HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriDividendi provenienti da paradisi fiscali

Dividendi provenienti da paradisi fiscali

I dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata sono imponibili al 100% del loro ammontare per il soggetto percettore residente (privato o impresa). Tuttavia, è prevista la possibilità andare a verificare due distinte esimenti, con effetti diversi.

Criteri di tassazione dei dividendi ricevuti da parte di società ubicate in paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali). Esimenti legate alla dimostrazione del tax rate effettivo.

Il regime impositivo dei dividendi black list

I dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili per il soggetto percettore. Questo, senza nessuna differenza tra percettore imprenditore o soggetto privato (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR). L'imponibilità integrale del dividendo black list avviene a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

I dividendi siano già stati imputati al socio, secondo le disposizioni delle Controlled Foreign Companies ("CFC") ex art. 167 del TUIR;

Sia stata data dimostrazione che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (c.d. "seconda esimente").

Base imponibile del dividendo ed eventuale ritenuta di acconto

L'imponibilità integrale del dividendo black list avviene sia in caso di possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate. Nel caso in cui nell'incasso del dividendo intervenga un intermediario residente (che funge da sostituto di imposta), questi è tenuto ad applicare una ritenuta di acconto del 26%. La base imponibile della ritenuta è data dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute (withholding tax) eventualmente operate nello Stato di erogazione.

Resta comunque ferma la possibilità di disapplicare la tassazione integrale del dividendo, beneficiando dell'esimente di cui all'art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR (c.d. "seconda esimente"), se dalle partecipazioni nei soggetti esteri controllati non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata

L'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR passa attraverso due diverse modalità:

La società partecipata sia "controllata" da parte del socio italiano;

La società partecipata non abbia i requisiti di "controllo" da parte del socio italiano.

Società estera controllata dal socio italiano

In caso di società estera che soddisfa il requisito di controllo, la nozione di regime fiscale privilegiato coincide con quella prevista dall'articolo 167 del TUIR in materia di CFC. In questo caso la controllata è considerata black list quando:

Il livello di tassazione effettiva della stessa è inferiore al 50% della tassazione sulla controllante italiana.

Il livello di tassazione effettiva della società si ottiene rapportando le imposte dovute dalla società controllata, con il suo utile ante imposte. Questo valore deve essere confrontato con il livello di tassazione "virtuale" nostrana della controllata estera. Tale valore si ottiene, a parità di denominatore, sulla scorta delle im...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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