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Superbonus 110% per gli immobili non residenziali

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Superbonus 110% anche per gli immobili non residenziali, ma, in caso di cambio di destinazione d’uso. Un immobile non residenziale può usufruire del Superbonus se dai lavori di ristrutturazione si arriverà al cambiamento di destinazione in “residenziale”. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 538 del 9 novembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, in determinate condizioni, anche gli immobili non residenziali possono beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi legati alla riqualificazione energetica degli edifici e per l’adeguamento antisismico degli stessi.

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito, come evitare la sovrapposizione degli interventi, qualora, sullo stesso immobile vengano realizzati interventi agevolabili con diverse detrazioni. Vediamo, di seguito, quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 538 del 9 novembre 2020 in relazione al superbonus del 110%.

Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato:

Superbonus 110% per gli immobili non residenziali

Il documento dell’Agenzia delle Entrate prende in considerazione un soggetto, comproprietario con il coniuge, di un’unità immobiliare di categoria C\2, adibito in passato a stalla, ricovero attrezzi agricoli e fienile.

Su tale immobile intende effettuare entro la fine dell’anno 2021, lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Su una facciata dell’edificio, costituita da un muro di pietra antico, sono però ammessi solo lavori di risanamento e restauro conservativo, e l’istante vuole effettuare opere riconducibili al decoro urbano che non saranno influenti dal punto di vista termico.

Considerata questa situazione di partenza, il soggetto istante chiede all’Amministrazione finanziaria di sapere:

  • Se può beneficiare del Superbonus 110% per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale e se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del
    bonus facciate anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
  • Quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), e come calcolare la percentuale del 30% dei predetti S.A.L previsto dal comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio;
  • Se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti. Considerato, infine, che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di diverse tipologie di agevolazioni fiscali, l’Istante chiede quale comportamento deve essere adottato.

Superbonus del 110% con cambio di destinazione d’uso dell’immobile

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 19/E/2020, in relazione alla ristrutturazione edilizia, ha spiegato che è possibile ottenere la detrazione per i lavori realizzati su un fienile che, soltanto dopo i lavori, otterrà il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad abitativo. Dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che, gli stessi, comporteranno il successivo cambio di destinazione d’uso del fabbricato.
 
L’Agenzia ha poi chiarito che, in questo caso può trovare applicazione anche l’agevolazione legata agli interventi antisismici. Anche in questo caso, tuttavia, il cambio di destinazione d’uso del fabbricato deve risultare dai permessi necessari alla realizzazione dei lavori. Pertanto, a questa condizione è possibile fruire della detrazione del 110%.

Superbonus e bonus facciate alternativi

Nel documento di prassi per quanto riguarda la possibilità della cumulabilità del bonus facciate con il superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Circolare n. 24/E del 2020:

  1. Gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
  2. Qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Non si può beneficiare di più agevolazioni, cumulativamente, sulle medesime spese.

Qualora, si vogliono realizzare lavori sia ammessi al Superbonus sia al Bonus facciate, è possibile scegliere di utilizzare entrambe le detrazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese.

Il Bonus facciate è beneficiabile, se, gli interventi da eseguire sono autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso.

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