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Superbonus e cessione del credito dal contribuente Forfettario

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Superbonus e cessione del credito del contribuente Forfettario. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 514 del 2 novembre 2020, ha chiarito che, anche i contribuenti in Regime Forfettario possono cedere il credito del Superbonus 110%.

Nella risposta all’Interpello n. 514 del 2 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, anche i contribuenti che adottano il Regime Forfettario possono cedere il credito del Superbonus.

Nel caso di specie, l’istante è un libero professionista che aderisce al Regime Forfettario e intende ristrutturare un’unità immobiliare ubicata in zona sismica 2. Il soggetto si chiede se possa aderire ai Superbonus legati all’efficientamento energetico degli edifici.

Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

Superbonus e cessione del credito dal contribuente Forfettario

L’istante è un libero professionista che aderisce al Regime Forfettario ed ha intenzione di ristrutturare un’unità immobiliare ubicata in zona sismica 2, al fine poi, di effettuare la cessione, ad una banca, del credito circa le spese sostenute.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione, per la cessione del credito della detrazione o sotto forma di sconto in fattura.

I primi chiarimenti sulla cessione del credito, sono forniti dalla Circolare n. 24/E, la quale, ha precisato che:

“Il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014, poiché il loro reddito (denominato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”.

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del
Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i
contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari […].
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito
non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad
incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121
prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe
essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente
potenzialmente soggetto ad imposizione diretta».


Pertanto, l’istante, potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio anche se, risulterà privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF. Allo stesso modo, optando per lo sconto in fattura, anche la partita Iva in Regime Forfettario ha la possibilità di sfruttare il Superbonus edilizio.

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