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TEFA e TARI: scorporata la tassa sui rifiuti

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Con la Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, la tassa sui rifiuti è stata scorporata in due autonome voci: la TEFA e la TARI. Vediamo quali sono i nuovi codici tributo.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo per i modelli F24 ed F24Ep con riferimento alla tassa sui rifiuti, scorporando dalla TARI e la c.d. TEFA, relativa alla tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.

A partire dall’anno 2021, quindi sarà necessario pagare i due tributi separatamente.

Fino al 2020, infatti, la tassa sui rifiuti ricomprendeva anche il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, ora confluita in un’autonoma voce.

TEFA e TARI

Come cambia la disciplina?

Tramite la predette risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da inserire nei modelli F24 ed F24Ep per corrispondere il tributo scorporato.

Per la TEFA vengono dunque introdotti i codici tributo “Tefa”“Tefn” e “Tefz” per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.

Vediamo le principali differenze e cambiamenti.

Per quanto concerne gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI, o meglio la tariffa corrispondente ad essa, sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva. Quindi non si dovrà distinguere la parte relativa al TEFA.

Mentre per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA devono essere versati distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, secondo quanto indicato dagli enti locali, adottando i nuovi codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 5/E/2021.

Quindi, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 EP sono istituiti i codici tributo:

– TEFA – TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;

– TEFN – TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi;

– TEFZ – TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni.

Compilazione modello F24 riportante i nuovi codici TEFA

Passiamo ora ad indicare rapidamente come si procede alla compilazione del modello F24, in considerazione delle indicazione offerte dalla Agenzia delle entrate, come individuata a seguito dello scorporo della TEFA dalla TARI.

Nel modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In sede di compilazione del modello F24 EP, i codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

Nel modello devono essere riportati alcuni dati. Vediamo quali:

  • nel campo codice ente/codice comune dovrà essere indicato il codice catastale, che cambia a seconda del comune ove sono situati gli immobili. I relativi codici possono essere individuati nella tabella sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento, occorre barrare l’apposita casella “Ravv.”;
  • nel campo “Numero immobili” deve essere indicato il numero degli immobili;
  • nel campo rateazione/mese rif si deve inserire il numero della rata nel formato “NNRR”: dove per “NN” si intende il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Per il pagamento di un’unica rata si deve inserire il valore “0101”;
  • nel campo Anno di riferimento dovrà, invece, esser semplicemente indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. In caso di ravvedimento si dovrà indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Compilazione modello F24ep riportante i nuovi codici TEFA

Come poc’anzi indicato, intendiamo ora offrirti alcune indicazioni anche per la compilazione del modello F24ep.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 EP, i codici tributo devono essere indicati nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

Tale modello prevede l’indicazione di alcuni dati, come per il precedente:

  • nel campo codice, dovrà essere indicato il codice catastale del comune, ove sono situati gli immobili;
  • nel campo estremi identificativi, non dovrà essere indicato nessun valore;
  • mentre nel campo “riferimento A”, che è composto da sei caratteri: nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA”, con il quale si intende versamento a titolo di ravvedimento, e “00”, che è il valore del versamento ordinario. Nei successivi quattro caratteri, dovrà essere indicato l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “riferimento B, il quale è composto da sei caratteri: nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN”; nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR”, ove si proceda al pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”. Mentre negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Cos’è il ravvedimento?

Nei precedenti paragrafi abbiamo fatto riferimento al pagamento a titolo di ravvedimento. Ma che cosa si intende con questo termine?

Questo tipologia di pagamento serve a incentivare l’adempimento alle imposte, cercando di limitare la dispersione fiscale e recuperare la maggior parte del gettito.

Esso allora è una forma di spontaneo adempimento dei doveri fiscali, che attribuisce al contribuente la facoltà di pagare posticipatamente, laddove sia incorso in irregolarità tributarie. In tal modo potrà sanare la propria posizione:

  • dichiarando redditi ulteriori rispetto a quelli già dichiarati,
  • eseguendo pagamenti omessi o eseguiti in misura insufficiente
  • o assolvendo ad altri adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati in precedenza.

A fronte dello spontaneo pagamento di quanto dovuto e degli interessi maturati su tali somme, il contribuente sarà in parte sollevato dalle sanzioni che l’Amministrazione finanziaria potrebbe irrogargli.

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