acquisti operati da un intermediario che si interpone tra due parti ponendosi come controparte di entrambe in presenza di transazioni identiche in termini di prezzo, quantità compravendute, etc.;
  • Operazioni che hanno come controparte l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le Banche Centrali degli Stati Membri e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali e resi esecutivi in Italia;
  • Transazioni effettuate nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi dai c.d. market maker e quelle perfezionate al fine di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla società;
  • Operazioni effettuate dagli enti di previdenza obbligatori, dai fondi pensioni e dalle forme di previdenza complementari.

Il trasferimento di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società di cui all’art. 17 del Decreto sono esclusi dall’ambito oggettivo dell’imposta. In tal senso, trattasi delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro. È previsto che la Consob entro il 10 dicembre di ogni anno rediga e trasmetta al MEF l’elenco delle società che rispettano il predetto limite.

Determinazione della capitalizzazione media

Il relativo ammontare è pari alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi medi ponderati, con riguardo a ciascuna giornata di negoziazione. Fatta eccezione per quelle in cui i prezzi non erano coerenti con il numero di titoli in circolazione. In presenza di titoli sospesi dalla negoziazione, la capitalizzazione è calcolata in base all’ultimo mese disponibile. Ipotizzando la presenza di diverse categorie di azioni negoziate, la valutazione è riferita all’insieme unitario delle varie categorie.

Tobin Tax: come effettuare il pagamento?

Tobin Tax scadenza: l’imposta FFT deve essere versata dai soggetti obbligati entro:

  • il 31 marzo di ciascun anno
Come si effettua il pagamento?

Il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie va effettuato tramite modello f24 tobin tax indicando i seguenti codici tributo tobin tax:

  • 4058 – “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti, partecipativi“;
  • 4059 – “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity“;
  • 4060 – “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi“.

Modello comunicazione Tobin tax e novità 2024

A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:

  • Un aggiornamento del modello attualmente utilizzato;
  • Prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito. 

Con il provvedimento del 22 gennaio 2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.

Tobin tax sul trading online

Chi sceglie di investire in azioni sul mercato italiano, dal 2013 ad oggi, deve fare i conti con la Tobin Tax. In termini pratici questo si traduzione chiaramente in una riduzione del capital gain derivante dall’investimento in azioni. È per questo motivo che, fin dal momento dell’entrata in vigore della Tobin Tax, tanti investitori hanno iniziato a chiedersi se non fosse il caso di spostare il proprio investimento dalla Borsa al Trading Online.

Purtroppo neppure le piattaforme di trading sono immuni dall’applicazione della tassazione sulle transazioni finanziarie. Anche se ci sono alcuni indiscutibili punti di vantaggio.

L’imposta sulle transazioni finanziarie è sempre dovuta nel caso di investimenti online sulle azioni italiane e nel caso di trading sugli indici azionari che abbiamo come sottostante il nostro Ftse Mib.

In buona sostanza la tassazione si applica sui “contratti per differenza” CFD basati sull’azionariato italiano.

Dalla tassazione sono invece esclusi il trading sul forex e quello sugli indici esteri. Questa discriminazione, che di fatto ricalca quella esiste tra le azioni quotate dove la Tobin è applicata e quelle in negoziazione sui listini di quei Paesi in cui la tassa non è presente, ha praticamente spostato il trading online dai prodotti italiani a quelli esteri. In termini assoluti il movimento è stato meno marcato sulle piattaforme rispetto a quello avvenuto sulle Borse fisiche. Molti traders, infatti, hanno preferito continuare a investire nei CFD su azioni italiane e su indici con sottostante il nostro Ftse Mib a causa di una maggiore conoscenza delle dinamiche del mercato domestico.

Come pagare la Tobin Tax sul trading online

Per chi ha scelto di continuare a puntare sul trading online sulle azioni italiane nonostante la Tobin Tax, il cambio di regime è stato quasi impercettibile poiché il guadagno che viene accreditato alla chiusura di un’operazione, è già decurtato dell’importo dovuto a titolo di tassazione sulle transazioni finanziarie.

Sono gli stessi broker, infatti, in qualità di intermediari, a trattenere l’importo e a stornarlo allo Stato. Il servizio è quindi comodissimo e consente al traders di concentrarsi sulle strategie del suo investimento attraverso CFD.

Il trattamento riservato dalla Tobin Tax a chi fa trading online non è univoco.

I parametri utilizzati per determinare l’importo sulla tassa cambiano a seconda che si sia in presenza di CFD sugli indici con sottostante il Ftse Mib o di CFD sull’azionariato.

Più nel dettaglio, nel caso di trading online sugli indici, la Tobin dovuta viene calcolata indirettamente. Moltiplicando il prezzo dell’indice per il valore del punto. Il risultato, a sua volta, va moltiplicato per il numero dei lotti.

Si ottiene così il cosiddetto valore nozionale da cui si deduce l’importo della tassa da pagare in base alle disposizioni di tabelle predefinite. Nel caso di trading online sulle azioni italiane. Invece, il nozionale si calcola moltiplicando il prezzo dell’azione per il numero di lotti. Anche in questo caso va poi trovata corrispondenza all’interno delle tabelle predefinite.

Domande frequenti

Quando si applica la Tobin Tax?

La Tobin tax è applicata alle transazioni azionarie e ai contratti derivati che hanno gli stessi titoli come sottostante. L’obiettivo è la produzione di gettito fiscale nel contesto di un mercato tendenzialmente speculativo.

Come si calcola la Tobin Tax sulle azioni?

L’imposta si calcola applicando al valore della transazione l’imposta dello 0,2% ovvero dello 0,1% per le operazioni nei mercati regolamentati. Per i derivati l’imposta si paga in misura fissa con un massimo di 200 euro. Infine sugli scambi ad alta frequenza l’aliquota è pari allo 0,02%.

Quali titoli non pagano Tobin Tax?

Gli strumenti finanziari esenti da Tobin Tax in Italia sono:
– Titoli di stato;
– Obbligazioni;
– Quote di fondi d’investimento;
– Quote di Sicav;
– Titoli azionari con capitalizzazione inferiore a 500 milioni;
– Titoli azionari esteri quotati in Italia;
– Titoli azionari con residenza fiscale all’estero.

Chi è il soggetto passivo della Tobin Tax?

Soggetto passivo d’imposta è il soggetto a favore del quale viene effettuato il trasferimento, ossia l’acquirente.

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