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Superbonus 110%: come funziona la cessione del credito

Cessione del credito: ecco come si comunica all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito per Ecobonus e Sismabonus.

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L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi edilizi. Si tratta, in particolare dell’agevolazione legata all’Ecobonus ed al Sismabonus.

L’art. 121 del decreto prevede la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione da parte dei beneficiari, per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione a determinati interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica, di adozione di misure antisismiche, di rifacimento delle facciate degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La possibilità di optare per la cessione della detrazione derivante dall’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica dipende dal momento di sostenimento delle spese. In ogni caso, per quanto riguarda le annualità 2020 e 2021 la possibilità di cessione del credito può essere schematizzata come nella tabella seguente.

Norma di riferimentoMomento di sostenimento delle speseTipologie di interventi cedibili e soggetti interessati
Art. 121 del DL 34/2020Anno 2020 e 2021Tutti gli interventi di riqualificazione energetica (compreso superbonus 110%)

Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

Cessione del Credito Ecobonus e Sismabonus

Cessione della detrazione legata al Superbonus 110%

Le scelte per il contribuente che effettua lavori legati all’Ecobonus ed al Sismabonus

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi (legati al Superbonus 110%) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • Per il c.d. “sconto sul corrispettivo“. Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per quali tipologie di spesa è possibile optare per la cessione della detrazione fiscale?

Possono cedere la detrazione fiscale o optare per lo sconto sul corrispettivo i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:

  • Efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2020;
  • Adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del D.L. n. 34/2020;
  • Recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del D.L. n. 34/2020;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219-223 della Legge n. 160/2019;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del D.L. n. 34/2020.

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sono state emanate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Quali soggetti possono cedere la detrazione fiscale (Superbonus)?

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, può essere effettuata:

  • Dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti“);
  • Dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione e che sostengono le spese in questione (la disposizione riguarda anche i soggetti IRES).

Il soggetto “incapiente” può cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica al proprio genitore finanziatore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 298).

Tabella: soggetti che possono cedere la detrazione fiscale Ecobonus e Sismabonus

Chi può cedere il credito?Per quali immobili/lavori?Per quale bonusA chi può essere ceduto il creditoTempi di rimborso
Privato con capienza IRPEF– Lavori su parti comuni condominiali
– Lavori su singole unità immobiliari
– Acquisto di case antisismiche in zona 1, 2, 3.
– Ecobonus e Sismabonus
– Ecobonus
– Sismabonus
Fornitori, altre imprese e banche10 anni Ecobonus
5 anni Sismabonus
Privato incapiente– Lavori su parti comuni condominiali
– Lavori su singole unità immobiliari
– Acquisto di case antisismiche in zona 1, 2, 3.
– Ecobonus e Sismabonus
– Ecobonus
– Sismabonus
Fornitori, altre imprese e banche10 anni Ecobonus
5 anni Sismabonus
ImpreseLavori sugli immobili di impresaEcobonus e SismabonusFornitori ed altre imprese10 anni Ecobonus
5 anni Sismabonus

A quali soggetti è possibile cedere la detrazione per Ecobonus e Sismabonus?

In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

  • Ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
  • Ad altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata come società ed enti),

Per tutti questi soggetti rimane salva la facoltà di successiva cessione del credito. Tuttavia, la cessione del credito è limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (vedasi la Circolare n. 11/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Cessione parziale della detrazione

Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore (punto 3.3 del provv. Agenzia Entrate 100372/2019).

In presenza di due fornitori, quindi, è possibile anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori disposto ad acquisire il predetto credito.

Cessione del credito in base allo stato di avanzamento dei lavori

Il comma 1-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/20 ha introdotto la possibilità di cessione del credito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Tuttavia, è necessario tenere presente che:

  • Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • Ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

La comunicazione della cessione del credito con procedura telematica

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software di compilazione per la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura per le detrazioni fiscali al 110% (Ecobonus e Ssimabonus).

La comunicazione di cessione del credito deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, e solo a partire dal 15 ottobre 2020, utilizzando la procedura informatica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo questo percorso:

La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

Per l’utilizzo della procedura, è disponibile il relativo manuale utente – in versione pdf.

Come riportato sul portale dell’Agenzia, deve essere ricordato che le operazioni effettuate tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le parti. Questa procedura, infatti, è legata solo alla comunicazione delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

La piattaforma cessione crediti

I dati dei crediti ceduti sono resi disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari. Attraverso la Piattaforma cessione crediti, i cessionari potranno accettare, o rifiutare, i crediti ricevuti.

Nel primo caso, i crediti accettati possono essere visionati all’interno del “Cassetto fiscale” del cessionario e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24. In alternativa, sempre tramite la medesima piattaforma, i crediti possono essere ulteriormente ceduti ad altri soggetti.

È utile ricordare che l’opzione tra cessione del credito e sconto in fattura può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi, riepilogati nella seguente tabella.

Interventi per cui è possibile effettuare l’opzione tra cessione del credito e sconto in fattura

Recupero del patrimonio edilizio
Efficienza Energetica degli edifici
Adozione di misure antisismiche
Recupero e restauro della facciata degli edifici
Installazione di impianti fotovoltaici
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Quindi, nel caso in cui il contribuente decida di non avvalersi della possibilità di detrarsi dalle imposte in 5 quote annuali l’importo derivato dal Superbonus al 110%, può optare per un contributo, sotto forma di “sconto in fattura”, vale a dire di uno sconto praticato dal fornitore dei lavori (sempre che questi dia il proprio consenso).

Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa allo sconto in fattura il contribuente può optare per la “cessione del credito”, vale a dire la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta. Questa cessione del credito può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e, non ultimo, di istituti di credito e intermediari finanziari.

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